AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE del 23 febbraio 2000
Integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (Deliberazione n. 95/00/CONS )
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.58 del 10 marzo 2000)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione di Consiglio del 23 febbraio 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, di tale legge, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento;
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell’Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;
VISTA la deliberazione del 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78, che all’articolo 1, comma 3, prevede l’integrazione del piano anzidetto;
VISTA la deliberazione del 14 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l’integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
VISTO il decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;
VISTO l’articolo 2, comma 1, della menzionata legge n. 5/2000 che recita:
“I bacini televisivi in ambito locale, di cui all’articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell’adozione del disciplinare previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6, della legge 31 luglio 1977, n. 249, il numero delle emittenti (equivalenti al numero delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l’orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l’Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali. “;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dall’Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni in forza dell’accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998, prorogato con modificazioni in data 15 febbraio 1999 e attualmente vigente ai sensi dell’articolo 1, comma 3 bis della legge 78/99;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private locali;
TENUTO presente quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, lettera f), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
CONSIDERATO che:
la qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);
al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;
per il numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF) e l’utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è pari a diciassette, di cui sei, pari al 33,3% del totale, riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito regionale, a norma dell’articolo 2, comma 6, lettera e), e dell’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66,67,68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T);
i due canali della banda I della gamma VHF (A e B), per le specifiche caratteristiche di propagazione e la necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenza utilizzate e quindi per il loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all’introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale;
le ulteriori risorse di cui all’articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio n. 249, tenuto conto dell’articolo 2, comma 1 della legge 14 gennaio 2000, n. 5, saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito provinciale;
CONSIDERATI i criteri dettati dall’articolo 2, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f), g) e dall’articolo 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dall’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 14 gennaio 2000, n. 5;
VISTA la legge del 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
RITENUTO, ai fini dell’integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall’Autorità con la citata deliberazione n. 105 del 14 luglio 1999 di seguire il criterio di servire, oltre che tutti i capoluoghi di regione e di provincia, anche la maggiore percentuale possibile di popolazione;
RITENUTO che per alcuni degli impianti ricompresi nel piano si possa derogare dal criterio in base al quale ogni impianto debba servire un’area contenuta nell’ambito di una sola regione o provincia;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998;
RITENUTO che, in casi specifici, si possa derogare dal criterio di localizzare gli impianti che servono la stessa area in un unico sito comune, pur assicurando la compatibilità interferenziale e, di norma, una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l’impatto ambientale e l’inquinamento elettromagnetico;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 16 luglio 1975 recante norme per l’attuazione della legge del 14 aprile 1975, n. 103, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;
RITENUTO che i siti considerati nella pianificazione, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;
DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;
RITENUTO di non prevedere l’uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;
RITENUTO di considerare “bacino provinciale” anche il territorio di più province nei casi in cui i rispettivi capoluoghi di provincia possono essere serviti tutti da una sola postazione di emissione;
RITENUTO di poter individuare “aree parziali di bacino provinciale” servite da una sola postazione di emissione con risorse eccedenti quelle necessarie alla copertura dei rispettivi bacini provinciali;
RITENUTO di determinare il numero delle reti per ciascun bacino regionale in base alle risorse in frequenze attribuite alle reti a copertura nazionale, salvo poche eccezioni, tenendo presente quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6, lettera e) e dall’articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; e il numero delle reti per ciascun bacino provinciale e per ciascuna area parziale di bacino provinciale in base alle ulteriori risorse in frequenze integrative previste dall’articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dall’articolo 1, comma 3 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall’articolo 2, comma 1 della legge 14 gennaio 2000, n. 5;
UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 32 del citato regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. E’ approvata l’integrazione (pianificazione ex lege n. 5/2000) del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998 (Pianificazione di 1° livello) e successivamente perfezionato e integrato con le ulteriori risorse per l’emittenza locale con la deliberazione 105/99 del 14 luglio 1999 (Pianificazione di 2° livello), con gli inerenti parziali perfezionamenti concernenti la revisione dei siti, la ridistribuzione dei raggruppamenti di frequenze, la revisione del tipo e del valore di offset, della polarizzazione di antenna e della potenza equivalente irradiata (ERP).
2. Il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze come sopra integrato è costituito da un unico tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell’antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, località servite con popolazione superiore ai 1000 abitanti, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione.
3. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con i relativi due allegati A e B, concernenti, il primo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuno dei bacini regionali e in ciascuno dei bacini provinciali, il secondo, il numero di reti (emittenti) che possono operare in ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.
4. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente di norma al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
5. I siti di piano sono 480. Su 466 di tali siti sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti nazionali e regionali, mentre su 308 sono allocate le risorse (17 frequenze) per le reti provinciali, ad eccezione di 4 di questi siti delle cui 17 frequenze allocate su ciascuno di essi, 10 sono destinate alle reti provinciali e 7 all’integrazione delle reti regionali. Su 23 dei suddetti 308 siti sono state allocate le ulteriori risorse (17 frequenze) per le aree parziali di bacino provinciale.
6. Il numero massimo totale di reti per i bacini regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e a 1502.
7. Il numero massimo totale di reti per le aree parziali di bacino provinciale è pari rispettivamente a 319.
8. Nell’allegato A è riportato il numero massimo di reti per ciascun bacino regionale e provinciale.
9. Nell’allegato B è riportato il numero massimo di reti per ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale.
10. Ulteriori risorse, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera e) della legge 31 luglio 1997 n. 249, saranno disponibili per i soggetti che ne faranno richiesta nelle aree non coperte e/o parzialmente coperte dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato, mediante la progettazione di siti comuni con impianti di potenza equivalente irradiata minore di 200 W.
11. Rimane ferma, per il resto, la delibera 30 ottobre 1998, n. 68/98;
12. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze come attualmente integrato è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell’Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l’ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.
13. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 23 febbraio 2000
IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Lari
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Mario Belati
Relazione illustrativa
Modifica e integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
1. PREMESSA
Con deliberazione 14 luglio 1999, n. 105, è stato approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze per la Radiodiffusione Televisiva, risultante dal Piano approvato con deliberazione del n. 68/98 del 30 ottobre 1998 (pianificazione di 1° livello) e relativa integrazione (pianificazione di 2° livello) operata in base alle disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.
Il decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel ravvisare la necessità di un’ulteriore integrazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui sopra, ha apportato alcune innovazioni rispetto alla normativa precedente che incidono anche se in modo parziale sui criteri tecnici di elaborazione e sui risultati del piano approvato il 14 luglio 1999.
Tali innovazioni riguardano in particolare:
1. la distinzione dei bacini locali in bacini regionali e bacini provinciali (modifica della lettera e, comma 6, dell’art. 2 della legge 249/97), i primi coincidenti di norma con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i secondi coincidenti di norma con il territorio delle province;
2. determinazione del numero di emittenti (equivalente al numero delle reti) che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale;
3. adozione di provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali, laddove l’orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze;
4. graduatorie distinte per ciascun bacino regionale e provinciale per il rilascio delle concessioni;
5. riserva del 20% alle emittenti televisive a carattere comunitario (non-profit) del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale.
Quanto sopra consente, per quanto necessario, di introdurre modifiche anche al piano già approvato anche per quanto si riferisce alle reti nazionali e regionali di 1° livello, in modo da poter raggiungere il risultato di attribuire risorse a quelle province che ne erano rimaste prive, modifiche che non erano permesse con le disposizioni legislative precedenti. Ovviamente tali modifiche dovranno mantenere il più possibile i valori di copertura del territorio e della popolazione servita raggiunti dalle reti nazionali e regionali con la pianificazione di 1° livello.
Sulla base delle citate nuove disposizioni e dei criteri che ne sono scaturiti, l’Autorità, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle Comunicazioni e sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private e la concessionaria del servizio pubblico, ha proceduto alla revisione del piano approvato il 14 luglio 1999, determinando il numero delle reti (emittenti) che possono operare in ciascun bacino regionale e provinciale.
Il nuovo piano, denominato in seguito “Piano Integrato”, è costituito da un tabulato che comprende i risultati della pianificazione di 1° e 2° livello, modificati e integrati secondo le disposizioni del citato decreto legge.
2. IL PIANO INTEGRATO
2.1 Criteri di elaborazione
I criteri tecnici per l’elaborazione del presente piano sono sostanzialmente gli stessi di quelli seguiti nella pianificazione di 1° e 2° livello, integrati come segue:
a. territorio nazionale suddiviso in bacini regionali e in bacini provinciali, i primi coincidenti di norma con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i secondi con il territorio delle province;
b. mantenimento per quanto possibile dei siti comuni per gli impianti delle reti a copertura nazionale e regionale;
c. allocazione degli impianti per le reti provinciali anche su siti diversi da quelli degli impianti delle reti regionali per una stessa regione.
d. vincolo di non ridurre le coperture raggiunte con la pianificazione di 1° livello delle reti nazionali e regionali.
2.2 Risultati
Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione vengono separatamente indicati i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale e le variazioni apportate per le reti in ambito nazionale e regionale.
Per le reti in ambito provinciale i risultati possono essere così sintetizzati:
a. percentuale del territorio coperto pari a circa il 51,5% (54,2% per il territorio al di sotto dei 1.800 m. di quota);
b. percentuale di popolazione servita pari a circa il 76,4%. Questa percentuale non varia quando si considera il territorio al di sotto dei 1.800 m. di quota, dato che la popolazione ivi residente è percentualmente irrilevante rispetto al totale della popolazione italiana, e comunque, i centri abitati al di sopra di tale quota potranno essere serviti con impianti di ERP inferiore ai 200 W;
c. copertura di tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di regione) e 4.112 comuni con oltre 1.000 abitanti;
d. 83 bacini coincidenti con il territorio di una sola provincia e 8 bacini coincidenti con il territorio di più province serviti ciascuno da 17 canali, con le eccezioni di 3 bacini serviti da 10 canali, 1 da 6 e 1 da 4. Il fatto che 8 bacini coprono ciascuno il territorio di più province porta necessariamente a fissare il numero dei bacini provinciali pari a 91 che non coincide con il numero delle province italiane pari a 103;
e. il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i bacini provinciali è pari a 308, di cui 14 con risorse di 2° livello solamente. La polarizzazione delle antenne di emissione in ciascun sito è la stessa per tutti gli impianti di 1° e 2° livello, consentendo la ricezione dei programmi nazionali e locali da parte degli utenti con la stessa antenna.
Rispetto alla precedente pianificazione di 2° livello si è ottenuto:
un incremento di circa l’8,5% del territorio e dell’11% dellapopolazione serviti;
la copertura anche delle 19 province precedentemente non servite;
un incremento di 25 siti con risorse in frequenze per i bacini provinciali.
Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale si evidenzia che:
a. la percentuale del territorio servito a livello nazionale risulta pari a circa l’82,8% (86,5% per il territorio al di sotto dei 1.800 m. di quota);
b. la percentuale di popolazione servita è pari a circa il 95,7%;
c. il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in ambito nazionale e regionale è pari a 466.
Rispetto al piano precedente, si è avuto:
un incremento di circa il 2,5% del territorio e dell’1% della popolazione serviti;
un decremento del numero dei siti pari a 21.
Per ottenere tali risultati è stato necessario introdurre inoltre le seguenti modifiche:
rivedere la distribuzione dei 3 raggruppamenti di 17 frequenze (A, B, C) su 18 dei 466 siti di cui al punto c) ed i valori di offset per altri 33, nonché, in casi molto limitati, la polarizzazione dell’emissione;
variare l’ERP assegnata per 35 dei 466 siti di cui sopra (aumentata per 9 siti e diminuita per 26);
riprogettare i diagrammi di antenna degli impianti di 12 siti.
Si segnala, inoltre, che in alcuni siti l’ERP e i diagrammi di antenna degli impianti di 2° livello sono risultati diversi da quelli degli impianti di 1° livello.
Le modifiche indicate hanno avuto come conseguenza un allentamento del vincolo della regionalizzazione per le 11 reti nazionali, nel senso che per alcune regioni della Pianura Padana, in particolare Lombardia ed Emilia Romagna, una parte del territorio di una regione è servita da siti ubicati nella regione limitrofa. Ciò non riguarda le 6 reti regionali (di 1° livello) che restano costituite da impianti allocati nei siti della stessa regione da servire.
2.3 Siti di Piano e numero degli impianti.
L’elaborazione del “Piano integrato” ha portato a determinare in 480 il numero totale dei siti necessari per consentire l’irradiazione dei programmi in ambito nazionale e locale (7 in meno del numero previsto dal piano precedente) e sui quali sono stati opportunamente allocati i tre raggruppamenti di 17 frequenze ciascuno A, B, C.
In particolare:
a. su 294 dei suddetti siti sono allocate le risorse (34 frequenze) per l’irradiazione di programmi in ambito nazionale, regionale e provinciale;
b. su 172 sono allocate le risorse (17 frequenze) per l’irradiazione di programmi solo in ambito nazionale e in ambito regionale;
c. su 14 sono allocate le risorse (17 frequenze) per l’irradiazione di programmi solo in ambito provinciale.
Inoltre, su 23 dei siti di cui al punto a) è stato possibile allocare un terzo gruppo di 17 frequenze che servono solo parzialmente il territorio delle province di appartenenza.
E’ da far presente che nel Lazio, su indicazione della Regione, i siti di M. Cerella e di Segni sono stati sostituiti dai nuovi siti di Colle Anfagione e M. Traiano. Queste sostituzioni non hanno alterato le coperture del territorio e la popolazione servita con i vecchi siti.
Tutti i 480 siti, sono indicati, per regione, nel “Piano Integrato”, con i capoluoghi di regione e di provincia e le località con oltre 1.000 abitanti serviti da ciascuno di essi.
Nella individuazione dei siti sui quali sono state allocate le risorse integrative di 2° livello si è tenuto conto anche dei vincoli fissati dal decreto ministeriale 381/98 per quanto riguarda i tetti dei campi elettromagnetici compatibili con la salute umana. A questo proposito le regioni e i comuni, nei loro piani territoriali, dovranno stabilire per i siti sui quali si installeranno gli impianti, i limiti delle relative aree in funzione della prevista potenza complessiva degli stessi.
Il numero complessivo degli impianti inseriti nel Piano Integrato è pari a 13.549, di cui 8.419 per l’emittenza locale. A tale numero si aggiungeranno i molti impianti con ERP inferiore ai 200 W (dell’ordine delle migliaia) necessari per la copertura di aree del territorio non realizzabile con impianti di piano e che dovranno con questi essere compatibilizzati. Tale operazione che viene denominata gestione dinamica del piano è illustrata nel successivo par. 2.4.
2.4 Gestione dinamica del Piano
Il Piano Integrato non esaurisce tutti i possibili impianti assegnabili in fase di concessione.
Le coperture da realizzare con le reti locali, desumibili nel pieno dettaglio solo quando saranno note le richieste di concessione, possono infatti necessitare di ulteriori impianti, in aggiunta a quelli pianificati, per le zone completamente esterne o anche parzialmente interne a quelle coperte con i siti di Piano.
Per questi ulteriori impianti, che andranno ovviamente a trovare collocazione su siti diversi da quelli di piano, i soggetti che richiedono la concessione dovranno indicarne le caratteristiche di ubicazione e di emissione desiderate.
In linea generale la totalità di tali impianti avrà una ERP inferiore a 200 W.
Per questi impianti si cercherà prioritariamente di soddisfare la relativa richiesta su siti ospitanti impianti equivalenti (per potenza e zona coperta) già dati in assegnazione alle emittenti nazionali.
Quando ciò non sia possibile, i dati forniti saranno confermati o modificati, dopo una verifica di compatibilità con gli impianti pianificati. Tale operazione di verifica può richiedere una attività di progettazione degli impianti, qualora non si possano confermare le richieste così come formulate. Questa progettazione potrà anche comportare un affinamento di quanto pianificato, in quella che può essere definita una “gestione dinamica del Piano”.
Per i nuovi siti indicati dai soggetti richiedenti la concessione, deve essere cura dei soggetti stessi acquisire le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità locali (come da decreto ministeriale 16.7.75 – Regolamento di attuazione della legge 14.4.75 n. 103).
I siti con ERP inferiore ai 200W per la Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano necessari per realizzare le reti per le minoranze linguistiche riconosciute, sono stati già individuati all’atto della pianificazione di 1° livello. Per tali siti i parametri radioelettrici degli impianti saranno definiti attraverso l’anzidetta attività di progettazione sulla base delle richieste degli enti interessati.
3.DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE EMITTENTI
Come già detto, la legge 5/2000, introducendo la distinzione dei bacini locali in regionali e provinciali, dispone anche che l’Autorità determini il numero di reti che può operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.
A tal fine si premette che:
per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale si fa riferimento ai risultati della pianificazione di 1° livello, tenendo conto delle variazioni apportatevi dal nuovo Piano,
per la determinazione del numero delle reti in ambito provinciale il riferimento è dato dai risultati della pianificazione di 2° livello opportunamente integrati.
Quanto sopra ha come conseguenza che la copertura del territorio dei due tipi di bacini sono molto diversi, dato che in ciascuna regione il numero dei siti con risorse di 1° livello è superiore a quello di 2° livello, per cui il territorio coperto nell’ambito del relativo bacino regionale è sempre superiore al territorio coperto dall’insieme dei singoli bacini provinciali appartenenti alla stessa regione.
Inoltre, come è stato indicato nel par. 2.2, in 8 casi uno stesso sito serve più di una provincia, per cui il bacino provinciale coincide inevitabilmente con il territorio di più province. Questo fatto porta anche a fissare il numero dei bacini provinciali pari a 91 e non a 103.
Va segnalato che, nel quadro di ottimizzazione dell’uso delle risorse spettrali nel territorio, in aggiunta ai 91 bacini provinciali sono state individuate altre 23 “aree parziali di bacino provinciale” che si riferiscono a parti circoscritte del territorio delle rispettive province di appartenenza e non comprendono, comunque, il territorio del relativo capoluogo ad eccezione di Savona che è coperta dal sito di Crocetta.
Tali aree sono servite dai 23 siti sui quali è stato possibile allocare un terzo gruppo di 17 canali (v. par. 2.3).
Ove si ritenesse di assegnare concessioni per tali “aree parziali di bacino provinciale” sarebbe opportuno prevedere specifiche procedure semplificate per regolare le domande da parte dei soggetti interessati.
E’ da sottolineare che, nella determinazione del numero di reti, non si è tenuto conto della facoltà per ogni soggetto interessato di poter richiedere concessioni in più bacini. Pertanto quello che viene indicato in questa sede rappresenta il massimo numero di reti in ciascun bacino.
L’allegato A ne indica la distribuzione per ogni regione e provincia autonoma.
Qui di seguito si fornisce il totale del numero delle reti ripartite in regionali e provinciali:
N. reti in ambito regionale | 126 |
N. reti in ambito provinciale: | 1.502 |
N. Totale reti locali: | 1.628 |
Alle 1.628 reti di cui sopra vanno aggiunte 391 reti che possono operare nelle aree parziali di bacino provinciale. La loro distribuzione per regione è riportata nell’allegato B.
Roma, 23.2.2000
Allegato A
Numero massimo di reti (emittenti) per ciascun bacino regionale e ciascun bacino provinciale
NOTA
- Il numero massimo di emittenti (equivalente al numero di reti) che possono operare nell’ambito di ciascun bacino regionale o provinciale è stato determinato facendo coincidere tale numero con quello delle reti regionali o provinciali che forniscono la massima copertura del territorio del bacino interessato.
- Nei casi in cui uno stesso sito serve il territorio di più di una provincia, il bacino provinciale coincide con il territorio di tutte le province interessate.
- Per alcuni bacini provinciali il numero delle reti è determinato pari a 10. Ciò è dovuto alla necessità di utilizzare 7 canali per servire parte dei bacini regionali limitrofi. Uno di questi canali è assegnato alla terza rete della RAI per la trasmissione dei programmi regionali.
- Le province di Piacenza (Emilia Romagna) e di Cremona (Lombardia) sono servite dallo stesso sito di Pigazzano ubicato in Emilia Romagna.
Dei 10 canali disponibili, 4 sono stati assegnati a Piacenza e 6 a Cremona. Tale ripartizione è stata fatta sulla base dei programmi attualmente ricevibili nelle due province.
- Il numero totale di reti è pari a 1.628, di cui:
– 126 possono operare nell’ambito dei bacini regionali
– 1.502 possono operare nell’ambito dei bacini provinciali.
- Il numero massimo delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale alle reti a carattere comunitario è stato determinato sulla base del massimo numero di reti previste in detto bacino e arrotondando all’unità superiore o inferiore, in dipendenza del valore maggiore-uguale a 0,5 o inferiore a 0,5, il decimale risultante dal calcolo del 20% del totale delle reti per bacino.
Nei bacini provinciali il numero massimo di reti comunitarie risulta pari a 266.
REGIONE PIEMONTE
Bacini locali e numero di reti
REGIONE VALLE D’AOSTA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE LOMBARDIA
Bacini locali e numero di reti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Bacini locali e numero di reti
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Bacini locali e numero di reti
REGIONE VENETO
Bacini locali e numero di reti
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE LIGURIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE TOSCANA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE MARCHE
Bacini locali e numero di reti
REGIONE UMBRIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE LAZIO
Bacini locali e numero di reti
REGIONE ABRUZZO
Bacini locali e numero di reti
REGIONE MOLISE
Bacini locali e numero di reti
REGIONE CAMPANIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE PUGLIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE BASILICATA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE CALABRIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE SICILIA
Bacini locali e numero di reti
REGIONE SARDEGNA
Bacini locali e numero di reti
Numero massimo di reti (emittenti) per ciascuna delle aree parziali di bacino provinciale
NOTA
Il numero massimo delle reti (emittenti) di ciascuna delle “aree parziali di bacino provinciale” sono state determinate facendo coincidere tale numero con quello degli impianti realizzabili con uno dei tre raggruppamenti di 17 frequenze (A, B, C) allocati su ciascuno dei 23 siti di cui al par. 2.3 della relazione illustrativa.
Tale criterio è stato seguito anche nel caso in cui nel territorio di una provincia sono ubicati più di uno di tali siti.
Il numero totale delle reti è risultato pari a 391.
Per quanto riguarda la riserva per le emittenti a carattere comunitario, è risultata complessivamente pari a 69.
REGIONE PIEMONTE
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE VALLE D’AOSTA
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE LOMBARDIA
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE VENETO
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE LIGURIA
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE MARCHE
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE CAMPANIA
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE CALABRIA
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti
REGIONE SARDEGNA
Aree parziali di bacino provinciale e numero di reti