Deliberazione 17 ottobre 2001, n.38 del Garante per la Protezione dei dati personali “Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso l’Ungheria, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000, n.2000/519/CE.

DELIBERAZIONE 17 ottobre 2001

Autorizzazione  al  trasferimento di dati personali dal territorio dello  Stato verso l’Ungheria, in conformita’ a quanto previsto dalla decisione   della  Commissione   europea  del  26  luglio  2000,  n.2000/519/CE. (Deliberazione n. 38)

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.275 del 26 novembre 2001)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella  riunione  odierna,  in  presenza del Prof. Stefano Rodota’, presidente,  del  Prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice-presidente, del Prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto  l’art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui  i  dati  personali  possono  essere  trasferiti  in un Paese non appartenente  all’Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
Visto  il  paragrafo  6  del  medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione  europea puo’ constatare che un Paese terzo garantisce un livello  di protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta’ fondamentali della persona;
Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/519/CE  (pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita’ europee  L  215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) con la quale  si e’ constatato che l’Ungheria garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea;
Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;
Visto  l’art.  28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui il  trasferimento  dei  dati  personali  all’estero puo’ avvenire:

a) qualora  l’ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei dati  assicuri  un  livello di tutela delle persone adeguato o, se si tratta  di  dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario, di  grado  pari  a  quello  assicurato  dall’ordinamento italiano;

b) oppure,  qualora  ricorra  uno  dei  casi  previsti  nel  comma 4 del medesimo  articolo;  c)  in  ogni  caso,  qualora sia autorizzato dal Garante   sulla   base   di   adeguate   garanzie   per   i   diritti dell’interessato,  prestate  anche  con  un contratto (comma 4, lett. g));
Ritenuta  la  necessita’  di  adottare  una  misura necessaria per l’applicazione  della  Decisione  della Commissione in conformita’ al citato  art.  28,  nelle more del completamento del recepimento della citata direttiva n. 95/46/CE;

Ritenuto  che  le  disposizioni di rango costituzionale e le altre norme   vigenti  in  Ungheria  in  materia  di  protezione  dei  dati personali,  valutate  dalla  Commissione  e  anche  dal  Gruppo delle autorita’  garanti europee di cui all’art. 29 della citata direttiva, prevedono  diverse  garanzie  per  i  diritti dell’interessato che in conformita’  al  diritto comunitario vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. g);
Rilevato  che  la Decisione della Commissione puo’ essere adattata alla  luce dell’esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o di innovazioni intervenute nell’ordinamento ungherese (art. 4);
Visti  gli  articoli  2 e 3 della Decisione in tema di controlli e provvedimenti  delle  autorita’  di garanzia degli Stati membri sulla liceita’  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto previsto  dall’articolo  4  della  direttiva  n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
Ritenuta  la  necessita’  di assicurare ulteriore pubblicita’ alla predetta  Decisione  disponendo  la  sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente autorizzazione;
Vista la documentazione d’ufficio;
Viste  le  osservazioni  dell’Ufficio,  formulate  dal  segretario generale  ai  sensi  dell’art.  15  del  regolamento  del Garante, n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:

1)  autorizza  i  trasferimenti  di  dati personali dal territorio dello  Stato  verso l’Ungheria, in conformita’ a quanto previsto alla Decisione   della   Commissione   europea   del  26  luglio  2000  n.2000/519/CE;
2)  si  riserva,  in  conformita’ alla normativa comunitaria, alla legge  n.  675/1996  e  agli  artt.  2  e  3  della  Decisione  della Commissione,  di  svolgere  i  necessari  controlli  sulla liceita’ e correttezza   dei   trasferimenti  di  dati  e  delle  operazioni  di trattamento  anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  e  di  adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
3)   dispone   la   trasmissione   del  presente  provvedimento  e dell’allegata  decisione  della Commissione all’Ufficio pubblicazione leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 ottobre 2001

IL PRESIDENTE: Rodota’
IL RELATORE: Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE: Buttarelli