Deliberazione 25 luglio 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’.” (Deliberazione n.314/12/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2012

 

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’. 

(Deliberazione  n.  314/12/CONS).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012)

L’AUTORITA’

Nella sua riunione di Consiglio del 25 luglio 2012;

Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni»;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale,  anche  alla  luce  di  costante  giurisprudenza, conferisce all’Autorita’ un’ampia potesta’ organizzativa;

Vista la delibera dell’Autorita’ n. 17/98, del 16 giugno 1998,  con la   quale   sono   stati   approvati   i   regolamenti   concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita’, il trattamento giuridico  ed  economico del personale dell’Autorita’, pubblicata nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto  il  nuovo  Regolamento  concernente  l’organizzazione  e  il funzionamento dell’Autorita’, approvato con delibera n.  223/02/CONS, del  27  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Visto l’art. 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6  dicembre 2011, n.  201  (c.d. «Decreto   Salva-Italia») convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  il  quale,  «al fine di perseguire il contenimento della  spesa  complessiva  per  il funzionamento  delle  Autorita’  amministrative indipendenti», ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell’Autorita’ da otto a quattro, escluso il Presidente e, conseguentemente, il  numero dei componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e  della Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorita’ da quattro a due, sempre escluso il Presidente;

Viste le modifiche apportate, ai fini di coordinamento  legislativo e di adeguamento alla disposizione  sopra  citata,  dal  comma  2-bis dell’art. 1, decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, nel testo  integrato dalla legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, all’art.  1,  comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249,  le  quali  hanno  chiaramente svincolato l’elezione parlamentare dalla destinazione dei  componenti alle singole   Commissioni, lasciando al contempo immutata l’articolazione dell’Autorita’ in tre organi collegiali;

Considerato  che i summenzionati interventi normativi non introducono, in  materia  di  composizione  degli  organi  collegiali specialistici dell’Autorita’, specifiche misure sostitutive di quelle previgenti;

Considerata l’immediata necessita’ di  stabilire  le  modalita’  di composizione delle Commissioni,  al fine di garantire la piena operativita’ dell’Autorita’, anche con riferimento alle  attribuzioni istituzionali di competenza delle Commissioni ai sensi  dell’art.  1, comma 6, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997, n.  249,  e  le ulteriori modifiche  funzionali  resesi  opportune  alla  luce  della progressiva   evoluzione   dell’assetto   degli   organi collegiali dell’Autorita’;

Ritenuto,  pertanto, di adottare le conseguenti modifiche  ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento;

Udita la relazione del Presidente;

 

Delibera:

Art. 1

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione e funzionamento dell’Autorita’

 

1. All’art. 1, dopo l’ultimo trattino, e’ inserito il seguente:

«-  l’espressione  «Commissioni»  indica  la  Commissione  per   le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i  prodotti dell’Autorita’.».

2. All’art. 3 e’ aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«4. Fatti salvi  i  poteri  delle  Commissioni,  nelle  materie  di competenza delle stesse, il Presidente puo’, anche  su  richiesta  di uno o piu’  Componenti,  consultare  il  Consiglio  su  questioni  di carattere interdisciplinare o d’indirizzo generale, anche al fine  di acquisirne eventuali orientamenti.».

3. Dopo l’art. 3 aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis (Modalita’ di composizione delle Commissioni);

«4.  Il   Consiglio,   su   proposta   del   Presidente,   provvede all’assegnazione dei  Componenti  dell’Autorita’  ad  una  delle  due Commissioni dell’Autorita’.».

La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e nel sito web dell’Autorita’.

Napoli, 25 luglio 2012

 

D’ordine del Presidente

Il segretario generale

Viola