Deliberazione 22 novembre 2006 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento” (Deliberazione n. 165/06/CSP)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI


DELIBERAZIONE 22 novembre 2006

Atto  di  indirizzo  sul  rispetto  dei  diritti  fondamentali  della  persona,  della  dignita’  personale  e del corretto sviluppo fisico, psichico  e  morale  dei  minori  nei  programmi  di intrattenimento. (Deliberazione n. 165/06/CSP).

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2006)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella  riunione  della  Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre 2006;

Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario  n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  31 luglio  1997,  ed  in particolare l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico  della radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;

Visto  il  «Codice  di autoregolamentazione Tv e minori», approvato dalla  Commissione  per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre  2002  e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante «Approvazione delle linee-guida  sul contenuto  degli  ulteriori obblighi  del  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo ai sensi dell’art.  17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45,  comma 4,  del testo unico della radiotelevisione», e la delibera n.  540/06/CONS,  recante  «Emanazione  delle linee-guida di cui alla delibera  n.  481/06/CONS», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;

Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e in particolare la «Carta di Treviso sul  rapporto  Informazione-Minori»  del  5 ottobre  1990  e  il suo addendum  del 25 novembre 1995, e la «Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – RAI» del dicembre 1995;

Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla liberta’ di espressione,  di opinione  e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche dei  diritti  di cronaca, di critica e di satira – devono conciliarsi con  il  rispetto  delle liberta’ e dei diritti, in particolare della dignita’  della  persona,  dell’armonico  sviluppo fisico, psichico e morale del minore (art. 3, testo  unico della radiotelevisione), nonche’  con  i  diritti  fondamentali della persona, tra i quali e’ ricompreso  il rispetto dei sentimenti religiosi,   essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi  rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);

Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti  normativi,  le  previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli  obblighi del servizio pubblico   generale radiotelevisivo,  di  cui  alla  citata  delibera  n. 481/06/CONS, in particolare agli  articoli 2, comma 1, lettere b) («rispettare i principi di obiettivita’, completezza,  imparzialita’, lealta’ dell’informazione,  di  apertura  alle  diverse  opinioni  e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversita’ etniche») ed e) («assicurare un’offerta di  qualita’, improntando la propria complessiva  programmazione  ai  seguenti  criteri: e)  rispettare la dignita’  della persona  e  l’armonico  sviluppo  fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto»)  e  4,  comma 2 («nelle fasce orarie destinate ad una visione familiare,  comprese  tra  le ore 7 e le ore 22.30, […] deve essere trasmessa  una programmazione  che  rispetti  la dignita’ dei minori evitando  la  messa  in  onda di programmi che possano creare in loro turbamento»), devono ritenersi   interpretativamente  applicabili altresi’  alla programmazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;

Considerato che in base all’art. 34  del testo unico della radiotelevisione le previsioni del Codice di autoregolamentazione «Tv e  minori»  costituiscono  disposizioni a tutela dei minori munite di presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto riguarda  la  fascia oraria  cosiddetta  di  «televisione per tutti» compresa  fra  le  ore  7  e  le ore 22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di idoneita’  alla  fruizione familiare o da parte di telespettatori minori,  e  prevedono  con specifico  riferimento  ai  programmi  di intrattenimento  l’impegno delle emittenti a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei  minori,  nei quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilita’;

Ritenuto  che  il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di  relazione  interpersonale improntati all’aggressivita’ verbale e alla scorrettezza comportamentale, pur  se  non necessariamente rilevanti  sotto  il  profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla  responsabilita’  sociale  del  mezzo radiotelevisivo, come   sanciti   dal Consiglio   d’Europa  nella Convenzione  europea  sulla  televisione  transfrontaliera la’ dove riconosce  «l’importanza  della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura» e le  «aspettative del pubblico nel settore della politica dell’istruzione e della cultura»;

Rilevato che il Comitato per  l’applicazione  del  Codice  di autoregolamentazione «Tv e minori»,   nelle  deliberazioni  del 2 dicembre  2003,  22 giugno  2004  e3 ottobre 2006, ha evidenziato i rischi  –  contrastanti  con  lo  spirito e le finalita’ del Codice – connessi alla programmazione di formati televisivi quali i «reality show», caratterizzati da «aggressivita’ interpersonale,  […]  turpiloquio,  rissosita’, accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno  parodisticamente  periglioso, inserimento di ragazzi in un cast  di studio»: «confusione sistematica tra realta’ e finzione, tra cronaca  vissuta  e  recitata, tra realta’ (plastificata) e artificio (travestito  di  naturalezza),  incoraggiamento  all’esibizione  e al voyeurismo a danno dell’intimita’; assillo dell’eccentricita’ e della trasgressione; competitivita’ strisciante o aggressiva», «il miraggio del  guadagno  e  del  successo  facili, la proposta di stereotipi e luoghi  comuni  talvolta  di  scadente  livello,  l’accreditamento di personaggi  discutibili  con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l’incoraggiamento  di dinamiche individuali e di gruppo protette  da  una  sorta  di  zona franca che ammette comportamenti normalmente  inibiti  e  prove spericolate o disgustose, con punte di volgarita’,  aggressivita’  o non meno insidiosa banalizzazione», «in conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla dignita’ della persona»,  invitando  le  emittenti  «a prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocumento psichico e morale ai  minori» e «ad impegnare i partecipanti a comportamenti non   contrastanti   col  Codice  di autoregolamentazione,  fissando tempestivamente opportune    clausole sanzionatorie e dunque dissuasive»;

Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia limitato all’orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma  si  caratterizzi per una «disseminazione» – rilevata dallo stesso Comitato  –  conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di  altre trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti o anche  nella  «fascia  protetta» della televisione  per  i  minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;

Rilevato,  altresi’, che la conciliazione del diritto di satira con i  diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato dalla giurisprudenza  di  merito  –  l’uso  appropriato  della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa   abbia a oggetto  o  faccia  riferimento  a  diffusi  valori etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;

Ritenuta,  in  linea generale, l’esigenza di garantire effettivita’ alla  tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della  dignita’  personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale  dei  minori,  precisando  che  per  tutte  le trasmissioni di intrattenimento  valgono  i  principi di correttezza, responsabilita’ sociale, buon gusto, rispetto  delle  opinioni degli utenti, della diversita’  di  eta’, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano  obbligatoriamente  le  trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarita’, cattivo gusto, trasgressione,  seppure  ipoteticamente produttivi di incremento di audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;

Ritenuta, pertanto, l’opportunita’ di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonche’ i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi  di intrattenimento l’effettivo  rispetto  dei  diritti  fondamentali  a  garanzia  degli utenti, sub specie  di  dignita’  della  persona, armonico sviluppo fisico,  psichico  e  morale  dei  minori e  rispetto dei sentimenti religiosi   come   articolazione   del   diritto  della  personalita’ individuale;

Udita  la  relazione  del  commissario  Michele Lauria, relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

1.  Le  emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell’ambito dei  programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo  posti  a  garanzia  degli  utenti, avuto specifico riguardo  alla  dignita’ della persona, all’armonico sviluppo fisico, psichico  e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.

2.  In  particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri  di  correttezza  del linguaggio  e  del  comportamento  dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarita’ gratuite, turpiloquio, rappresentazione   di   violenza   fisica   e  verbale,  allusioni  o rappresentazioni  di  natura  sessuale  tali da offendere la dignita’ umana o la sensibilita’ dei minori.

3.  Nell’esercizio  del  diritto di satira nell’ambito di programmi radiotelevisivi dovra’ essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti  come sopra individuati sub 1 mediante l’uso appropriato della forma e del linguaggio.

4.  Le emittenti e i fornitori  di  contenuti  sono invitati ad adottare  cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e  a valutare in ogni caso nella predisposizione della «scaletta» dei programmi  di  intrattenimento  e  nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di  violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili,  i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa  a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile,di degenerazione.

5.  L’Autorita’  uniforma le propria attivita’ di monitoraggio e di vigilanza  sul  rispetto della  dignita’  personale  e  del corretto sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di  indirizzo  interpretativo  delle  relative disposizioni contenute negli articoli 3  e  4,  comma 1,  lettera b), del testo unico della radiotelevisione.

La  presente  delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel bollettino  ufficiale  e  sul  sito web dell’Autorita’  ed  e’  trasmessa  alla  Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 novembre 2006

Il presidente
Calabrò

Il commissario relatore
Lauria