Deliberazione 16 settembre 2004 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei deputati in sette collegi uninominali, fissate per il giorno 24 ottobre 2004 (Deliberazione n. 234/04/CSP)”


DELIBERAZIONE 16 settembre 2004

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di  accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera  dei deputati in sette collegi uninominali, fissate per il giorno 24 ottobre 2004. (Deliberazione n. 234/04/CSP).

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 settembre 2004;
Visto  l’art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali  per  l’elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la   parita’  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Vista  la  legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione  del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che  emana  il  codice  di  autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,   concernente  «Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme   per  l’elezione  della  Camera  dei  deputati»,  e   successive modificazioni;
Rilevato  che  con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004   sono stati convocati per il giorno 24 ottobre 2004 i comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei  collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria, n. 30 della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 e n.6 della XII circoscrizione  Toscana,  n. 1 della XIX circoscrizione Campania 1 e n. 11 della XXI circoscrizione Puglia;
Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la  relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’art.32  del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:
Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge   22  febbraio  2000,  n.  28, come modificata e integrata dalla legge  6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai  mezzi   di  informazione  durante  la  campagna  per  le   elezioni suppletive  della  Camera  dei  deputati nei collegi uninominali n. 3 della  III  circoscrizione  Lombardia 1, n. 10 della X circoscrizione Liguria,  n.  30  della XI circoscrizione Emilia-Romagna, n. 4 e n. 6 della  XII  circoscrizione  Toscana,  n.  1  della XIX circoscrizione Campania  1  e  n.  11 della XXI circoscrizione Puglia, fissate per i giorni 24 e 25 ottobre 2004, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita’ e parita’ di trattamento.

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali in campagna
elettorale

Art. 2.
Soggetti politici

1.  Ai  fini  del  presente  Capo  I,  in   applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le  forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b)  le  forze  politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella  di  chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all’elezione nel collegio uninominale.

 

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale   privata intende dedicare alla comunicazione politica nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il  novanta   per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,  tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto II).
2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a  cadenza quindicinale dalle emittenti televisive  nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore  7,00  e  le  ore  24,00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno  della fascia oraria   compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00  del  giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissionisono diffuse con  modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3.   Ai programmi  di comunicazione politica sui temi della consultazione  elettorale  di  cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni elettorali in corso e a tali competizioni  non  e’  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive   nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici   autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.
Modalita’  di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le   emittenti  di  cui  all’art.4, comma 1, osservano le seguenti modalita’, stabilite sulla base dei criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre  minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne’ essere interrotti, hanno   una   autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,   ciascuno  comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire  dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 9,00-10,59; d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo’ essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento  nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all’art.4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua  sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici   richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le  emittenti possono anche utilizzare  il   modello  MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  il  documento di cui alla lettera a), nonche’ possibilmente   con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla stessa  Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare   candidature  in  collegi o circoscrizioni che interessino almeno  un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. A tale  fine, puo’ anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN,   reso  disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 7.
Sorteggio  e  collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorita’   per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Art. 8.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1.  A  decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino   alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, la    completezza e l’imparzialita’    dell’informazione, i programmi di informazione trasmessi sulle    emittenti radiofoniche e  televisive  nazionali private,   riconducibili alla responsabilita’ di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la  presenza  di  candidati e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza   di   assicurare la completezza e l’imparzialita’ dell’informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualita’ della cronaca;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative  alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche  con riferimento   alle  pari  opportunita’ tra i due sessi, evitando sproporzioni  nelle  cronache  e nelle riprese delle persone indicate alla  lettera a). Resta salva per l’emittente la liberta’ di commento e  di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone;
c) fatti  salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b), nei  programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere    rilevante   l’esposizione   di   opinioni   e  valutazioni politiche,  dovra’ essere complessivamente garantita, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata di tutti i candidati che partecipano    alle   elezioni,   assicurando  sempre  e   comunque  un equilibrato contraddittorio.
2.  Fermo  il  disposto  del  precedente  comma   1, nel periodo ivi previsto, la presenza dei candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli   enti  locali delle regioni interessate, e’ vietata in tutte le trasmissioni   radiotelevisive  diverse  da  quelle  di  comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma   1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa   da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi   politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento  tale  da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti
locali in campagna elettorale

 Art. 9.
Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma  1,   lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le emittenti   televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio segnale  nelle   regioni  Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Campania  e   Puglia,  intendono  trasmettere  devono  consentire  una effettiva  parita’ di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1, deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera a) e punto II.
3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori con cicli a  cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette   trasmissioni   sono tempestivamente  comunicati, anche a mezzo  telefax, al competente Comitato  regionale  per  le  comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita’  che  ne   consentano  la fruizione anche ai non udenti.
4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono   prendere  parte  persone  che risultino candidate  in   altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a   tali competizioni  non  e’  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Art. 10.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti  radiofoniche  e televisive locali di cui all’art. 9, comma 1,   possono  trasmettere  messaggi  politici   autogestiti  a  titolo gratuito  per  la  presentazione   non  in  contraddittorio di liste e programmi.
2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita’,  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi  non  possono  interrompere   altri  programmi, ne’ essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di   sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda  fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59;
d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua   durata  reca la dicitura «messaggio elettorale  gratuito»  con   l’indicazione  del  soggetto politico committente.

 

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   locali  di cui all’art.  9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:
a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e  la  persona  da  contattare,  e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile   anche   sul  sito  web   dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,   il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,   al  competente  Comitato regionale  per  le  comunicazioni   o, ove non costituito, al Comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno   successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana   e  fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi   autogestiti    comunicano,  anche  a  mezzo  telefax,  alle emittenti  e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove    non   costituiti,   ai   comitati    regionali   per  i  servizi radiotelevisivi,  che   ne informano l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,   le   proprie  richieste,  indicando  il  responsabile elettorale   e  i  relativi  recapiti,  la durata dei messaggi. A tale fine,   possono  anche  essere  utilizzati  i  modelli   MAG/3/EN  resi disponibili  nel  predetto  sito  web   dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie   nelle  comunicazioni approva la proposta  del  competente   comitato regionale per le comunicazioni o, ove  questo  non  sia ancora stato costituito, del comitato regionale per  i  servizi   radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo  dei   messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti   politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse   disponibili  previste dal decreto 7 maggio 2004 del Ministro delle   comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del   Comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito, del   Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’ i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Art. 14.
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali di cui all’art. 9, comma 1, possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come  definiti all’art. 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al   decreto  del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma  1,   le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono assicurare   condizioni   economiche  uniformi   a  tutti  i  soggetti politici.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il   penultimo  giorno  antecedente  la  consultazione   elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenuti a dare notizia dell’offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una  volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4.  Nell’avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di   fax,  e’  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione   degli  spazi  con l’indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le  tariffe  per  l’accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto   delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale  i  listini  tabellari   in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni   praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati   per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9.  La  prima  messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1  devono   essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale  a  pagamento»,  con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura:  «Messaggio   elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive   locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

Art. 15.
Trasmissioni in contemporanea

1. Le  emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni   in   contemporanea  con  una copertura complessiva coincidente   con  quella  legislativamente  prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente  capo  II  esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 16.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1.  A  decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino   alla  chiusura  delle  operazioni  di  voto,  nei   programmi di informazione,  come  definiti  all’art.  2,   comma 1, lettera b), del codice  di  autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni  8 aprile  2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali  di  cui  all’art. 9, comma 1, devono garantire il pluralismo, attraverso la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, l’imparzialita’ e l’equita’.
2.  Resta  comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e di   critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario   di  cui  all’art.  16,  comma  5, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  all’art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell’Autorita’ per le garanzie nelle    comunicazioni  possono  esprimere  i  principi  di   cui  sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3.  Nel  periodi  di  cui  al  comma  1,   in qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle   di comunicazione politica e dai messaggi  politici  autogestiti,  e’   vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,   le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio   costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in   difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti  nazionali dal capo I del presente titolo, che si applicano altresi’  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con riferimento all’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione   autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dal capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1.  In  conformita’  a  quanto  disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I, II e III del presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma   2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e’ comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per   le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

 

Art. 19.
Conservazione delle registrazioni

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a   conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei   programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di   violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della    legge   22   febbraio   2000,   n.    28   e   del  codice  di autoregolamentazione    di   cui   al   decreto   del   Ministro  delle comunicazioni   8 aprile   2004,   nonche’  di  quelle  emanate  dalla Commissione   parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 20.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici   che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22   febbraio  2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare   notizia  dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato    pubblicato   sulla   stessa   testata   interessata  alla diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita’ della testata non sia stato   possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed   il  numero  di  telefono  della redazione della te stata presso cui e’ depositato   un   documento  analitico,  consultabile   su  richiesta, concernente:
a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione   degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le  tariffe  per  l’accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od   elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi   per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta   dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali   intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le   testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi   distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei   messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’  avere   inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 21.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1.  I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio   2000,  n.  28,  devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio    elettorale»  con  l’indicazione  del  soggetto   politico committente.
2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1.  Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in  condizioni  di   parita’  ai  relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali   di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale   quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale   senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita’  all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche’   le  stampe  elettorali  di   coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la  pubblicazione   e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico   a  determinate  categorie  di soggetti perche’ esprimano  con   qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione    integrale  o  parziale  dei  risultati  dei   sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente   corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne   costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se   si  tratta  di  «sondaggio rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.

3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro   integralita’  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1.  I  comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non siano  stati  ancora  costituiti,  i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  assolvono,  nell’ambito  territoriale di rispettiva competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti   locali,  nonche’  delle disposizioni  dettate  per  la   concessionaria  del servizio pubblico dalla   Commissione    parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  per  quanto   concerne  le trasmissioni a carattere regionale;
b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

 

Art. 25.
Procedimenti sanzionatori

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.   28  e  del  codice  di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla    Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo   generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono  perseguite  d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei provvedimenti  previsti  dall’art.  10  e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo’ comunque denunciare tali   violazioni  entro  il  termine  perentorio  di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorita’ puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della legge 22   febbraio  2000,  n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,   all’Autorita’,  all’emittente  privata o all’editore presso cui e’ avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le  comunicazioni ovvero, ove  il  predetto organo non sia ancora costituito,  al  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo   della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio  dell’emittente  o  dell’editore.  Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al  ritiro  delle registrazioni   interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore   e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
5.   L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed   editori di giornali e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l’Autorita’ stessa.
6.   I procedimenti riguardanti le  emittenti  radiofoniche   e televisive locali di cui  all’art. 9, comma 1, sono  istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali  per  i  servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 9.
7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte   di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni   di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le   dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle registrazioni   e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  comitato  di  cui  al  comma 7, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all’Autorita’   per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
8.  Il  comitato  di  cui  al  comma  7   procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le   eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di   legge  lo  stesso comitato trasmette  atti  e  supporti   acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  gruppo della Guardia di finanza, all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,   che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorita’ medesima.
9.   In   ogni  caso,  il  comitato  di   cui  al  comma  6  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i   comitati  regionali  per  le comunicazioni,  ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
11.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31,   della  legge  31  luglio  1997,  n.  249  e   a  norma  dell’art. 1l-quinquies,  comma  3,  della   legge  22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della  legge  10  dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma   23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della  legge   medesima,  non  abrogate  dall’art.  13  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  ovvero  delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo   generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente   provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita’.
Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per   le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

Roma, 16 settembre 2004

Il presidente: Cheli