Deliberazione 1° marzo 2000 della Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000” (Delibera n. 29/00/CSP)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione 1° marzo 2000

“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000” (Delibera n. 29/00/CSP)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2000 n. 51)

 

INDICE

TITOLO I – RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I – emittenti radiofoniche e televisive nazionali
Articolo 1 (Riparto degli spazi per la comunicazione politica)
Articolo 2 (Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti)

Capo II – emittenti radiofoniche e televisive locali
Articolo 3 (Riparto degli spazi per la comunicazione politica)
Articolo 4 (Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti)
Articolo 5 (Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento)

Capo III – programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi
Articolo 6 (Programmi di informazione)

Capo IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 7 (Circuiti)
Articolo 8 (Imprese radiofoniche di partiti politici)
Articolo 9 ( Monitoraggio e conservazione delle registrazioni)

TITOLO II – STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA
Articolo 10 (Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la
diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
Articolo 11 (Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)
Articolo 12 (Organi ufficiali di stampa dei partiti)
Articolo13 (Provvedimenti e sanzioni)

TITOLO III – SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Articolo 14 (Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali)

TITOLO IV – VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 15
(Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni)
Articolo 16 (Procedimenti sanzionatori)

TITOLO V – ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI
Articolo 17
(Disposizioni applicabili)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(Periodo ed ambito territoriale di applicazione)
Articolo 19 (Entrata in vigore)

L’AUTORITA’

 

NELLA riunione della Commissione per i Servizi e Prodotti del 1° marzo 2000;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
VSTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;
VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, sull’elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni ” e la legge 25 marzo 1993, n.81, concernente “Elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale” e successive modificazioni;
RILEVATO che per il giorno 16 aprile 2000 sono state fissate le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario;
RILEVATO altresì che per la stessa data sono state fissate le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province elencati nell’allegato A alla presente delibera;
EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
UDITA la relazione del Commissario Dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

DELIBERA

TITOLO I
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
emittenti radiofoniche e televisive nazionali

Articolo 1
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario, il complesso degli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione – è ripartito come segue:
a)nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di presentazione delle candidature, per i programmi riferiti ad ambiti regionali o locali, gli spazi sono attribuiti per il novanta per cento ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi e garantendo loro comunque almeno una presenza. Per il restante dieci per cento sono attribuiti in maniera paritaria ai soggetti politici che, ancorché non presenti nelle assemblee da rinnovare, siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale. Per i programmi di comunicazione politica riferiti all’ambito nazionale il riparto degli spazi avviene con gli stessi criteri tra i soggetti politici la cui rappresentanza nelle assemblee regionali da rinnovare trovi una proiezione in quella parlamentare nazionale o europea;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, gli spazi dedicati alla competizione in una singola regione vengono assegnati, ogni due settimane, per metà, ai fini di una ripartizione paritaria, tra le liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione nella stessa Regione e per l’altra metà, sempre ai fini di una ripartizione paritaria, fra le coalizioni che abbiano presentato un candidato alla presidenza della medesima Regione, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. Nell’ipotesi in cui la comunicazione politica sia riferita all’ambito nazionale, il riparto degli spazi tra i soggetti politici avviene in base ai criteri predetti, riferiti rispettivamente alle liste e alle coalizioni presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.

Articolo 2
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si attengono ai criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:
a) nell’arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per metà, ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l’altra metà, sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 14,00 – 15,59; terza fascia 22,00 – 23,59; quarta fascia 09,00 – 10,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca l’indicazione “messaggio autogestito” e l’indicazione del soggetto committente;
h) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
1) comunicano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Ogni variazione successiva deve essere comunicata all’Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. L’omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi, che può avvenire o riprendere solo dopo che tali comunicazioni siano state effettuate;
2) ntro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblico il loro intendimento mediante un apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l’emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell’emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato a due consecutive settimane di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
i)  soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l’avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della Regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
l) la collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo II
Emittenti radiofoniche e televisive locali

Articolo 3
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario, alle emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle regioni stesse che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1.

Articolo 4

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle Regioni a statuto ordinario che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L’omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l’intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:
a) nell’arco di due settimana, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per metà, ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l’altra metà, sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 – 23,59; quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta fascia 09,00 – 11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
f) ogni messaggio reca l’indicazione “messaggio autogestito gratuito” e l’indicazione del soggetto committente;
g)  le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l’intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L’omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l’emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell’emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l’avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della Regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
i) la collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall’articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le Regioni abbiano accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi – fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.

Articolo 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all’articolo 4 hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell’ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dalle liste, dalle coalizioni e dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
e) ogni messaggio reca l’indicazione “messaggio autogestito a pagamento” e l’indicazione del soggetto committente;
f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l’intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L’omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l’emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell’emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Capo III

Programmi di Informazione nei Mezzi RAdiotelevisivi

Articolo 6

Programmi di informazione

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l’intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all’attualità della cronaca. La presenza degli stessi soggetti è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi;
b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese tra singoli competitori, membri del Governo ed esponenti politici.
2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell’arco temporale considerato dal presente atto.

 Capo IV

Disposizioni particolari

Articolo 7

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.
3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 8

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Articolo 9

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

 1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l’indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico – lista o coalizione – da essi rappresentato.
2. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nelle regioni a statuto ordinario sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

 TITOLO II

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Articolo 10

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario, fissate per il giorno 16 aprile 2000, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell’accesso e l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici e a tutti i candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 11

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

 1. I messaggi politici elettorali ammessi dall’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l’indicazione del loro committente e la dicitura “messaggio elettorale”.
2. Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati.
3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 12

Organi ufficiali di stampa dei partiti

 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

 

Articolo 13

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell’articolo 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo articolo 10.

 

TITOLO III

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 14

Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

 1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o “sondaggio non rappresentativo”;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

 

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 15

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni.

 1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:
a) trasmettono all’Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;
b) propongono all’Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione – in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima – dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;
c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell’ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all’interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;
d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all’Autorità per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’articolo 16 del presente provvedimento.

Articolo 16

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d’ufficio dall’Autorità. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. La denuncia indirizzata all’Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.
4. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l’Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorità secondo quanto previsto al comma 5.
5. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti – accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di Finanza – all’Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorità medesima. In ogni caso, il Comitato segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
6. L’Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d’urgenza ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di Finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni – che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi – verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall’articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

 TITOLO V

ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Articolo 17

Disposizioni applicabili

1. Per le elezioni che avranno luogo il 16 aprile 2000 nelle province e nei comuni elencati nell’allegato A alla presente delibera si applicano le disposizioni del presente provvedimento, a tal fine dovendosi intendere quanto segue:
a) i riferimenti ai consigli regionali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle Giunte delle Regioni a statuto ordinario sono sostituiti, rispettivamente, con quelli ai consigli comunali, ai relativi gruppi consiliari ed ai sindaci ovvero ai consigli provinciali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle Province. Il medesimo criterio di sostituzione si applica ai riferimenti ai candidati;
b) l’ espressione “Regione” è sostituita, rispettivamente, da quella “Comune” e ovvero da quella “Provincia”;
c) le espressioni “liste” e “coalizioni” sono da riferirsi, rispettivamente, alle liste in competizione per l’elezione dei consigli comunali ed ai raggruppamenti tra queste, collegati ad un candidato alla carica di sindaco, ovvero ai gruppi di candidati al consiglio provinciale ed ai raggruppamenti tra questi, collegati ad un candidato alla presidenza della Provincia.
2. Le disposizioni in materia di comunicazione politica e di messaggi politici autogestiti dettate nel titolo primo per il periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si applicano anche in occasione dell’eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000, affinché gli spazi siano ripartiti in modo uguale tra i candidati ammessi e fermo restando quanto previsto per i messaggi a pagamento. Qualora nelle comunicazioni rese dalle emittenti all’Autorità ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 del presente provvedimento, nonché nei comunicati previsti dagli stessi articoli, non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno essere effettuati entro il 19 aprile.
3. Le disposizioni dei titoli secondo e terzo, relative alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali, si applicano anche in occasione dell’eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000. A tal fine, il riferimento dell’articolo 6, comma 3, concernente i programmi di informazione, ad “esiti di altre consultazioni elettorali”, è da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Periodo ed ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 aprile 2000, salva una eventuale estensione sino al 30 aprile in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.
2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle Regioni nelle quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

 

Articolo 19

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Napoli, 1° marzo 2000

 

IL COMMISSARIO RELATORE

Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Il segretario della Commissione

Adriano Soi