Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature (Deliberazione n. 33/08/CSP)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l’art. 7, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica»;
Visti la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero» e il regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante «Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme per la risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita’ di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
Rilevato che nei giorni 13 e 14 aprile 2008 avranno luogo le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in data 13 febbraio 2008;
Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della convocazione dei comizi elettorali, disposti con decreti del Presidente della Repubblica in data 6 febbraio 2008, per effetto dei quali e’ incominciata formalmente la campagna elettorale ai sensi della legge n. 28 del 2000 in vista delle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, occorre disciplinare la fase in corso, compresa tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;
Udita la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
Soggetti politici
a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
e) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita’ con quelle di pariteticita’, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 3.
Riparto degli spazi di comunicazione politica
2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita’ tra gli aventi diritto puo’ essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di piu’ trasmissioni, purche’ ciascuna di queste abbia analoghe opportunita’ di ascolto. E’ altresi’ possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equita’ e di parita’ di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e’ fatta menzione della rinuncia.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
6. La responsabilita’ delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’art. 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche’ possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 5.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attivita’ di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita’, della obiettivita’, e di parita’ di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche’ i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu’ ampia ed equilibrata presenza e possibilita’ di espressione ai diversi soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e’ assicurato anche d’ufficio dall’Autorita’ che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all’Autorita’, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati ed informano altresi’ sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.
7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non e’ ammessa, ad alcun titolo, lapresenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne’ che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali
Art. 6.
Programmi diffusi all’estero
2. Le emittenti televisive nazionali private i cui programmi sono ricevuti all’estero assicurano adeguata informazione ai cittadini che votano nella circoscrizione estero.
3. In caso di soggetti esercenti piu’ reti televisive con diffusione o ricezione all’estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 7.
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una effettiva parita’ di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei principi di equita’ e di parita’ di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunita’ di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita’ e pari opportunita’ nel confronto tra i soggetti politici.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 8.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e’ depositato un documento, che puo’ essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN resi disponibili nel sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 9.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, e’ depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 10.
Trasmissioni in contemporanea
Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
Art. 11.
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
2. Resta comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all’art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all’art. 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
Capo III
Disposizioni particolari
Art. 12.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Capo III
Disposizioni particolari
Art. 13.
Imprese radiofoniche di partiti politici
2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.
Capo III
Disposizioni particolari
Art. 14.
Conservazione delle registrazioni
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 15.
Comunicato preventivo per la diffusione
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui e’ depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo’ avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 16.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 17.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonche’ le stampe elettorali di coalizioni, liste, candidati.
Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 18.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
2. I sondaggi di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralita’ e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.
6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalita’ sopra indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro 24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalita’ di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.
Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19.
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche’ delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.
Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 20.
Procedimenti sanzionatori
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorita’ puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorita’, all’emittente privata o all’editore presso cui e’ avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente o dell’editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorita’, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia l’istruttoria, dando comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede, in deroga ai termini e alle modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell’Autorita’ medesima.
12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
13. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e gli organi di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivita’ di programmazione e pubblicazione, nonche’ i conseguenti comportamenti.
14. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi’, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorita’ contenga una misura ripristinatoria della parita’ di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa quotidiana sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo.
16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall’art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita’.
17. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relative allo svolgimento delle campagne per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato delle Repubblica di cui alla presente delibera nei confronti delle imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ed e’ resa disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it
Roma, 21 febbraio 2008
Il Presidente
Corrado Calabrò
I Commissari relatori
Innocenzi Botti – Lauria