DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2011
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE. MISURE APPLICATIVE DELL’ARTICOLO 5 DEL D.P.R. N.223 DEL 25 NOVEMBRE 2010 (DELIBERAZIONE N.283/11/CONS).
(pubblicata nel Supplemento Ordinario n.150 alla Gazzetta Ufficiale n.140 del 18 giugno 2011)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 18 maggio 2011;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante “Disposizioni sulla stampa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante “Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, in particolare l’articolo 153, comma 4, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante “Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (“d.P.R. 223/10”), ove si dispone, al comma 3, che “[i]l Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a richiedere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarità dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l’attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente, nonché l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250”;
RITENUTO opportuno che, per ragioni di trasparenza degli assetti proprietari, siano annotate nel Registro oltre che le situazioni di controllo, anche quelle di collegamento ai sensi dall’articolo 2359 c.c.;
CONSIDERATA la necessità di disporre annualmente, ai fini della tenuta del Registro, di un quadro complessivo degli assetti proprietari degli editori richiedenti i contributi riferito al 31 dicembre di ciascun anno;
CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all’integrazione della
modulistica finalizzata alla tenuta del Registro, attraverso l’adozione di specifici modelli per le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo e/o collegamento, nonché all’adeguamento degli obblighi di comunicazione;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di modificare il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione nonché le Dichiarazioni obbligatorie ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (rispettivamente allegati A e B alla delibera n. 666/08/CONS);
CONSIDERATA, altresì, la necessità, in applicazione dell’articolo 5, comma 3, del DPR n. 223 del 2010 di individuare modalità di coordinamento con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
UDITA la relazione dei Commissari relatori Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione – Allegato A
alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni
1. L’articolo 16 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
Controlli sulle dichiarazioni
1. Sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, il Servizio dispone propri controlli, a campione o sulla base di segnalazioni qualificate, anche mediante l’accesso ad altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente Regolamento, le situazioni di controllo e/o collegamento, ovvero altre fattispecie comunque accertate a seguito di attività di verifica diretta o delegata al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza che risultano difformi dalle dichiarazioni rese, sono annotate d’ufficio nel Registro, previa diffida alle parti interessate.”
2. Il Titolo VII dell’allegato A della delibera n. 666/08/CONS, è denominato:
“TITOLO VII
DISPOSIZIONI ATTUATIVE.”
3. L’articolo 22 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS è sostituito dal seguente:
“Articolo 22 Adempimenti ai sensi dell’ articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
1. L’Autorità cura gli adempimenti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, avvalendosi dei dati contenuti nel Registro dagli operatori. Le relative attestazioni sono rilasciate sulla base della consultazione della banca dati del Registro stesso.
2. L’Autorità pubblica annualmente, in apposita sezione del proprio sito internet resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni, gli assetti proprietari degli editori per i quali il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha richiesto lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1.
3. Ai fini degli adempimenti richiesti dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, si considera regolare l’iscrizione dell’operatore per il quale non risultino essere venuti meno i requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione e che abbia dato corso agli adempimenti previsti dal presente Regolamento. I soggetti che abbiano reso al Registro una comunicazione obbligatoria al di fuori dei termini previsti dal presente regolamento, possono ricevere attestazione di regolarità solo a conclusione di un apposito procedimento sanzionatorio nel quale si siano avvalsi della facoltà di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ovvero abbiano pagato la relativa sanzione.
4. L’Autorità, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, può avviare controlli a campione delle dichiarazioni rese al Registro da parte dei soggetti richiedenti i contributi secondo criteri concordati nell’ambito di un apposito protocollo di intesa con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria finalizzato anche alla condivisione delle informazioni sui soggetti richiedenti i contributi.”
Articolo 2
Integrazioni all’allegato B della delibera n. 666/08/CONS
1. In calce all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente paragrafo:
“Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l’editoria
1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro degli operatori di comunicazione, le imprese iscritte richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, effettuano la comunicazione annuale relativa all’anno per il quale sono stati richiesti i contributi trasmettendo, altresì, le comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma di società producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente le seguenti informazioni:
a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;
b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote delle imprese richiedenti i contributi;
c) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5% dei soci delle società di cui al punto b), nonché dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, la cui partecipazione con diritto di voto sia pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1;
d) nell’ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono la partecipazione di controllo dei soci delle società di cui al punto b).
3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali le testate edite siano di proprietà di terzi, trasmettono, nell’ambito della comunicazione annuale, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle testate, mediante i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, indicando il capitale sociale, l’elenco dei soci e la titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore al 5%, fino all’individuazione delle persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente al capitale sociale dei proprietari delle testate.
4. Le imprese di cui al punto 1 sviluppano, relativamente alle società quotate in borsa per le quali vi sia l’obbligo di comunicare le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche le partecipazioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale. Qualora la società quotata in borsa sia essa stessa l’impresa richiedente i contributi, indicherà, inoltre, per ciascuna partecipazione con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale – attraverso il modello 5/5/ROC – la rispettiva partecipazione di controllo.
5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna persona giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, la composizione degli organi amministrativi trasmettendo il relativo modello 4/ROC.
6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano, sulla base dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti societari delle società fiduciarie secondo le medesime modalità previste per lo sviluppo degli assetti societari del rispettivo fiduciante.
7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, dichiarazioni, redatte secondo i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC, con le quali comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.
8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica, una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione in qualità di editori di giornali quotidiani, periodici o riviste o di soggetti esercenti l’editoria elettronica in essere nel corso dell’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse.”
Articolo 3
Modifiche all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni
1. Il modello 4/ROC denominato “Indicazione nominativa degli organi amministrativi”, di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS, è sostituito da quello di cui all’allegato 1 alla presente delibera.
2. Il modello 12/1/ROC denominato “Partecipazione di controllo/comunicazione di acquisizione di controllo”, di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS, è sostituito da quello di cui all’allegato 2 alla presente delibera.
3. Il modello 12/3/ROC denominato “Intestazione a società fiduciaria della partecipazione di controllo – Indicazione nominativa dei fiducianti”, di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS, è sostituito da quello di cui all’allegato 3 alla presente delibera.
4. All’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS, è aggiunto il modello 12/4/ROC, denominato “Comunicazione di collegamento”, di cui all’allegato 4 alla presente delibera.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
1. Nell’ambito della comunicazione annuale 2011 o comunque non oltre il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comunicano le informazioni di cui all’articolo 2, ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 2, lettere a, b e c del presente articolo, aggiornate al 31 dicembre 2010 tramite il portale www.roc.agcom.it.
2. Entro il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i contributi per l’anno 2010 di cui al punto 1 del presente articolo, inviano all’Autorità tramite posta, fax o PEC agli indirizzi indicati sul sito web www.agcom.it:
a. le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi amministrativi delle persone giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa (modelli 4/ROC);
b. limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi amministrativi del proprietario della testata e delle persone giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest’ultimo (modelli 4/ROC);
c. le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. in essere nel corso dell’anno 2010, ovvero l’assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC).
3. Per l’anno 2011, la comunicazione annuale delle imprese che abbiano richiesto i contributi di cui al punto 1 del presente articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene completato e trasmesso l’ultimo adempimento prescritto.
Articolo 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
2. Il testo aggiornato della delibera n. 666/08/CONS come modificato da ultimo dalla presente delibera è reso disponibile sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegati: