Deliberazione 23 giugno 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Integrazione della deliberazione n.282/11/CONS recante procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 Mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 Mhz (Deliberazione n. 370/11/CONS)”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 giugno 2011

Integrazione della deliberazione n. 282/11/CONS recante  procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze  disponibili in banda  800,  1800,  2000  e  2600  MHZ  per  sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme  per  favorire  una effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHZ (Deliberazione n.370/11/CONS).

 

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2011)

 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella sua riunione di Consiglio del 23 giugno 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, recante  «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio  1997, n.177, Supplemento Ordinario n. 154, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 282/11/CONS recante «Procedure  e  regole  per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili  in  banda  a 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per  sistemi  terrestri  di  comunicazione elettronica e  sulle  ulteriori  norme  per  favorire  una  effettiva concorrenza nell’uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e  2100 MHz», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana del 18 giugno 2011, n. 140, Supplemento Ordinario n. 150;

Vista la richiesta  di  chiarimento  in  ordine  agli  obblighi  di copertura previsti dalla delibera  n.  282/11/CONS,  trasmessa  dalla Societa’ Vodafone in data 14 giugno 2011;

Vista l’istanza in ordine agli obblighi di copertura previsti dalla delibera n. 282/11/CONS trasmessa dalla societa’ Linkem  in  data  17 giugno 2011;

Vista l’istanza di revisione in ordine agli obblighi  di  copertura previsti dalla  delibera  n.  282/11/CONS  trasmessa  dalla  Societa’ Telecom Italia in data 22 giugno 2011;

Considerato quanto segue:

1. Nella propria istanza,  Vodafone  richiede  di  chiarire  se  la facolta’ concessa ad un soggetto aggiudicatario della banda a 800 MHz di procedere alla copertura dei comuni inclusi nei piani minimi anche con frequenze diverse da quelle a 800 MHz  sia  solo  temporanea, in quanto l’art.10, comma 10, sembrerebbe    prevedere    che l’aggiudicatario, entro  24  mesi  dal  termine  finale  del  periodo fissato per la copertura obbligatoria debba coprire gli stessi comuni con frequenze in banda a 800 MHz. Se dovesse  cosi’  essere Vodafone sostiene che sarebbe costretta, per rispettare  gli obblighi,  a duplicare gli investimenti nelle aree in digital  divide gia’ dalla stessa avviati con il progetto Mille  Comuni,  prima  mediante  l’uso della banda a 900 MHz, poi mediante quello della banda a 800 MHz, o, in alternativa, a sospendere tale   progetto   per   realizzare direttamente la copertura con la banda a 800 MHz, quando disponibile, al fine di assolvere gli obblighi con una sola copertura di banda di frequenza, penalizzando cosi’  il  processo  di  accelerazione  della copertura del digital divide in corso.

2. Nell’istanza di Linkem, la Societa’ sostiene che, per   analogia con la possibilita’ di anticipare temporaneamente la copertura  delle aree incluse negli obblighi di copertura con la  banda  a  800  MHz, utilizzando frequenze  diverse,  allora  tale  opportunita’  dovrebbe essere concessa anche agli aggiudicatari  della banda a 2600 MHz, utilizzando in tal caso la banda a 3500 MHz.

3. Nell’istanza di Telecom Italia, la Societa’ sostiene l’eccessiva onerosita’ della copertura imposta a 2600 MHz con la specifica banda, e quindi chiede di poter utilizzare anche altre bande, a 900, 1800 e 2100 MHz, al fine di soddisfare i relativi obblighi, chiedendo in tal senso una revisione dell’art. 10, comma 2, della delibera.

4. In merito alle predette istanze, l’Autorita’, in via preliminare, precisa che gli  obblighi di copertura fissati  dalla delibera n. 282/11/CONS per la banda a 800 MHz e per quella a  2600 MHz sono, per le due bande, di natura diversa e  rispondono ad obiettivi diversi, come specificato nelle premesse della  delibera stessa. In particolare nel caso della banda 800 MHz si tratta di  una copertura di tipo geografico, cioe’ di aree pre-individuate, nel caso della banda a 2600 MHz  si  tratta  invece  di  una  copertura  della popolazione, da realizzare  in  maniera  distribuita  sul  territorio nazionale. Gli obblighi di copertura per la  banda  a  800  MHz  sono finalizzati ad assicurare l’uso effettivo  delle  frequenze  in  tale banda specifica e l’offerta di servizi a larga  banda  nei  comuni prevalentemente in digital divide a  beneficio  degli  utenti  ed  in generale  dello  sviluppo  dell’Agenda  Digitale.  Gli obblighi di copertura a 2600 MHz sono finalizzati, oltre che ad assicurare  l’uso effettivo delle frequenze, alla fornitura di servizi  a  larga  banda con  una  copertura  maggiormente  generalizzata  della  popolazione, diffusa sul territorio nazionale.

5. L’Autorita’ ribadisce inoltre  che gli obblighi di  copertura complessivamente fissati per le bande a 800 MHz e 2600 MHz sono stati predisposti al fine di conseguire gli obiettivi  descritti,  con riferimento in  particolare  all’uso  effettivo  delle  risorse,   nel rispetto dell’interesse generale e del beneficio per l’utenza.

6. Dall’esame delle istanze trasmesse dalle Societa’, che richiamano temi gia’ affrontati  nel  corso  della consultazione pubblica di cui alla delibera n.127/11/CONS, si rinviene  comunque una esigenza, meritevole di considerazione, di chiarimento e migliore specificazione delle modalita’ e della scansione  temporale  con  cui debbono essere raggiunti gli obiettivi per gli obblighi di  copertura fissati dalla delibera n. 282/11/CONS.

7. A tale riguardo, l’Autorita’ ritiene,  in  via  preliminare,  di precisare che il raggiungimento di un obiettivo di copertura stabilito dalla delibera n.282/11/CONS deve essere inteso nel  caso concreto, in un’ottica di ragionevolezza e   proporzionalita’, nell’utilizzazione efficiente di tutte le  risorse  spettrali a disposizione del singolo soggetto. A tale proposito,  l’utilizzazione delle frequenze aggiudicate in ambito di gara  non  puo’  essere,  ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di copertura  previsti nei tempi indicati, inferiore al 50%.

8. Tanto premesso, per cio’ che riguarda la  banda  800  MHz ed  i relativi obblighi di copertura, si precisa che, nel caso il  soggetto aggiudicatario si sia avvalso della facolta’ di  utilizzare altre bande di frequenza per l’assolvimento  dell’obbligo  da  rispettare entro il termine del periodo di cui all’art. 10, comma 6 (60 mesi), nel termine di 24 mesi successivi, fissato all’ultimo periodo di cui all’art. 10, comma 10, il soggetto deve assicurare la copertura in banda a 800 MHz di almeno il 50% dei comuni soggetti  all’obbligo di copertura.

9. Rimane fermo l’obiettivo di assicurare l’uso della banda  a  800 MHz per tutti i comuni soggetti all’obbligo  di  copertura  in  tempi certi e comunque  ben  inferiori  alla  durata  dei  diritti  d’uso assegnati con la procedura  di  gara  di  cui  alla delibera n.282/11/CONS. L’Autorita’ ritiene pertanto ragionevole specificare che tale obiettivo di copertura totale  venga  raggiunto  in  un termine comparabile con quello previsto per  la  copertura  minima. Pertanto tutti i  comuni soggetti  all’obbligo  di copertura devono essere coperti in banda 800 MHz entro i 36 mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’ultimo periodo dell’art. 10, comma 10. La medesima previsione e’ applicabile anche ai nuovi entranti rispetto al termine fissato all’ultimo periodo dell’art. 10, comma 6.

10. Nel precisare la predetta scansione temporale, resta fermo  che per i comuni per i quali sono state utilizzate  bande  differenti  da quella a 800 MHz siano garantiti lo stesso  modello  di  copertura  a larga banda e la stessa qualita’ di servizio previsti per la banda  a 800 MHz.

11. Con riferimento alla banda a 2600  MHz,  emerge  dalle  istanze pervenute un’esigenza, simile a quella per la banda a 800 MHz, di  un chiarimento e  migliore  specificazione  di  quanto  stabilito  dalla delibera n. 282/11/CONS in ordine alle  modalita’  e  alla  scansione temporale dei relativi obblighi di copertura. A tal fine  l’Autorita’ ritiene che anche per tale banda possano applicarsi le considerazioni di cui al precedente punto 7.

12.  Tanto  premesso,  si  precisa  che,  nel  caso   il   soggetto aggiudicatario di banda a 2600 MHz intenda avvalersi di  altre  bande di frequenza per il raggiungimento degli  obblighi  di  copertura previsti per tale banda, la copertura di cui all’art.  10,  comma  2, nei termini fissati all’art. 10, comma 1, deve essere assicurata per ciascuna area dichiarata  dall’aggiudicatario,  con   l’uso   delle frequenze a 2600 MHz per almeno il  50%  della  popolazione  servita, purche’ il resto della popolazione sia servito con tecnologie a larga banda  con  altre  bande  radiomobili  a  900,  1800,  2100   MHz   a disposizione dell’aggiudicatario, rispettando lo  stesso  modello  di copertura a larga banda e qualita’ del servizio. Rimane fermo che, in una determinata area, la stessa banda non possa essere utilizzata per assolvere contemporaneamente gli obblighi di copertura a 800 e a 2600 MHz.

13. In analogia con quanto previsto per la banda a 800 MHz,  rimane fermo l’obiettivo di assicurare l’uso della  banda  a  2600  MHz  per tutta la popolazione soggetta all’obbligo di copertura in tempi certi e comunque ben inferiori alla durata dei diritti d’uso assegnati  con la procedura di gara di cui alla delibera n.282/11/CONS. A tal fine, in coerenza  con  quanto  precisato  per  la  banda  a  800 MHz, il completamento degli obblighi con la banda a 2600 MHz, dovra’  essere effettuato  entro  132  mesi  dalla data di disponibilita’ delle frequenze in questione. L’operatore nuovo entrante, non disponendo di altre bande radiomobili a 900, 1800, 2100  MHz, non  e’ tenuto a completare la copertura con altre  frequenze  alle due scadenze previste (36 e 60  mesi, riferite  ad  un  nuovo  entrante, di cui all’art. 10, comma 1). Tenuto conto dell’orizzonte temporale previsto, il nuovo entrante dovra’ completare la copertura a 2600 MHz

entro lo stesso termine di 132 mesi dalla data di disponibilita’ delle frequenze.

14. L’Autorita’ ritiene di  dover  espressamente  integrare   la

delibera n.282/11/CONS con le precisazioni  sopra  riportate, nell’interesse di un generale chiarimento  ed una migliore e  piu’

efficiente utilizzazione di tutte le risorse spettrali assegnate agli operatori.

Udita la relazione dei Commissari  Nicola  D’Angelo  e  Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art.29 del Regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

 

Delibera:
Art. 1
Integrazione dell’art. 10 della delibera n. 282/11/CONS

 

1. All’art. 10 e’ inserito il seguente comma 10-bis.:

10-bis. La copertura di cui all’ultimo periodo di cui  all’art. 10, comma 10, e’ verificata se  entro  il  termine  di  24  mesi  ivi disposto, almeno il  50% dei comuni che rientrano  nei  piani  di copertura in banda 800 MHz sono coperti con tale  banda.  L’operatore nuovo entrante e’ tenuto a coprire,  entro  84  mesi  dalla  data  di disponibilita’ delle frequenze, il 50% dei comuni inclusi nel proprio piano minimo di copertura con  frequenze  a  800  MHz.  Per  tutti  i soggetti aggiudicatari, la  restante  parte dei detti comuni  deve essere interamente coperta con la banda a 800 MHz entro i  successivi 36 mesi. La copertura a 2600 MHz di cui  all’art.  10,  comma  2,  e’ verificata se per ogni area geografica dichiarata dall’aggiudicatario nei propri piani, nei tempi previsti, almeno il 50% della relativa popolazione e’ coperto a 2600 MHz, e la restante  parte  coperta  con altre frequenze per uso a larga banda a 900, 1800, 2100  MHz,  ove  a disposizione dell’aggiudicatario. Tutte le aree previste  dai  propri piani di copertura devono essere interamente coperte a 2600 MHz entro 132 mesi dalla data di disponibilita’ delle frequenze a 2600 MHz. Nel caso di copertura con altre frequenze, l’aggiudicatario  rispetta  il modello di copertura e qualita’ del servizio previsti  per  la  banda 800 e a 2600 MHz. In una  determinata  area,  gli  aggiudicatari  non possono usare le stesse frequenze  per  assolvere  contemporaneamente gli obblighi di copertura a 800  e  2600  MHz  fissati  dal  presente articolo.

La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorita’.

 

Roma, 23 giugno 2011

 

Il presidente: Calabro’

I commissari relatori: D’Angelo – Mannoni