Deliberazione 18 dicembre 2002 recante “Modifica della delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” (Deliberazione n. 404/02/CONS).

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002


Modifica della delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”. (Deliberazione n. 404/02/CONS).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n. 5 dell’8 gennaio 2003)

 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 dicembre 2002;

Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’ per   le  garanzie  nelle  comunicazioni  e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

Visto  l’art. 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l’art. 35, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento  dell’Autorita’   per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica  italiana  n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista  la  propria  delibera  n.  236/01/CONS  del  30 maggio 2001, recante  “Regolamento  per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;

Vista  la  propria  delibera n. 403/01/CONS, recante modifiche alla delibera  n.  236/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

Vista la propria delibera n. 25/02/CONS, che ha apportato ulteriori modifiche  al   regolamento per  l’organizzazione  e  la  tenuta   del registro  degli  operatori  di  comunicazione di cui alla delibera n.236/01/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.47 del 25 febbraio 2002;

Vista  la  legge  30  aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di termini   previsti   dalla legge  31  luglio   1997,  249,  relativi all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche’ norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie”;

Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione finanziaria,  ed  il regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;

Vista   la  legge  7  marzo  2001,  n.  62,   recante  “Nuove  norme sull’editoria  e  sui prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto  1981,   n. 416” e, in particolare, l’art.16 che prevede quale condizione per l’inizio delle pubblicazioni l’iscrizione  delle testate al registro degli operatori di comunicazione;

Considerata l’esigenza di far pervenire tempestivamente al registro degli  operatori di comunicazione  le  informazioni  concernenti la pubblicazione di nuove testate da parte di tutti gli editori;

Considerata l’opportunita’ di rendere piu’ agevole e trasparente la comunicazione degli  assetti proprietari  delle societa’ quotate in  borsa iscritte o  “iscrivende”  al  registro,  alla luce delle disposizioni specificamente previste per gli obblighi  di comunicazione alla Consob;

Considerata altresi’ l’opportunita’ di estendere l’obbligo di iscrizione nel registro anche ai produttori di  programmi radiotelevisivi che non svolgano attivita’ di distribuzione, onde addivenire alla creazione di un elenco di produttori indipendenti;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1.
Produttori di programmi radiotelevisivi

1.  Nell’art.  1, comma 2, lettera c) ed nella rubrica dell’art. 13 del  regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori  di  comunicazione,  le  parole “imprese  di  produzione e distribuzione  di  programmi   radiotelevisivi”  sono sostituite dalle seguenti: “imprese di produzione  o  distribuzione  di  programmi   radiotelevisivi”.

2.  L’art.  2,  comma   1,  lettera  c), e’ sostituito dal seguente: “imprese  di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:i  soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva”.

Art. 2.
Comunicazioni delle societa’ quotate in borsa

1.  All’art. 11, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta  del  registro degli operatori di comunicazione sono apportate le seguenti modifiche:

a.   La   lettera    a)   e’  sostituita  dalla  seguente:  “a.   – l’indicazione  del  capitale sociale,  dell’elenco dei propri soci e della  titolarita’  delle  rispettive  partecipazioni con diritto di voto.  Le  societa’  quotate  in  borsa   devono  comunicare  le  sole partecipazioni con  diritto   di  voto  superiori  al 2% del capitale sociale,  indicando   per  ciascuna  di esse  – attraverso il modello 5.5/REG – le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto  e’ titolare,  anche   se  il  diritto  di  voto spetta o e’ attribuito  a   terzi,  sia quelle in relazione alle quali spetta o e’ attribuito  il   diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate  sia  le   azioni  di  cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa’ controllate, sia quelle in relazione alle quali il  diritto   di  voto  spetta  o  e’ attribuito a tali soggetti. Alle societa’ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)”.

b.  La lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d. – ove non sia stato  gia’  comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione  delle societa’ che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di societa’ quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria  della  societa’  da iscrivere”.

2.  All’art.  12, comma 2 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta  del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a.  La lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarita’ delle  rispettive  partecipazioni  con  diritto di voto. Le societa’ quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di   voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/REG  –  le  rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo,  a  tal  fine,   sia  le  azioni delle quali un soggetto e’ titolare, anche se il diritto di voto spetta o e’ attribuito a terzi, sia  quelle in relazione alle quali spetta o e’ attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societa’ controllate, sia quelle  in relazione alle quali il diritto di voto spetta  o  e’   attribuito  a  tali soggetti. Alle societa’ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)”.

b.  La lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d. – ove non sia stato  gia’  comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione  delle societa’ che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di societa’ quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della societa’ da iscrivere”.

c. Dopo la lettera  d)  e’   inserita  la  seguente:  “e.  – l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone,  o  l’esistenza   di altri limiti gravanti sulle azioni o quote  delle  societa’  di   cui  ai livelli delle lettere a), b), c), d).”.

3.  All’art. 12, comma 3, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta  del  registro  degli operatori  di  comunicazione, la parola “5.3/REG” e’ soppressa.

4.  All’art. 14, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta  del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a.  La lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarita’ delle  rispettive  partecipazioni  con  diritto di voto. Le societa’ quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/REG  –  le  rispettive partecipazioni   di  controllo.  Sono  considerate  partecipazioni  di controllo,  a  tal  fine,  sia  le  azioni delle quali un soggetto e’ titolare, anche se il diritto di voto spetta o e’ attribuito a terzi, sia   quelle in relazione alle quali spetta o e’ attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari   interposte  persone,  fiduciari,  societa’ controllate,  sia   quelle  in relazione alle quali il diritto di voto spetta o  e’   attribuito  a  tali soggetti. Alle societa’ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)”.

b.  La lettera d) e’ sostituita dalla seguente: “d. – ove non sia stato  gia’  comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione  delle societa’ che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di societa’ quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria  della  societa’  da iscrivere”.

5.  All’art. 17, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta  del  registro degli operatori di comunicazione, la lettera a) e’  sostituita  dalla  seguente:   “a.  –  l’indicazione  del capitale sociale,  dell’elenco   dei  propri  soci  e  della  titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societa’ quotate in borsa  devono   comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori  al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –  attraverso  il   modello  5.5/REG-  le rispettive partecipazioni di controllo.  Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto e’ titolare, anche se il diritto di voto spetta o e’ attribuito  a  terzi, sia quelle in relazione  alle  quali  spetta o e’ attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari   interposte  persone,  fiduciari,  societa’ controllate, sia quelle   in  relazione  alle  quali  il  diritto  di   voto spetta o e’ attribuito  a  tali  soggetti.  Alle societa’ quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)”.

6. All’art. 22 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a.  Al comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: “a. – della  societa’  iscritta  al registro.  Se  la societa’ iscritta al registro  e’  quotata   in  borsa non si applica la successiva lettera b);”

b.  Dopo  il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis – Qualora la societa’  iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovra’ dare comunicazione dei trasferimenti  che  comportano variazioni  del controllante  di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17 comma 1, lettera a).”

c. Il comma 3 e’ sostituito dal seguente: ” 3. – Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2 devono essere date dall’acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia”.

Art. 3.
Dichiarazioni del controllante

1. All’art. 21 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro  degli  operatori di comunicazione, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o  che acquisiscono successivamente il controllo di uno  o   piu’  soggetti  di cui  al  precedente  art. 2, comma 1, del presente  regolamento,  ai  sensi  della vigente normativa generale e speciale,  sono  tenuti  a  darne   comunicazione entro trenta giorni, mediante  una  dichiarazione,   redatta secondo i modelli “12.1/REG” e “12.2/REG”,   contenenti l’indicazione  del  fatto  o del negozio che determina  l’acquisizione  del  controllo,  nonche’, se   diversi  da persone  fisiche  o  soggetti equiparati dalla legge, dell’elenco dei propri soci  e della titolarita’ delle rispettive partecipazioni con diritto di voto”.

Art. 4.
Comunicazioni di variazione

1. All’art. 23 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro  degli  operatori di comunicazione, il comma 3 e’ sostituito dal  seguente:  “Fatta  eccezione  per   le  variazioni concernenti la pubblicazione  di  nuove   testate,  che  vanno  sempre comunicate, le comunicazioni  di   cui  al  presente  articolo  non  sono  dovute dai soggetti  di  cui all’art.2,  comma  1,  lettere   d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonche’ all’art. 12, comma 3”.

Art. 5.
Comunicazione annuale

1. All’art. 24 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “I soggetti iscritti di cui  all’art.  2,  comma  1, in   forma  di  societa’  di  capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea  che  approva  il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo  i modelli “2/REG”, “5.1/REG”, “5.2/REG”, “5.3/REG”, “5.4/REG”,  contenente l’aggiornamento  – alla data dell’assemblea – dei  dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle societa’ iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l’elenco    dei  soci  ai  sensi  del  presente   regolamento,  nonche’ l’indicazione   delle eventuali   relative  intestazioni  fiduciarie, interposizioni  di  persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.  Le  societa’  quotate   in  borsa  effettuano la comunicazione annuale  con  una   dichiarazione  redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG”.

b. Il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “I soggetti iscritti di cui all’art. 2, comma 1, in forma di societa’ di persone, sono tenuti a  comunicare,  entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta  secondo  i  modelli  “2/REG”  e “5.3/REG” -compilati facendo riferimento ad una stessa data-, contenente l’aggiornamento dei dati anagrafici  e  degli  elenchi  dei  soci della  societa’ iscritta al registro, nonche’ l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie,  interposizioni  di  persone  e   di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.”.

c.  Dopo  il comma 4 e’ inserito il seguente: “5. – I soggetti di cui  all’art. 2, comma 1, lettere d) ed f), sono tenuti a trasmettere entro  il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3,  una  dichiarazione redatta secondo i modelli  4/REG e 9.1/REG, contenente l’aggiornamento alla stessa data dei  dati   relativi  all’organo amministrativo  del soggetto ed alle testate edite”.

Art. 6.
Modelli

1.  I modelli 1/REG e 8/REG allegati alla delibera 236/01/CONS sono sostituiti dagli omonimi modelli allegati alla presente delibera.

Art. 7.
Disposizioni finali

1. I modelli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante della delibera.

2.  La  presente  delibera   e’  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ ed e’ resa disponibile nel sito web dell’Autorita’: www.agcom.it

3.  La  presente  delibera   entra  in  vigore  il  giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 18 dicembre 2002

Il presidente: Cheli

Il commissario relatore Sangiorgi

 

 MODELLO 1/REG
 MODELLO 5.5/REG
 MODELLO 5.5/REG/EST
 MODELLO 12.1/REG
 MODELLO 12.2/REG
 MODELLO 8/REG
 MODELLO 9/1/REG