Deliberazione 24 febbraio 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Revisione, limitatamente alla Regione Sicilia, della delibera n. 93/12/CONS recante piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (Aree tecniche n. 11, 14 e 15 )” (Delibera n. 91/14/CONS)

 
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2014

Deliberazione 24 febbraio 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Revisione, limitatamente alla Regione Sicilia, della delibera n. 93/12/CONS recante piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (Aree tecniche n. 11, 14 e 15 )” (Delibera n. 91/14/CONS).

(pubblicata nel sito web dell’Agcom il 17 marzo 2014)

L’AUTORITA’

 

NELLA riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ” Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e s.m.i., in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante ” Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” ed in particolare l’art. 42;
VISTO l’art. 8 – novies, comma 4, della legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’art. 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, da ultimo, dall’art. 3 – quinquies della legge 26 aprile 2012, n. 44;
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220, (legge di stabilità 2011), ed in particolare l’art. 1, commi da 8 a 12, che prevedono la destinazione della banda 790 – 862 MHz (canali televisivi da 61 a 69 UHF) ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda, che l’Autorità adegui a tal fine il piano di assegnazione delle frequenze e che tale banda venga liberata per i nuovi utilizzi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché disposizioni finalizzate ad un uso più efficiente delle frequenze radiotelevisive ed alla valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali;
VISTA la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio;
VISTO il decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, così come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, con il quale sono state introdotte misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico;
VISTA la legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
CONSIDERATO che la sunnominata legge 26 aprile 2012, n. 44, fa esplicito riferimento agli esiti della Conferenza Mondiale delle radiocomunicazioni WRC 2012 dell’ITU, tenutasi a Ginevra dal 23 gennaio al 17 febbraio 2012, la quale ha stabilito che partire dalla conclusione della prossima WRC – 2015 la banda nominale 694 – 790 MHz sarà attribuita anche al servizio mobile terrestre con statuto co – primario con il servizio di radiodiffusione;
VISTA la delibera n. 93/12/CONS , recante ” Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (aree tecniche nn. 11, 14 e 15)”;
VISTA la delibera n. 277/13/CONS, recante “Procedura per l’assegnazione delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza e a tutela del pluralismo ai sensi dell’art. 3 – quinquies del decreto – legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012”;
VISTA la delibera n. 451/13/CONS, recante “Revisione del Piano di Assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo terrestre in tecnica digitale per le reti nazionali, di cui alla delibera n. 300/10/CONS” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante ” Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015″, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014;
CONSIDERATO che il sunnominato decreto legge, come convertito, all’art. 6, comma 8, ha previsto che “l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data”;
CONSIDERATO che in ambito ITU (International Telecommunication Union), oltre a fissare le procedure ed i criteri tecnici di pianificazione, è sancito il principio del c.d. “equitable access”, ovvero l’accesso equo alle risorse spettrali da parte di tutti i Paesi;
CONSIDERATO che, in base al suddetto principio, da un lato devono essere pienamente rispettati i diritti già acquisiti da ciascun Paese e dall’altro, sussiste il diritto di ciascuno all’equa ripartizione delle risorse non ancora assegnate in ambito internazionale;
CONSIDERATO che la compatibilizzazione delle reti televisive digitali italiane con le utilizzazioni di Malta è ormai diventato un problema ineludibile e di urgenza improcrastinabile e che la Commissione Europea ha attivato la procedura di “good offices” in ambito RSPG (Radio Spectrum Policy Group), procedura che, in mancanza di soddisfacimento delle richieste di Malta, può condurre all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia;
CONSIDERATO, inoltre, che durante le interlocuzioni intercorse in ambito RSPG (Radio Spectrum Policy Group) e nel rispetto del criterio dell’ “equitable access”, Malta ha fatto formale richiesta all’Italia di ottenere il coordinamento di un canale che risultasse privo di interferenze, per consentire all’operatore di servizio pubblico maltese lo spostamento dal canale 66, attualmente in uso e che deve essere liberato per i futuri usi per le reti mobili LTE a seguito di quanto stabilito dall’Art. 6, comma 4, della Decisione N. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
CONSIDERATO che con nota prot.n. DPE 0001337 P-4.22.17.4.5, del 22 febbraio 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, ha trasmesso, anche a questa Autorità, la nota della Commissione Europea riferita al caso EU Pilot 4651/13/CNCT, chiedendo informazioni circa la gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica, con riferimento alla situazione interferenziale in atto nei confronti di Malta;
CONSIDERATO che con tale nota viene, tra l’altro, evidenziato che, a motivo della situazione interferenziale riscontrata su tutti i canali, Malta si trova nella impossibilità di spostare il proprio servizio pubblico televisivo, attualmente operante sul canale 66 UHF, su una frequenza al di sotto dei 700 MHz, in modo da liberare la banda già destinata al servizio mobile;
CONSIDERATO che, pertanto, le modifiche al Piano delle Frequenze di cui al presente provvedimento rientrano nell’ambito di applicabilità del summenzionato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014;
CONSIDERATO che, con nota del 10 dicembre 2013 Malta ha fatto formale richiesta all’Italia di ottenere il coordinamento del canale 43 UHF, richiesta reiterata nell’ultima riunione del “RSPG WG on cross border coordination” tenutasi l’11 dicembre 2013, presente anche l’Autorità e che il Ministero dello sviluppo economico con nota Prot. n. 0008673 del 7 febbraio 2014 ha dato il proprio accordo per l’utilizzo da parte di Malta del canale 43 UHF;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sullo schema di revisione della delibera n. 93/12/CONS recante il “Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (aree tecniche nn. 11, 14 e 15 )” sono state convocate in consultazione la concessionaria pubblica (Rai – Radiotelevisione italiana spa), le associazioni di emittenti (AERANTI CORALLO, A.L.P.I, CONNA, CNT, CRTL, FRT, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, REA e RNA) e che le relative audizioni si sono svolte nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014 e, inoltre, che a tali audizioni non hanno partecipato le associazioni A.L.P.I, CONNA, CRTL, mentre l’associazione FRT è stata audita congiuntamente a CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI di cui fa parte;
CONSIDERATO che nelle citate audizioni è stato illustrato il documento di pianificazione, inviato in precedenza ai soggetti invitati, finalizzato a riassumere i temi in discussione e recante l’indicazione delle modifiche da introdurre nella pianificazione delle reti locali in Sicilia, precedentemente pianificate con la delibera n. 93/12/CONS;
CONSIDERATO che nell’ambito delle consultazioni sono stati evidenziati dai partecipanti alcuni aspetti di carattere generale, non attinenti specificatamente l’oggetto della consultazione, che saranno tenuti nella debita considerazione negli ambiti pertinenti, nonché gli aspetti di seguito riportati riguardanti la revisione della pianificazione delle reti locali in Sicilia:
a. non sono emersi specifici commenti in merito alla suddivisione del territorio siciliano proposta nel documento di consultazione, finalizzata all’utilizzo dei canali 38 e 43 UHF compatibile con le esigenze maltesi, né sui connessi vincoli tecnici;
b. è stato evidenziato che la qualità delle frequenze destinate alle reti locali è inficiata dalle interferenze con i Paesi esteri e che in Sicilia la situazione presentava già delle severe criticità, derivate sostanzialmente dalla numerosità dei soggetti già operanti in analogico e dalla conversione di ciascuna emittente analogica in operatore di rete digitale;
c. è stato fatto presente che la sottrazione totale o parziale di canali dalla pianificazione della Sicilia provoca danni rilevanti agli operatori di rete locali, con il rischio di chiusura di alcuni di essi. Nello specifico del canale 43 UHF, è stato auspicato che da parte del Ministero sia rivista la graduatoria di assegnazione a partire dalla posizione rivestita dal soggetto che attualmente utilizza il canale (n. 16 in graduatoria regionale). E’ stata infatti evidenziata la circostanza che i diritti d’uso delle frequenze in ambito locale sono stati rilasciati sulla base di graduatorie formate all’esito di procedure concorsuali e che nella revisione dei diritti d’uso già rilasciati in conseguenza della modifica della pianificazione nella Regione, dovrebbero essere adottati, per quanto possibile, i medesimi criteri;
d. è stata espressa l’opinione che qualsiasi provvedimento che porti ad una riduzione di risorse frequenziali debba innescare un meccanismo di indennizzo per il rilascio di risorse frequenziali su base volontaria, e debba inoltre poter essere incentivato da facilitazioni quali ad esempio quella di must carry. In proposito, è stato proposto di svincolare, dal punto di vista normativo, l’assegnazione dei contributi annuali alle emittenti ex analogiche dalla condizione di operatore di rete piuttosto che solo fornitore di contenuti;
e. è stata fatta presente la necessità di chiarire se la procedura di revisione della delibera n. 93/12/CONS ricade o meno nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al decreto – legge n. 145/13;
f. è stato richiesto di valutare la possibilità di pianificare, anche temporaneamente, per le reti locali le frequenze destinate alla costituzione delle reti per le quali è prevista la gara pubblica che allo stato, a detta degli auditi, rischiano di rimanere del tutto inutilizzate. Parimenti, è stato richiesto che siano resi disponibili, per un utilizzo temporaneo, i canali in banda 700 MHz, non più pianificati, per sanare situazioni di maggior sofferenza, in attesa lo sviluppo dello standard DVB-T2 offra nuove possibilità;
g. è stato proposta da più soggetti l’attivazione di un tavolo permanente con Ministero ed Autorità in merito alle attività di coordinamento internazionale, che esamini le varie problematiche e gli sviluppi in maniera organica, sia nel campo televisivo che in quello radiofonico. La piena visibilità dello stato del coordinamento con i Paesi confinanti e la possibilità di portate un contributo alla discussione, prima che le decisioni vengano assunte, rappresenta un elemento fondamentale per le aziende per la pianificazione delle proprie strategie di sviluppo. E’ stata ribadita inoltre l’importanza di avere una quadro di riferimento sufficientemente stabile concernente la pianificazione delle frequenze televisive, in quanto l’incertezza crea notevoli difficoltà nella programmazione degli investimenti.

CONSIDERATO, con riferimento alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e per gli aspetti di competenza dell’Autorità, quanto segue:
a. si confermano la suddivisione del territorio siciliano come proposto in consultazione ed i connessi vincoli tecnici riguardanti i livelli massimi di campo elettromagnetico cumulativo irradiato in territorio maltese;
b. sono note le criticità derivanti dalla insufficienza di risorse complessive e dai vincoli internazionali a fronte della numerosità delle emittenti analogiche operanti in Sicilia, a cui sono stati rilasciati i diritti d’uso delle frequenze come operatore di rete. Tuttavia tale situazione può trovare risposte concrete solo nella riduzione del numero delle reti complessive e nell’efficientamento dell’utilizzo delle risorse, conseguibile attraverso l’aggregazione dei vari soggetti, come fornitori di contenuti nell’ambito dello stesso multiplex;
c. si conviene che a seguito della modifica della disponibilità di risorse, si deve procedere alla revisione dei diritti d’uso già rilasciati con modalità tese a minimizzare gli investimenti e le modifiche della situazione in atto, ponendo in essere procedure che tengano conto dei diritti acquisiti mediante le graduatorie regionali già formate;
d. pur convenendo sulla opportunità che siano predisposti strumenti atti ad agevolare il rilascio volontario dei diritti d’uso da parte degli operatori, sia nello specifico per la Sicilia sia in via generale, la questione esula dall’ambito di intervento del presente procedimento e deve necessariamente essere rimessa alla competenza del Ministero dello sviluppo economico;
e. l’utilizzo di canali previsti per la costituzione delle reti destinate alla gara, non è al momento ipotizzabile. Anche nell’ipotesi di un utilizzo temporaneo delle frequenze al momento non pianificate, ci si potrebbe trovare in una situazione di scarsità di risorse, situazione che potrebbe essere alleviata dalla disponibilità degli operatori di rete locali a consorziarsi in modo da consolidare e ridurre la necessità di frequenze sostitutive e rendere così più agevole in futuro la restituzione delle stesse frequenze;
f. la proposta di costituzione di un tavolo permanente, informativo e di confronto, sulle tematiche di coordinamento internazionale appare condivisibile, tuttavia, dal momento che la responsabilità primaria dei rapporti con gli altri Paesi è del Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che allo stesso Ministero, al quale la scrivente parteciperà l’esigenza manifestata dagli operatori, spetti l’iniziativa di costituzione e coordinamento di tale tavolo, congiuntamente con l’Autorità.

CONSIDERATO che il presente provvedimento modifica la disponibilità di risorse spettrali riservate per le reti televisive digitali locali nella Regione Sicilia, in termini quantitativi e di distribuzione sul territorio;

RITENUTO pertanto necessario che il Ministero dello sviluppo economico provveda in tempi brevi ad espletare le procedure più opportune per adeguare i diritti d’uso già rilasciati alla nuova situazione, tenendo conto degli esiti delle procedure concorsuali già in precedenza espletate;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Modifica della Tabella 6 dell’Allegato 1 alla delibera n. 93/12/CONS

1. La Tabella 6 (Frequenze pianificate per le emittenti locali nella Regione Sicilia) riportata nell’Allegato 1 della delibera n. 93/12/CONS, è sostituita dall’Allegato 1 al presente provvedimento.
2. L’utilizzo dei canali 38 UHF e 43 UHF è consentito esclusivamente da siti trasmittenti ubicati a Nord della linea spezzata riportata in Allegato 1, fermo restando l’obbligo di non superare, in ciascun punto di verifica (PDV) individuato sul territorio di Malta, il livello di campo elettromagnetico cumulativo di 28 dB μV/m.
3. Restano fermi, inoltre , i vincoli di livello di campo elettromagnetico massimo interferente in territorio maltese già stabiliti dalla delibera n. 93/12/CONS per i rimanenti canali pianificati per le reti locali nella Regione Sicilia.
4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure ritenute opportune per adeguare i diritti d’uso già rilasciati agli operatori di rete locali nella Regione Sicilia alla disponibilità di risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli esiti delle procedure concorsuali in precedenza espletate e favorendo, al contempo, la formazione di consorzi tra i diversi soggetti finalizzati alla liberazione di risorse di frequenze utilizzate in modo non efficiente.
5. I criteri e le modalità per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa previste dall’art. 6, comma 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono fissati con decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel sul sito web dell’Autorità.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

 

Allegato 1: Frequenze pianificate per le emittenti locali nella Regione Sicilia