Deliberazione 21 novembre 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Modifiche alla deliberazione n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 in materia di catasto pubblico delle frequenze ed altre disposizioni concernenti la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” (Deliberazione n. 556/12/CONS)”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI


DELIBERAZIONE 21 novembre 2012

Modifiche alla deliberazione n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 in materia di catasto pubblico delle frequenze ed altre disposizioni concernenti la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (Deliberazione n.556/12/CONS).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2012;

Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»   ed,   in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria»;

Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per l’editoria  e  riapertura  dei  termini,  a  favore   delle   imprese radiofoniche, per la dichiarazione di  rinuncia  agli  utili  di  cui all’art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per l’accesso ai benefici di cui all’art. 11 della legge stessa»;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato in  «Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e radiofonici»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n.  14,  recante  «Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e disposizioni finanziarie urgenti»;

Visto l’art. 5 del d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, ove si dispone, al comma 3, che «[i]l Dipartimento per  l’informazione  e  l’editoria provvede  a  richiedere   all’Autorita’   per   le   garanzie   nelle comunicazioni relativamente alle imprese  richiedenti  i  contributi, oltre alla regolarita’ dell’iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC),  l’attestazione  di  conformita’  degli  assetti societari alla normativa vigente, nonche’ l’attestazione dell’assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli  effetti  di  cui all’art. 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e dell’art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Vista la delibera n. 666/08/CONS, del  26  novembre  2008,  recante «Regolamento per l’organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n.  283/11/CONS,  del  18  maggio  2011,  recante «Modifiche ed integrazioni al  regolamento  di  tenuta  del  Registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell’art. 5  del d.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010»;

Vista la delibera n.  421/11/CONS,  del  22  luglio  2011,  recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 283/11/CONS»;

Vista la delibera n.  44/12/CONS,  del  25  gennaio  2012,  recante «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008»;

Vista la delibera n. 393/12/CONS, del  4  settembre  2012,  recante «Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS  del  26  novembre  2008  per l’avvio del nuovo  sistema  informativo  automatizzato  del  Registro degli operatori di comunicazione»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del  27  aprile  2012,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  15  giugno 2012, n. 138, recante «Adozione  del  nuovo  regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’»;

Visto il Protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni e  la  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  l’Informazione  e l’Editoria, stipulato in data 20 settembre 2011;

Considerato che il nuovo portale del Registro  degli  operatori  di comunicazione  (ROC),  avviato  con  la  delibera   n.   393/12/CONS, acquisisce dal Registro delle  Imprese  gli  assetti  proprietari  ed amministrativi   aggiornati    alla    data    della    comunicazione dell’operatore e che la nuova funzione di  monitoraggio  del  sistema telematico del ROC, in fase di implementazione, consentira’, all’atto della prima comunicazione al nuovo portale, l’annotazione di tutte le variazioni depositate presso le  Camere  di  Commercio  dai  soggetti iscritti e dai loro soci originando variazioni  d’ufficio;

Considerato, altresi’, che per i soggetti costituiti  in  forma  di societa’ cooperativa e per  le  societa’  quotate  in  borsa,  i  cui assetti non sono depositati in Camera  di  Commercio,  e’,  comunque, necessario confermare i dati gia’ presenti  all’interno  del  sistema del  ROC  ovvero  comunicare  soltanto  le  variazioni  eventualmente intervenute negli assetti societari;

Considerato, inoltre, che  per  le  societa’  i  cui  assetti  sono presenti nel sistema del Registro delle Imprese risultera’ necessario aggiornare i dati dichiarati prima di effettuare la comunicazione  al Registro degli operatori di comunicazione;

Ritenuto necessario,  al  fine  di  dar  corso,  per  i  contributi relativi  all’anno  2012,  agli  adempimenti  previsti  dal  predetto Protocollo d’intesa, che gli  assetti  delle  imprese  richiedenti  i contributi ai sensi dell’art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter,  2-quater  e dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ quelli di  cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388, acquisiti tramite la comunicazione annuale, siano  riferiti  all’anno 2012;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.P.R.  n.  223 del 2010, le domande per la concessione di contributi di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono presentate alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1° al 31 gennaio dell’anno  successivo a quello di riferimento dei contributi;

Ritenuto  che,  per  ragioni  di  ordine  tecnico  concernenti   le modalita’ di acquisizione degli aggiornamenti riferiti  agli  assetti societari 2012 attraverso il portale di Unioncamere,  sia  necessario individuare il termine del 31 gennaio 2013;

Considerato,  peraltro,  che  tale  termine  coincide  con   quello previsto per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei contributi per l’anno 2012 presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri;

Considerato che in data 4 luglio 2012 si sono concluse su tutto  il territorio nazionale le operazioni di  definitivo  spegnimento  degli impianti televisivi in tecnica analogica;

Ritenuto opportuno di innalzare il grado di  corrispondenza  tra  i dati dichiarati nella «Sezione Speciale del  Registro  relativa  alle infrastrutture di diffusione site  nel  territorio  nazionale»  e  le effettive condizioni di esercizio delle reti di  diffusione  operanti sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che taluni operatori iscritti al Registro nei settori della radiodiffusione sonora e televisiva di cui all’allegato C  alla  delibera  n.  666/08/CONS  non  hanno  ancora  aggiornato  i parametri tecnici degli impianti dichiarati nella  «Sezione  Speciale del Registro relativa alle  infrastrutture  di  diffusione  site  nel territorio nazionale» e che,  pertanto,  alcuni  impianti  televisivi analogici risultano ancora dichiarati in stato «attivo» pur  essendo, all’esito del completamento sull’intero  territorio  nazionale  delle operazioni  di  definitivo  spegnimento  degli  impianti   televisivi analogici, cessati o eserciti in tecnica digitale;

Ritenuto, altresi’, opportuno che i soggetti iscritti  titolari  di impianti  nella  «Sezione  Speciale  del   Registro   relativa   alle infrastrutture  di  diffusione   site   nel   territorio   nazionale» effettuino entro il 31 dicembre 2012  l’aggiornamento  dei  parametri tecnici degli impianti  televisivi  analogici  ancora  dichiarati  in stato  «attivo»  e,  ove  necessario,  della  propria  posizione   al Registro, prevedendo che, trascorso il predetto termine,  i  suddetti impianti  siano  contrassegnati  come  «inattivi»  con  provvedimento d’ufficio, in linea con quanto previsto dall’art. 16 dell’allegato  A alla delibera n. 666/08/CONS;

Considerato  che  la  pubblica   accessibilita’   alle   principali informazioni relative agli impianti di cui alla «Sezione Speciale del Registro  relativa  alle  infrastrutture  di  diffusione   site   nel territorio nazionale» risponde al generale principio  di  trasparenza nel settore delle comunicazioni;

Ritenuto, pertanto, opportuno che la «Sezione Speciale del Registro relativa  alle  infrastrutture  di  diffusione  site  nel  territorio nazionale» preveda un accesso per il pubblico tale da  consentire  la consultazione dei principali dati tecnici degli  impianti  dichiarati in esercizio dai soggetti titolari;

Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art.  31  del  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento dell’Autorita’;

 

Delibera:

 Art. 1

Modifica al Regolamento del Registro degli operatori di comunicazione   – allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed   integrazioni.

 

1. L’art. 19  dell’allegato  A  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e’ sostituito dal seguente:

«Art.  19  (Pubblicazione  dei  dati  del  Registro).   –   1.   Le informazioni  relative  alla  denominazione/ragione  sociale,  codice fiscale, sede legale, attivita’ e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dell’Autorita’.    2. Relativamente agli impianti dichiarati  nella  Sezione  Speciale del Registro di cui al Titolo  VI,  sono  pubblicate,  sul  sito  web dell’Autorita’, le seguenti informazioni:

a) codice impianto;

b) ragione sociale del soggetto titolare;

c) nome convenzionale dell’impianto;

d)  ubicazione  (comune,  provincia,   latitudine,   longitudine, altitudine);

e) canale di trasmissione;

f) denominazione del bouquet trasmesso;

g) potenza irradiata equivalente (ERP) massima in  polarizzazione H e V;

h) diagrammi di irradiazione.

3. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza  dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti degli stessi.».

2. L’art. 21  dell’allegato  A  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e’ sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Modalita’ di tenuta  della  sezione  speciale).  –  1.  I soggetti esercenti l’attivita’ di radiodiffusione sonora e televisiva su  frequenze  terrestri  mediante  impianti  operanti  nelle   bande I-III/VHF,  IV-V/UHF  comunicano,  attraverso  i  servizi  telematici esposti  all’indirizzo  www.catastofrequenze.agcom.it ovvero   nella sezione dedicata  all’indirizzo  www.impresainungiorno.gov.it ed  in conformita’ agli  allegati  C  e  TEC,  l’entrata  in  esercizio,  la cessione  e/o  l’acquisizione,  la  cessazione,  nonche’  ogni  altra variazione intervenuta nei dati dichiarati, entro sessanta giorni dal verificarsi della circostanza.

2. Ciascun impianto  di  diffusione  e’  registrato  nella  sezione speciale attraverso l’attribuzione, da parte del sistema  telematico, di un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto).

3. Ai fini dell’integrazione dei dati  relativi  agli  impianti  di radiodiffusione sonora analogica operanti  nella  banda  87,50-108,00 MHz  e  di  radiodiffusione  sonora  digitale  operanti  nella  banda 1452,00-1479,50 MHz, l’Autorita’ adotta apposita delibera concernente le modalita’ di comunicazione dei dati relativi a detti impianti.».

 

Art. 2

Termine per le comunicazioni  annuali  delle  imprese  richiedenti  i contributi per l’anno 2012

 

1.  Le  imprese  che  intendano  richiedere,  per  l’anno  2012,  i contributi ai sensi dell’art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter,  2-quater  e dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche’ quelli di  cui all’art. 153, commi 2 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388, effettuano la comunicazione annuale entro  il  31  gennaio  2013  con assetti  riferiti  all’anno  2012  secondo  le   modalita’   previste dall’art. 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.

2. Per la comunicazione di cui al comma precedente, le  imprese  le cui testate siano di proprieta’ di soggetti diversi dall’editore sono esentate da quanto previsto dal comma 3 della sezione  relativa  alle «Dichiarazioni  supplementari  dovute  dalle  imprese  richiedenti  i contributi per l’editoria» di cui all’allegato  B  alla  delibera  n. 666/08/CONS.

 

Art. 3

Aggiornamento dei dati dichiarati alla Sezione Speciale del  Registro relativa alle infrastrutture  di  diffusione  site  nel  territorio nazionale  in  esito  al   completamento   sull’intero   territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi analogici.

 

1.  In  considerazione  del  completamento  sull’intero  territorio nazionale delle operazioni di definitivo spegnimento  degli  impianti televisivi  operanti  in  tecnica  analogica,  i  soggetti   iscritti titolari di impianti nella «Sezione Speciale  del  Registro  relativa alle infrastrutture di  diffusione  site  nel  territorio  nazionale» effettuano, entro il  31  dicembre  2012,  l’aggiornamento  dei  dati tecnico-amministrativi degli eventuali impianti televisivi  analogici ancora dichiarati in stato «attivo» e, ove necessario, della  propria posizione presso il Registro.  Decorso  tale  termine,  gli  impianti televisivi analogici ancora dichiarati  in  stato  «attivo»  verranno contrassegnati come «inattivi» con provvedimento d’ufficio, in  linea con quanto previsto dall’art. 16 dell’allegato  A  alla  delibera  n. 666/08/CONS.

 

Art. 4

Disposizioni finali

 

1. La presente delibera  e’  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e’  resa  disponibile  sul  sito  web dell’Autorita’: www.agcom.it.

2.  Il  testo  aggiornato  dell’allegato   A   alla   delibera   n. 666/08/CONS, come modificato da ultimo dalla  presente  delibera,  e’ reso disponibile sul sito web dell’Autorita’.

3. La presente delibera entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.

4. Ulteriori specifiche in ordine agli adempimenti  previsti  dalla presente delibera saranno rese note  attraverso  appositi  avvisi  da pubblicarsi sul sito web dell’Autorita’.

Roma, 21 novembre 2012

 

Il presidente: Cardani

 

Il commissario relatore: Preto