Deliberazione 2 agosto 2006 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Modifiche al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all’istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’articolo 31 della delibera 236/01/CONS” (Deliberazione n. 502/06/CONS)

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006

Modifiche al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all’istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’articolo 31 della delibera 236/01/CONS. (Deliberazione n. 502/06/CONS).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006)

 

L’AUTORITA’

Nella sua riunione di Consiglio del 2 agosto 2006;

Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle comunicazioni ed, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), numero 5;

Visto   il   decreto-legge   24 dicembre   2003,  n.  352,  recante «Disposizioni  urgenti concernenti modalita’ di definitiva cessazione del   regime   transitorio  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in   materia   di   assetto del  sistema  radiotelevisivo  e  della RAI-Radiotelevisione  italiana  s.p.a., nonche’ delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione italiana»;

Visto   il   decreto-legge   30 dicembre   2005,  n.  273,  recante «Definizione  e  proroga di termini, nonche’ conseguenti disposizioni urgenti», convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Vista  la  propria  delibera  n.  236/01/CONS  del  30 maggio 2001, recante  «Regolamento  per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli   operatori   di   comunicazione»,  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  150  del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre  in  tecnica digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  284 del 6 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002 recante «Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la  radiodiffusione  sonora  in  tecnica  digitale (PNAF  –  DAB-T)» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 10 agosto 2002, n. 187;

Vista  la  delibera  n. 15/03/CONS, recante «Approvazione del piano nazionale  di  assegnazione delle  frequenze  per la radiodiffusione televisiva  terrestre  in  tecnica  digitale  (PNAF-DVB», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;

Vista  la  propria  delibera  n.  399/03/CONS  del 12 novembre 2003 recante  «Approvazione  del piano nazionale integrato di assegnazione delle  frequenze  per  la  radiodiffusione  televisiva terrestre  in tecnica  digitale  (PNAF DVB-T)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista  la  propria delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante «Interventi  a  tutela  del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004,  n.  112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, n. 35;

Vista la propria delibera  n. 149/05/CONS  «Approvazione  del regolamento   recante   la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni  radiofoniche  terrestri in tecnica digitale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2005, n. 69;

Vista  la propria delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006 recante «Approvazione di  un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione   razionale  delle  frequenze  destinate  ai servizi radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla tecnica digitale» pubblicato  sul  sito  web dell’Autorita’ in data 29 marzo 2006;

Considerato  che  l’atto  d’indirizzo  adottato  dall’Autorita’ con delibera  163/06/CONS  pone come premessa per la sua realizzazione la fotografia dell’esistente mediante uno strumento preciso  di valutazione  e classificazione degli impianti presenti sul territorio che  consenta di  conoscerne  con  esattezza le caratteristiche, per pianificare  le  operazioni di spegnimento progressivo, valutando gli effetti sulla situazione interferenziale;

Considerata, pertanto, l’esigenza di avviare quanto prima il censimento delle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale,  apportando le conseguenti integrazioni al regolamento per l’organizzazione   e  la  tenuta  del  registro  degli  operatori  di comunicazione,   come   previsto   dall’art.  31  della  delibera  n. 236/01/CONS;

Udita  la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

1.  L’Autorita’  adotta,  ai  sensi  dell’art.  31  della  delibera 236/01/CONS  le integrazioni al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate alla istituzione  di  una sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione   nella   quale   sono  censite  le  infrastrutture  di diffusione,  di cui all’allegato  A  alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2.  Il censimento delle infrastrutture di diffusione di cui al comma 1,  che  risponde  ai principi di trasparenza e pubblicita’, ha natura  meramente  ricognitiva  e  non puo’, in alcun modo costituire elemento   di   legittimazione   all’esercizio   degli   impianti  di diffusione, ne’ intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di  eventuali  pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo all’esercizio di impianti.

3. Ai fini dell’espletamento delle attivita’ di verifica inerenti il  censimento  di  cui  al comma 1, l’Autorita’ puo’ avvalersi della collaborazione  del  Nucleo  speciale  della  Polizia postale e delle comunicazioni.

Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web dell’Autorita’: www.agcom.it.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente
Calabrò

Il commissario relatore
Sortino

Allegato A alla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006

MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L’ORGANIZZAZIONE  E  LA  TENUTA  DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATE ALL’ISTITUZIONE DELLA  SEZIONE  SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE  SITE  NEL  TERRITORIO  NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 31 DELLA  DELIBERA 236/01/CONS.

Art. 1.

Dopo  il  Titolo  IV  del  regolamento  per l’organizzazione e la tenuta  del  registro  degli operatori di comunicazione adottato con delibera 236/01/CONS e’ inserito:
titolo  IV  bis  –  Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.

Art. 25-bis
Istituzione  della  sezione  speciale del registro degli operatori di
comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione

1. E’ istituita la sezione speciale del registro degli operatori di  comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione operanti nel territorio italiano.

Art. 25-ter
Campo di applicazione

1. Sono  tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture di  diffusione  operanti  sul territorio  italiano i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).

2. In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni di cui al successivo art. 25-quater i soggetti esercenti l’attivita’ di  radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande III, IV e V.

3.  Con successivi provvedimenti sono individuate le modalita’ di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

Art. 25-quater
Modalita’ di comunicazione

1. I soggetti di cui all’art. 25-ter, comma 2, forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite  in conformita’ all’allegato «TEC», suddivisi in stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA0),  stazioni di radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di radiodifusione sonora digitale (RD1).

2. I soggetti di cui all’art. 25-ter, comma 2, forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli gia’ parzialmente comunicati in occasione dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformita’ all’allegato «AMM».

3. I dati tecnici ed amministrativi di cui ai commi precedenti, aggiornati alla data di inoltro della comunicazione, sono inviati all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio ispettivo e registro – Centro direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli, entro  il  15 novembre  2006 su supporto informatico e cartaceo, unitamente ad una nota di accompagnamento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da altro delegato.

4. Gli allegati di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

5. Ciascuna variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata all’Autorita’ entro trenta giorni dal verificarsi della modifica.

6. L’Autorita’ si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.

Art. 25-quinquies
Sanzioni

1.  Ferma  restando  la responsabilita’ penale in ordine alla non rispondenza  al  vero  delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Titolo  IV  bis, l’inosservanza da parte dei soggetti di cui all’art. 25-ter, comma 2, degli obblighi di comunicazione prescritti dall’art. 25-quater comporta  l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

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