Deliberazione 18 aprile 2000 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
“Modifica alle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogrativi della primavera 2000” (Delibera n. 84/00/CSP)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2000 n. 97)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2000
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo” e successive modificazioni;
Vista la propria delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2000;
Considerata la necessità di precisare che il richiamo ai comitati regionali per le comunicazioni contenuto nell’art. 17, comma 1, della precitata delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, è da intendersi riferito ai comitati delle regioni e delle province autonome, atteso che le consultazioni referendarie interessano l’intero territorio nazionale;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
Delibera
Art. 1
1. All’art. 17, comma 1, della delibera n. 55/00/CSP del 29 marzo 2000, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000”, le parole: “I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario” sono sostituite dalle seguenti: “I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome”.
Art. 2
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 18 aprile 2000
Il presidente: Cheli