Deliberazione 18 luglio 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Valutazione di un Codice di condotta per l’uso della numerazione per servizi a sovrapprezzo offerti tramite sms/mms e trasmissione dati, previsto dal comma 6 dell’art. 22 dell’allegato A alla delibera n. 52/12/CIR (Delibera n.47/13/CIR)”

 

DELIBERAZIONE 18 luglio 2013

Valutazione di un Codice di condotta per l’uso della numerazione per servizi a sovrapprezzo offerti tramite sms/mms e trasmissione dati, previsto dal comma 6 dell’art.22 dell’allegato A alla delibera n. 52/12/CIR (Delibera n. 47/13/CIR)

 

L’AUTORITA’

 

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Supplemento Ordinario n. 154 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il “Codice”);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’ Autorità” di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR del 3 maggio 2012 recante: “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2012;

VISTO in particolare l’art. 22 dell’ Allegato A alla delibera n.52/12/CIR, riguardante “Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati”, che al comma 6 dispone “Gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell’utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l’informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni”;

CONSIDERATO che l’art. 15, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato in fase di recepimento del nuovo quadro comunitario, esplicita le competenze nella disciplina dell’erogazione dei servizi, recitando: “L’Autorità stabilisce i piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica”;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le numerazioni in decade 4 dedicate ai servizi a sovrapprezzo, l’Autorità ha inteso esercitare la propria competenza, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi per gli aspetti finalizzati alla tutela dell’utenza, attribuendo margini di flessibilità implementativa ai fornitori dei servizi attraverso l’imposizione dell’obbligo di adottare un codice di condotta, di cui ha dettato i necessari contenuti minimi;

CONSIDERATO che tali margini di flessibilità implementativa consentono di declinare i medesimi obblighi e di rispettare i medesimi principi con modalità che possono essere diverse, eventualmente specializzate per particolari categorie di servizi, cosicché possono anche essere definiti codici di condotta diversi, fatta salva la possibilità che l’Autorità ritenga opportuno adottare un provvedimento quadro, ove dovesse emergere la necessità di uniformare maggiormente i diversi codici di condotta;

CONSIDERATO che la competenza dell’ Autorità a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi che assicurino una adeguata tutela dell’utenza e la connessa vigilanza deve necessariamente esplicarsi nella preventiva verifica di conformità dei codici di condotta, adottati dai fornitori dei servizi in osservanza delle indicazioni specifiche riportate dalle norme di riferimento nonché dei principi di carattere generale del Codice, volti primariamente alla tutela dell’utenza e della concorrenza;

CONSIDERATO che è stato trasmesso il codice di condotta con comunicazione da parte di Telecom Italia datata 18 luglio 2013, acquisita in pari data al protocollo dell’Autorità con il numero 39696, allo stato sottoscritto dalle seguenti Società ed organizzazioni:

10993 S.r.l

Acotel S.p.A.

Assocsp

Buongiorno S.p.A.

D2 S.p.A.

Dada Net S.p.A.

H3G S.p.A.

Interactive 3G S.r.L

Jesta DigitaI, GmbH

Neomobile S.p.A.

Noatel S.p.A.

PosteMobile S.p.A.

Telecom Italia S.p.A.

Vodafone Omnitel N.V

Webcom TLC s.r.l.

Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Zed Italia

Zodiak Active S.r.l. ,

identificato come versione 3.0 ed allegato al presente provvedimento;

RITENUTO che il codice di condotta allegato al presente provvedimento soddisfa i requisiti indicati dal comma 6 dell’art. 22 dell’ Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa – e rispetta i principi generali di efficiente uso delle risorse di numerazione per la prestazione dei servizi e di tutela dell’utenza;

CONSIDERA TO che l’Autorità si riserva di rivedere la propria valutazione nel caso in cui dall’applicazione del suddetto codice di condotta nell’offerta dei servizi emergessero criticità, in particolare nei riguardi della tutela dell’utenza, e di richiedere conseguentemente le opportune modifiche dello stesso codice;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Valutazione del codice di condotta)

 

l. L’adesione al codice di condotta allegato al presente provvedimento ed il rispetto del medesimo costituiscono assolvimento dell’ obbligo previsto dal comma 6 dell’art. 22 dell’ Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR e pertanto l’applicazione di tale codice nello svolgimento dei servizi consente l’impiego delle numerazioni di cui allo stesso art. 22.

2. Il codice di condotta di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web dell’ Autorità, unitamente all’elenco dei soggetti che hanno comunicato all’ Autorità l’adesione al codice medesimo.

 

Articolo 2

(Sanzioni)

 

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, ovvero l’uso delle numerazioni di cui dell’art. 22 dell’Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR in difformità dal codice di condotta pubblicato sul sito dell’Autorità a cui il soggetto che utilizza tali numerazioni ha aderito, è sanzionato ai sensi dell’art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Ai sensi dell’articolo 135, comma  l, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva dell’allegato, è pubblicata sul sito web dell’ Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2013

 

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani

 

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