Deliberazione 18 ottobre 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Misura e modalita’ di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 9, gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012)” (Deliberazione n. 479/12/CONS)”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

 

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2012

 

Misura e modalita’ di versamento del contributo  annuo  dovuto  dagli organizzatori  delle  competizioni  per  la  commercializzazione  dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’articolo  29  del  decreto legislativo 9, gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2012 (stagione  sportiva 2011/2012) (Deliberazione n.479/12/CONS).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

 

Nella riunione del Consiglio del 18 ottobre 2012;

Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  pubblicata  nel supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge Finanziaria 2006)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 211  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  29  dicembre 2005, ed in particolare l’art. 1, commi 65, 66 e  68  in  materia  di contribuzione annuale all’Autorita’ a carico  dei  soggetti  operanti nel settore delle comunicazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante «Disciplina della titolarita’ e della commercializzazione dei diritti audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  27 del 1° febbraio 2008, ed in particolare l’art. 19, comma 2, il  quale prevede che l’Autorita’ delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le  attivita’  ad  essa  demandate  dal  medesimo decreto legislativo, nonche’  le  opportune  modifiche  organizzative interne finalizzate a darvi  attuazione  anche  mediante  un’apposita struttura, e l’art. 29, comma 2, il quale  stabilisce  che  all’onere derivante dal funzionamento  della  predetta  struttura  si  provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5  per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla  commercializzazione dei   diritti   audiovisivi da   parte   dell’organizzatore   della competizione. Tale contributo e’ versato entro il 31 luglio  di  ogni anno nella misura e secondo le modalita’ stabilite dall’Autorita’  ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23  dicembre  2005,  n. 266;

Vista la delibera  n.  99/08/CONS  del  20  febbraio  2008  recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS», con la quale l’Autorita’, in attuazione del citato decreto legislativo  9  gennaio 2008, n.  9,  ha  provveduto  alle  modifiche  organizzative  interne mediante l’istituzione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza  sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva nell’ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Vista la  delibera  n.  65/12/CONS  del  2  febbraio  2012  recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS  e  successive modifiche   e   integrazioni»   con   la   quale   l’Autorita’,   nel razionalizzare  l’assetto  organizzativo  dei   propri   Uffici,   ha modificato la denominazione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi  sportivi  e  sull’informazione  sportiva  in Ufficio diritti digitali;

Vista la delibera n. 681/11/CONS  del  12  dicembre  2011,  recante «Misura e modalita’ di versamento del contributo annuo  dovuto  dagli organizzatori  delle  competizioni  per  la  commercializzazione  dei diritti audiovisivi  sportivi  ai  sensi  dell’art.  29  del  decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l’anno 2011 (stagione  sportiva 2010/11)», con la quale l’Autorita’ determinava nello 0,3  per  mille la misura del contributo per la stagione sportiva 2010/11;

Rilevato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del  decreto legislativo n. 9 del 2008, per «organizzatore della competizione»  si intende il soggetto cui  e’  demandata  o  delegata  l’organizzazione della competizione da parte della federazione  sportiva  riconosciuta dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano,   competente   per   la rispettiva disciplina  sportiva,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma  1, lettera e) del decreto legislativo n.  9  del  2008,  ovvero,  per  i campionati di pallacanestro, la Lega Societa’ di Pallacanestro  serie A e la Legadue di Basket mentre, per i campionati di calcio, la  Lega Nazionale Professionisti Serie A, la  Lega  Nazionale  Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;

Considerato che per «stagione sportiva» di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n.  9  del  2008  si  intende  il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che  intercorre  tra  il  1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;

Considerato che i bilanci degli  organizzatori  delle  competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione  sportiva  e che, pertanto, per la determinazione del contributo per  l’anno  2012 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione  sportiva 2011/12;

Tenuto conto che la gestione collettiva della vendita ha comportato un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in  quanto  ricavi in precedenza riconducibili a  diritti  venduti  singolarmente  dagli organizzatori  degli  eventi,   non   assoggettati   all’obbligo   di contribuzione,  costituiscono  ora  oggetto   di   cessioni   gestite unitariamente  dalle  organizzatori   delle   competizioni   che   si qualificano come soggetti contribuenti;

Considerato che  l’art.  27  del  decreto  legislativo  n.  9/2008, recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce  i  criteri applicabili «al fine di consentire  un’applicazione  graduale»  delle norme ivi previste, ponendo il 2010 come anno a partire dal quale  si applicano a regime le nuove norme poste dal decreto medesimo;

Ritenuto  di  replicare  nella  materia   de   qua   il   principio dell’applicazione  graduale,  e  pertanto  di  poter  confermare   il contributo di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.  9 del 2008 nella misura dello 0,3 per mille per  la  stagione  sportiva 2011/2012;

Considerato che la stima delle entrate risulta non in contrasto con il bilancio di previsione 2012;

Vista la delibera n. 650/11/CONS  del  30  novembre  2011,  recante «Misura e modalita’ di versamento del contributo dovuto all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2012» e in particolare l’art. 2 che conferma l’esenzione dal  versamento  del  contributo  i soggetti il cui imponibile sia pari o  inferiore  a  euro  500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita’  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro attivita’ nell’anno 2011;

Ritenuto opportuno confermare l’estensione al caso di specie  delle esenzioni gia’ previste a carico dei soggetti  operanti  nel  settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all’Autorita’ ai sensi dell’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto compatibili;

Ritenuto pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, i soggetti il cui imponibile sia pari o  inferiore  a  euro  500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di  ragioni  di  economicita’ delle  attivita’   amministrative   inerenti   all’applicazione   del prelievo;

Vista la relazione illustrativa della Direzione Servizi Media;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai  sensi  dell’art.  31,  comma  1,  del   regolamento   concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

                              Delibera:

                               Art. 1

                     Misura della contribuzione

1. Per l’anno 2012, la contribuzione di cui all’art. 29,  comma  2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.  9,  dovuta  all’Autorita’ dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre,  ovvero,  per  i  campionati  di  pallacanestro,  la  Lega Societa’ di Pallacanestro serie A e, per i campionati di  calcio,  la Lega  Nazionale   Professionisti   Serie   A,   la   Lega   Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico  e’ fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi  derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2011/12, risultanti dall’ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell’adozione della presente delibera.

2. Sono esentati dal versamento del contributo i  soggetti  il  cui imponibile   sia    pari    o    inferiore    a    euro    500.000,00 (cinquecentomila/00).

                               Art. 2

               Modalita’ di versamento e comunicazioni

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30  aprile  2013, deve essere effettuato a favore del  c/c  bancario  identificato  dal codice  IBAN  IT65J0100503382000000200015  acceso  presso  la   Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas  ed  intestato  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di  cui  all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9,  comunicano  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2013, i  dati anagrafici ed economici richiesti,  allegando  copia  della  ricevuta attestante l’avvenuto versamento.

3. Per la comunicazione di cui al comma 2  deve  essere  utilizzata copia  del  modello  allegato  alla  presente  delibera,  recante  la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed  ai  fini  della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui  al  comma 2,  nonche’  l’indicazione,  nello  stesso  modello,  di   dati   non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle  sanzioni  di  cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

                               Art. 3

                         Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi  dell’art.  1,  comma  65,  della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, e’ sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.  La  presente  delibera,  una  volta  resa  esecutiva  ai  sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del  23  dicembre  2005  e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel sito web dell’Autorita’.

Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente: Cardani

Allegato

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