DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2010
Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Delibera n. 606/10/CONS)
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1, suppl. ordinario n. 3 del 3 gennaio 2011)
L’AUTORITÀ
NELLA riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, e, in particolare l’art. 21, comma 1-bis;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, n. 253 e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successivamente modificata e integrata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2010, n. 176;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di approvazione del “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 1998, n. 176;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;
VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
RILEVATO che l’art. 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 dispone che “L’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall’Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio Regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2010”;
VISTA la delibera n. 258/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
AVUTO RIGUARDO ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:
Articolo 1 (Definizioni)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Sulla definizione di “altri mezzi di comunicazione elettronica”, alcuni soggetti hanno proposto di introdurre un elenco esemplificativo ma non esaustivo di tali reti di comunicazione, quali la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.
Allo stesso modo, è stato proposto da più parti di eliminare il riferimento al cavo coassiale. Detto inciso circoscrive la nozione di reti di comunicazione elettronica alle sole reti via cavo coassiale e fa rientrare tutte le altre reti via cavo non coassiale nell’ambito degli altri mezzi di comunicazione.
Un numero significativo di soggetti partecipanti ha richiesto l’introduzione della nozione di “palinsesto” di programmi, come prevista dal Testo unico; in particolare, un soggetto suggerisce di qualificare come palinsesto i blocchi di programmazione predisposti dal fornitore di servizi di media, in quanto la trasmissione di palinsesti su altre reti di comunicazione spesso si discosta da quella tradizionale di ventiquattro ore, prevedendo in alcuni casi la ripetizione di blocchi di programmazione di durata variabile.
Sulla definizione di “servizio di media audiovisivo lineare”, alcuni soggetti propongono di specificare che si tratta di “mezzo di comunicazione di massa” destinato “ad essere ricevuto da una porzione considerevole del grande pubblico” sulla quale potrebbe “esercitare un impatto evidente”, a carattere economico, distinguendo i diversi ruoli del fornitore di servizi di media audiovisivi, dell’aggregatore dei contenuti e dell’operatore di rete.
Un soggetto propone di richiamare, all’art. 1, per relationem, le definizioni contenute nel Testo unico, nonché di esplicitare il significato e di delimitare i confini della deroga all’applicazione della disciplina primaria.
E’ stato inoltre chiesto di chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e sulle piattaforme di trasmissione e il ricorso a fonti di finanziamento pubblico valgano a definire l’attività del fornitore di servizi di media audiovisivi come “non precipuamente economica”. Viene proposto, infine, di fissare un tetto massimo di contatti su base mensile oltre il quale un fornitore di servizi di media audiovisivi ricade nell’ambito di applicazione del Regolamento.
Un soggetto suggerisce di precisare che non rientrano nella definizione di servizio di media audiovisivo le versioni elettroniche di quotidiani e riviste, salvo che non contengano una sezione stabilmente dedicata alla diffusione di contenuti audiovisivi.
In via generale, si suggerisce di introdurre una chiara definizione del termine “servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica”, considerato il rapido evolversi delle piattaforme digitali.
Un soggetto evidenzia l’apparente discrasia tra la definizione di “fornitore di servizi di media”, di cui all’art. 2, lett. b), del Testo unico, secondo la quale “sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi” e la definizione di cui all’articolo 1, lett. i), dello schema di regolamento secondo cui, invece, “sono escluse dalla definizione di fornitore di servizi di media le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”.
L’ampliamento regolamentare appare, infatti, oltre che non conforme alla norma primaria (che non a caso utilizza l’avverbio “unicamente”) ed in contrasto con le finalità della stessa, idoneo a far ritenere che siano esclusi da tale nozione non soltanto l’operatore di rete, o comunque il soggetto che si limita a fornire reti di comunicazione elettronica, ma anche il gestore della piattaforma, vale a dire colui che svolge attività di aggregazione di contenuti (nel caso dei servizi lineari, all’interno di un palinsesto), funzionale, in particolare, allo sfruttamento pubblicitario degli stessi attraverso un’attività di distribuzione.
Osservazioni dell’Autorità
In merito alla richiesta rappresentata da più parti di prevedere nella definizione di “altri mezzi di comunicazione elettronica” un elenco esemplificativo ma non esaustivo di tali reti di comunicazione, sono stati inseriti a titolo esemplificativo nella definizione di cui all’articolo 1, lettera h), del Regolamento la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH.
Per quanto invece concerne la richiesta di eliminare dal testo il riferimento al cavo coassiale, l’Autorità è dell’avviso che occorra tenere conto dell’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato le trasmissioni via cavo in Italia. La prima disciplina del “cavo” non ulteriormente specificato contenuta nel Codice postale (dapprima nel regio decreto n. 645/1936, quindi nel d.P.R. n. 156/1973) si riferiva esclusivamente al cavo coassiale (ovvero il cavo composto da un singolo conduttore di rame posto al centro del cavo e da un dielettrico che separa il corpo centrale da uno schermo esterno di metallo intrecciato) per le trasmissioni televisive, e al cavo altrimenti inteso (ovvero diverso da quello coassiale) per le comunicazioni telefoniche e telegrafiche. Tale è rimasta la disciplina anche nella normativa posteriore, ovvero le leggi nn. 103/75, 10/85 e 223/90, mentre solo con la legge n. 249/97 è stata disciplinata la convergenza tra reti e servizi televisivi e di telecomunicazioni. Ne deriva che oggi il campo di impiego del cavo cd. coassiale è del tutto residuale, in quanto circoscritto al solo cavo d’antenna utilizzato per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, mentre il cavo non coassiale riguarda tutte le applicazioni più innovative quali quelle dei servizi triple o quadruple play.
In tal senso depongono anche i lavori parlamentari a monte dell’approvazione del decreto legislativo n. 44/2010 che nella versione originaria recava, nel modificare l’art. 21 del decreto legislativo n. 177/2005, la formulazione “l’autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su internet o web casting”; a seguito del parere dell’VIII Commissione permanente del Senato è stata scartata la via della modifica dell’art. 21 ed è stato introdotto un nuovo comma 1-bis all’articolo 21, che ha inserito il suddetto inciso nella più generale categoria degli altri mezzi di comunicazione elettronica.
Ne discende che in tali altri mezzi deve a giusto titolo farsi rientrare la web tv, in quanto espressamente indicata dal legislatore e, per evidenti ragioni tecnologiche, anche la IPTV che si distingue dalla prima per la sola diversità del protocollo trasmissivo e non per una diversità intrinseca del mezzo adoperato. In altri termini, dato che i servizi di media audiovisivi possono essere offerti per il tramite di piattaforme televisive su altri mezzi di comunicazione elettronica quali l’IPTV o attraverso la rete internet, l’unica differenza tra le due consiste nel fatto che l’IPTV si basa su “reti gestite”, mentre la web tv è diffusa tramite la rete internet non gestita e “best effort”, ovvero con velocità e livelli di qualità del servizio variabili e non predefiniti dal gestore. Peraltro, l’Autorità nella delibera n. 367/10/CONS, di avvio della consultazione pubblica per l’individuazione dei mercati rilevanti nell’ambito del sistema integrato delle comunicazioni, ha evidenziato che “le offerte di web tv, in parte rientranti nella nuova definizione di servizi di media audiovisivi introdotta dal Testo unico, non sono, come nel caso della IPTV, integrate in una piattaforma proprietaria di servizi di comunicazione, ma sono accessibili da siti e portali di fornitori di contenuti o di aggregatori web non integrati con i servizi di accesso”, con ciò evidenziando che IPTV e web tv sono accomunati dall’impiego del medesimo protocollo di trasmissione (il protocollo IP, appunto), sebbene sia diversa la modalità di gestione.
Considerata tale identità sul piano tecnologico, sarebbe discriminatorio e contrario al principio della neutralità tecnologica sottoporre a due regimi giuridici distinti due modalità di diffusione che utilizzano lo stesso mezzo trasmissivo: se nella definizione di “altri mezzi” il legislatore ha inteso far rientrare la web tv, a maggior ragione, in considerazione del fatto di essere una rete gestita, deve rientrarvi anche la IPTV, residuando così il solo cavo coassiale.
Alla luce di quanto precede, non si reputa coerente con il quadro legislativo e tecnologico vigente eliminare dalla definizione di altri mezzi il termine “coassiale” dall’art. 1, comma 1, lett. h).
Appare invece pregevole la richiesta di inserimento della definizione di “palinsesto” come individuata dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico ai fini di una corretta determinazione del campo di applicazione del Regolamento, nonché al fine di individuare a contrario i servizi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica che, non ricadendo in detta definizione, non sono soggetti alla presente disciplina.
Per quanto concerne l’estensione della definizione di fornitore di servizi di media ai distributori di programmi nei casi in cui la responsabilità editoriale incomba a terzi, sebbene a rigore non si tratti di una riproposizione letterale della definizione dettata dal Testo unico, l’intenzione dell’Autorità è stata quella di assicurare la parità di trattamento indipendentemente dal mezzo trasmissivo impiegato. Al fine di evitare possibili distonie definitorie rispetto al Testo unico, si ritiene opportuno eliminare tale riferimento dalla terminologia in uso, fermo restando che non si potrà prescindere dall’interpretare il termine “trasmissione” come riferito sia alle trasmissioni terrestri e satellitari, sia a quelle distribuite via cavo.
Per quanto riguarda la definizione di “servizio di media audiovisivo” il Testo unico impone che siano soddisfatti entrambi i requisiti dell’essere il servizio prestato in via precipuamente economica ed essere in concorrenza con la radiodiffusione televisiva.
Considerata la chiarezza della previsione della norma primaria, non si reputa necessario modificare la norma regolamentare.
Ai fini di una maggiore completezza del quadro definitorio, si è ritenuto opportuno, altresì, introdurre la definizione di “responsabilità editoriale”, secondo quanto previsto dal Testo unico.
Per quanto riguarda le osservazioni circa la necessità di meglio delimitare il campo di applicazione del Regolamento, l’Autorità ha ritenuto di introdurre tali delimitazioni nell’articolo 2, rubricato “Campo di applicazione”.
Articolo 2 (Campo di applicazione)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto è favorevole alle esclusioni proposte dall’Autorità nel testo posto a consultazione (servizi televisivi a circuito chiuso e diffusioni sonore all’interno di locali commerciali), mentre altri soggetti ritengono che tali forme vadano incluse nel campo di applicazione del Regolamento.
Relativamente al campo di applicazione, vi è chi ritiene indispensabile la specificazione di alcuni requisiti che identifichino la categoria dei servizi lineari e li distinguano da servizi di altra natura. In particolare, si ritiene essenziale la precisazione della finalità principale di un servizio di media audiovisivo lineare, ossia la fornitura di un palinsesto di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale, della durata minima di ventiquattro ore settimanali.
Un altro soggetto lamenta la disomogeneità presente nell’attuale quadro regolamentare relativamente alla competenza per il rilascio e la vigilanza in merito ai diversi titoli abilitativi e la disarmonia che essa comporta nelle attività di un fornitore di servizi che opera in modalità multipiattaforma. Suggerisce, inoltre, di escludere espressamente dall’ambito di applicazione del Regolamento le trasmissioni a mezzo DVBH, sottoponendole invece alla disciplina autorizzatoria applicabile alla radiodiffusione digitale terrestre.
Osservazioni dell’Autorità
Data la delicatezza della materia, che involge la considerazione del principio della libertà di espressione costituzionalmente garantito, l’Autorità ritiene opportuno preliminarmente specificare che l’attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi su internet è libera. Inoltre, e al fine di fugare possibili dubbi sollevati da numerosi soggetti in ordine a quali servizi debbano essere qualificati come “servizi di media audiovisivi” ai sensi della direttiva 2010/13/UE e del Testo unico, si è provveduto ad esplicitare le forme ed i limiti del campo di applicazione del Regolamento elencando le attività ricomprese e non ricomprese in tale definizione in base alle loro caratteristiche.
Per poter adeguatamente circoscrivere l’ambito di applicazione del Regolamento, l’Autorità si è ispirata a quanto previsto dal considerando 29 della direttiva 2010/13/UE che dispone di considerare congiuntamente le caratteristiche indicate nei considerando da 21 a 28. Questi ultimi prevedono che, per potersi qualificare come servizio di media audiovisivo, il soggetto fornitore del servizio deve operare in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, nell’ambito di attività precipuamente economiche, ed esercitare la responsabilità editoriale sui contenuti diffusi.
Per quanto riguarda l’aspetto della concorrenza con la radiodiffusione televisiva nell’ambito di attività precipuamente economiche, si è circoscritto il perimetro di intervento regolamentare delimitandolo ai soggetti che effettivamente possono essere considerati provvisti di capacità competitiva, stabilendo una soglia minima di ricavi derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento). Tale soglia, individuata in 100.000 euro, rappresenta un parametro di riferimento per qualificare l’attività in effettiva concorrenza con la televisione, ed è basata sulle dimensioni economiche di settori affini. Di tale esclusione viene dato conto nel nuovo comma 1 dell’articolo 2.
Come accennato, anche il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizio di media e la direttiva, al considerando 25, lascia gli Stati membri liberi di specificarne ulteriormente la definizione con particolare riferimento all’effettività del controllo; pertanto, si è ritenuto di precisare che l’esclusione dall’ambito di applicazione del Regolamento dei servizi basati su contenuti generati da utenti privati opera a condizione che permanga in capo agli stessi la responsabilità editoriale. Qualora, invece, dovessero esservi congiuntamente responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, e sfruttamento economico da parte dei soggetti che provvedono all’aggregazione dei contenuti, si determinerebbe la condizione di servizio di media audiovisivo. Di questo viene dato conto nel nuovo comma 2 dell’articolo 2.
Nell’ottica di delimitare il campo di applicazione del Regolamento, appare anche meritevole di accoglimento la richiesta di prevedere l’applicabilità del Regolamento solamente ai palinsesti identificati da un unico marchio per almeno ventiquattro ore settimanali, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale terrestre.
In merito alla richiesta di inclusione, nel campo di applicazione del Regolamento, dei servizi televisivi a circuito chiuso e delle diffusioni sonore o audiovisive all’interno di locali commerciali, si rappresenta che la direttiva 2010/13/UE ricomprende solo i servizi di media audiovisivi che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Non si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta in tal senso avanzata e, al fine di agevolare una maggiore chiarezza della disposizione, l’Autorità ha previsto espressamente l’esclusione dei servizi a circuito chiuso sia per i gruppi chiusi di utenti sia in luoghi aperti al pubblico.
Di entrambe le esclusioni viene dato conto nel nuovo comma 3 dell’art. 2.
Considerata, infine, la rapida evoluzione delle modalità di diffusione dei servizi di informazione, quali, ad esempio, prodotti editoriali dedicati esclusivamente alla fruizione mediante dispositivi digitali, si è ritenuto necessario dare conto dell’esistenza non solo di edizioni elettroniche di testate cartacee, ma anche di vere e proprie edizioni autonome disponibili online per le quali vale il medesimo divieto di autorizzazioni preventive di cui all’art. 21 Cost.
Articolo 3 (Autorizzazione)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Diversi soggetti rispondenti suggeriscono di prevedere una regolamentazione meno rigida per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica, applicando ai fornitori di servizi di media lineari lo stesso regime autorizzatorio previsto per i non lineari.
Per quanto riguarda i soggetti a cui può essere rilasciata l’autorizzazione, la quasi totalità dei soggetti intervenuti chiede di farvi rientrare anche le persone fisiche.
Un soggetto avanza alcuni dubbi sull’inclusione delle fondazioni e delle associazioni, anche non riconosciute, tra i soggetti che possono richiedere l’autorizzazione, in quanto detti soggetti, per definizione, sono sottratti alle formalità pubblicitarie richieste dal registro delle imprese. Inoltre, con riferimento alle fondazioni e alle associazioni, anche non riconosciute, risulta complesso risalire ai soggetti (in particolare alle persone fisiche) cui fa capo la responsabilità patrimoniale per gli atti degli enti, nonché identificare gli eventuali soggetti che di fatto ne sono i controllanti.
Per quanto concerne la documentazione da produrre al fine di ottenere l’autorizzazione, un soggetto ne chiede una maggiore semplificazione in linea con quanto già previsto dalla delibera n. 289/01/CONS.
Alcuni soggetti manifestano l’opportunità di prevedere, tra i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione, anche l’essere in regola con l’assolvimento del pagamento dei diritti d’autore, ai sensi dell’art. 56 della legge n. 633/1941 e dei relativi diritti connessi, di cui agli artt. 73 e 73-bis della medesima legge, adducendo la motivazione che tali pagamenti vengono spesso evasi e non assolti.
Un soggetto non ritiene necessaria la presentazione del “certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante della società”; ne propone, pertanto, la cancellazione dall’elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione da parte del richiedente. Suggerisce, invece, di specificare al comma 6 l’applicazione, in caso di infruttuoso decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, del principio del silenzio assenso previsto dalla legge n. 241/1990. Propone, altresì, la revisione della lettera h) del comma 4, asserendo che il fornitore di rete, con particolare riferimento alle trasmissioni lineari via internet, sarebbe difficilmente individuabile, in quanto l’accordo tra il fornitore di servizi di media e l’operatore di rete per l’accesso alla piattaforma spesso avviene in un momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di autorizzazione. Viene, pertanto, suggerita la previsione del mero onere di comunicare la piattaforma tecnologica sulla quale verrà fornito il servizio. In relazione al comma 9, si chiede di specificare se le comunicazioni al ROC aggiuntive e successive al rilascio dell’autorizzazione possano essere effettuate esclusivamente in modalità telematica o anche mediante invio di copia cartacea dei documenti.
Osservazioni dell’Autorità
Per quanto riguarda il regime autorizzatorio, si evidenzia che per i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica il decreto legislativo n. 44/2010 prevede il regime di autorizzazione; pertanto non è accoglibile la proposta di estendere il regime dell’autorizzazione generale anche ai servizi lineari.
Tuttavia al fine di semplificare quanto più possibile il regime autorizzatorio, l’Autorità ritiene di prevedere il ricorso all’istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda, così come consentito dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, senza l’espresso rilascio del titolo abilitativo. Ne consegue che i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati decorsi 30 giorni, fatta salva la possibilità per l’Autorità di opporre un diniego con provvedimento espresso, nel caso di carenza dei requisiti.
In accoglimento delle osservazioni presentate si è provveduto all’inclusione, nel novero dei soggetti da autorizzare, delle persone fisiche che, ai fini di una effettiva rintracciabilità, sono tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese in qualità di impresa individuale. Tale specificazione appare altresì funzionale alla distinzione tra soggetti che esercitano un servizio di media audiovisivo nell’ambito di un’attività precipuamente economica e soggetti che, non esercitando attività precipuamente economiche, non ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento.
Per quanto, invece, concerne le fondazioni e le associazioni, anche non riconosciute, l’Autorità non ritiene accoglibile la proposta di eliminazione di detti soggetti dall’ambito di applicazione, in quanto rappresentativi di un universo già riconosciuto nella regolamentazione della radiodiffusione terrestre con la previsione delle emittenti comunitarie; ai fini di trasparenza e tracciabilità, si è prevista, per tali soggetti, l’espressa indicazione del numero di partita IVA.
Sul profilo afferente il registro degli operatori di comunicazione, è stato specificato a fini di semplificazione che sono tenuti ad effettuare l’iscrizione e le successive comunicazioni solo i soggetti non ancora iscritti al registro. A fini di maggiore trasparenza rispetto agli obblighi comunitari in materia di individuazione della giurisdizione, si è ritenuto altresì di prevedere la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati e la sua pubblicazione sul sito web dell’Autorità conformemente a quanto già accade per le autorizzazioni satellitari.
In merito ai requisiti di autorizzazione l’Autorità ha inoltre ritenuto di dover riportare espressamente quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del Testo unico, in base al quale l’autorizzazione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio dell’attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo, e alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, anche economici, alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle aziende ed agli istituti di credito, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare per ottenere l’autorizzazione, l’Autorità ha notevolmente semplificato la modulistica.
Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che i soggetti che avvieranno l’attività dopo l’entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start-up prima di richiedere l’autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrano nel campo di applicazione del regolamento stesso.
Articolo 4 (Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all’estero)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all’estero, un soggetto pone la questione dell’esistenza di casi di legittimazione senza atto autorizzatorio. Rileva, inoltre, la mancanza di riferimenti sulle modalità di verifica del requisito della “reciprocità”, con il rischio che la norma possa impedire alla maggior parte dei fornitori di servizi di media esterni allo Spazio economico europeo (SEE) di ottenere l’autorizzazione ed infine la difficile applicabilità della norma.
Un soggetto propone, inoltre, di chiarire se il soggetto stabilito nello SEE, legittimato a fornire i servizi in questione nel proprio paese di origine, abbia bisogno di autorizzazione. In caso contrario, chiede di specificare quale sia il regime di responsabilità e il conseguente presidio sanzionatorio. Lo stesso ritiene altresì particolarmente onerosa la norma per la fornitura dei servizi per gli operatori esterni allo SEE, poiché non sono indicati i parametri e le modalità per una verifica della “reciprocità”; in mancanza di reciprocità la norma impedisce alla maggior parte dei fornitori dei servizi di media esterni allo SEE di ottenere l’autorizzazione. Inoltre, la norma è di difficile attuazione, in quanto implica un costante monitoraggio della rete e l’applicazione di eventuali sanzioni a soggetti non stabiliti nello SEE.
Un altro soggetto propone, invece, di prevedere una forma di dichiarazione di inizio attività semplificata, nonché prevedere il pagamento di una contribuzione ridotta.
Per quanto riguarda l’iscrizione al ROC, da adempiere da parte dei fornitori di servizi di media già autorizzati in uno Stato dell’Unione europea, alcuni operatori rappresentano la censurabilità sotto il profilo delle libertà sancite dal Trattato dell’UE e l’eccessivo onere.
Osservazioni dell’Autorità
In accoglimento della richiesta da più parti rappresentata di rendere più semplice il regime per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all’estero, l’Autorità ha ritenuto opportuno eliminare la previsione di iscrizione ad una apposita sezione del Registro degli operatori di comunicazione, in quanto comporterebbe un onere eccessivo. Inoltre, appare pregevole la previsione di esonerare dalla richiesta di autorizzazione in Italia i soggetti legittimamente esercenti l’attività nello Spazio Economico europeo, sulla base del principio del “paese d’origine” stabilito dalla Direttiva.
Articolo 5 (Validità, rinnovo e cessione)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Per quanto concerne l’adozione del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione è stato proposto di indicare un termine per la presentazione della domanda di rinnovo inferiore ai sessanta giorni previsti, giudicando congruo e sufficiente un termine di trenta giorni. Inoltre si suggerisce di indicare il termine entro il quale l’Autorità provvede al rilascio del provvedimento nel caso di trasferimento del ramo d’azienda o fusione, sottolineando l’esigenza dell’adozione di una decisione in tempi rapidi e invocando, anche in questo caso, l’applicazione del principio del silenzio assenso.
Un soggetto ritiene eccessiva la durata di 12 anni dell’autorizzazione. Per quanto concerne la presentazione all’Autorità della richiesta di adeguamento dell’autorizzazione da parte del soggetto cessionario, un soggetto propone di prevedere un termine di sessanta giorni, anziché di quarantacinque.
Un altro soggetto, invece, auspica che tutti i titoli abilitativi per fornitori di servizi di media audiovisivi vengano allineati alle disposizioni di cui al presente articolo.
Osservazioni dell’Autorità
Per quanto concerne il termine per il rinnovo, in dipendenza dell’introduzione del regime del silenzio-assenso previsto per il rilascio dell’autorizzazione, il medesimo viene fissato in trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.
Per quanto riguarda la durata del titolo abilitativo, fissata in 12 anni, essa è coerente con quanto disposto, per tutti fornitori di servizi di media audiovisivi, dall’articolo 5, comma 1, lett. c) del Testo unico.
Per quanto riguarda la cessione del titolo a seguito di trasferimento o di fusione, nella formulazione della disposizione l’Autorità ha ritenuto di tenere conto delle molteplici varianti dei trasferimenti societari nonché di specificare che in materia di trasferimenti sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 646/06/CONS.
Articolo 6 (Contributi)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Per quanto concerne il contributo, un soggetto ne propone l’eliminazione o la riduzione, in considerazione delle esigue capacità contributive delle web tv; lo stesso chiede altresì di legittimare l’ottenimento, previo pagamento del contributo, dell’autorizzazione anche per la fornitura dei servizi di media audiovisivi in modalità a richiesta.
Un soggetto propone di prevedere delle modulazioni di contributo graduate in relazione alle specifiche caratteristiche e alla dimensione delle realtà da autorizzare. Inoltre suggerisce un adeguamento tariffario più correttamente orientato alla variazione degli effettivi costi amministrativi sostenuti dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni connesse. Un altro soggetto propone l’eliminazione della disposizione e in via subordinata di sopprimere il meccanismo di adeguamento automatico dei contributi. E’ considerazione condivisa da buona parte degli intervenuti ritenere eccessivo e non ragionevole il contributo di euro 3.000,00 previsto nel testo posto a consultazione.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità, in merito all’unanime richiesta di riduzione dell’importo del contributo istruttorio, ha previsto una significativa riduzione dello stesso, che viene fissato in euro 500,00 per i servizi di media audiovisivi e in euro 250,00 per i servizi radiofonici, contestualmente all’eliminazione del meccanismo di adeguamento automatico.
Con riferimento al rilascio contestuale del titolo per la fornitura di servizi di media audiovisivi su richiesta è stata agevolata la procedura al fine di consentire la segnalazione certificata ai soggetti che forniscono su richiesta i medesimi programmi già trasmessi in modalità lineare.
Articolo 7 (Revoca e decadenza)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Per quanto concerne la revoca e la decadenza, un soggetto propone la rimozione della relativa disciplina o, eventualmente, la sua sostituzione con altra che preveda più semplicemente una procedura – in contraddittorio – di verifica della sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione, ed un eventuale provvedimento di sospensione della stessa.
Alcuni soggetti propongono la revoca dell’autorizzazione in caso di mancato assolvimento dei diritti d’autore e dei diritti connessi ai sensi della legge n. 633/1941, ritenendo opportuno specificare nelle dichiarazioni obbligatorie contenute nella domanda di cui all’Allegato 1 del Regolamento da parte degli operatori interessati, che l’attività venga esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia.
Un soggetto esprime parere sfavorevole alla revoca delle autorizzazioni, nell’ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1 del presente articolo. Propone, inoltre, la cancellazione della norma ritenendo che tale formulazione, aggiungendosi alla disciplina sanzionatoria del Testo unico, come richiamata dall’art. 15 del Regolamento, creerebbe un duplice potere sanzionatorio in favore dell’Autorità potendo quest’ultima, nei casi di grave violazione, optare per l’irrogazione di una sanzione o disporre direttamente la revoca dell’autorizzazione. Quest’ultimo provvedimento dovrebbe essere limitato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 51, comma 9, del Testo unico, alle sole ipotesi di inosservanza degli ordini e diffide dell’Autorità. Lo stesso propone, altresì, l’eliminazione del punto 3, del comma 3, valutando eccessivamente gravosa la decadenza automatica dell’autorizzazione per il venir meno di uno dei requisiti previsti per il rilascio della stessa.
Un altro soggetto avanza l’ipotesi di eliminare il punto 1 della citata lett. b), ritenendolo non compatibile con quanto disposto all’art. 5. Propone, in alternativa, la revoca delle autorizzazioni solo in caso del venir meno di uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il loro rilascio.
Un altro soggetto avanza alcuni dubbi sulla compatibilità, visto il silenzio in via diretta della norma primaria, della privazione del titolo abilitativo con funzioni sanzionatorie, previste per via regolamentare.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità, accogliendo le osservazioni sulla revoca dell’autorizzazione per incompatibilità con le norme sanzionatorie di cui al Testo unico, ha limitato la possibilità di revoca al solo caso del trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, dell’autorizzazione ad un soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti.
Non può, invece, trovare accoglimento la proposta di revoca dell’autorizzazione in caso di mancato assolvimento dei diritti d’autore e dei diritti connessi ai sensi della legge n. 633/1941, non essendo tale misura prevista dalla normativa primaria.
Articolo 8 (Reti di diffusione)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
La gran parte dei soggetti chiede l’eliminazione integrale delle previsioni contenute nell’articolo 8.
Un soggetto rappresenta che, a differenza di quanto si verifica per i fornitori di servizi lineari sui media tradizionali, i quali ai fini dello svolgimento della propria attività hanno necessità di stipulare con gli operatori di rete accordi specifici per l’utilizzo della rete stessa, lo svolgimento di attività di fornitore di servizi di media audiovisivi attraverso internet non comporta la necessità di stipulare alcun accordo specifico con i soggetti che svolgono attività di operatore di rete di telecomunicazione.
Un altro soggetto evidenzia che nel caso della piattaforma televisiva IPTV, il gestore della piattaforma conclude accordi con soggetti interessati ad avervi accesso per trasmettere i propri palinsesti. In tal caso è possibile per il titolare della piattaforma IPTV richiedere la documentazione attestante il possesso del titolo abilitativo e, di conseguenza, fornire all’Autorità un elenco dei soggetti presenti sulla propria piattaforma. Tale incombenza non è, però, attuabile nel caso della rete internet, per la quale l’operatore di rete svolge un ruolo di mero trasporto, e non è pertanto in grado di conoscere i soggetti che su di essa operano, né tantomeno verificarne il titolo abilitativo.
Un soggetto partecipante propone di limitare l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 alle sole piattaforme televisive piuttosto che alle reti di comunicazione elettronica.
Un altro soggetto intervenuto propone di chiarire in maniera inequivocabile che l’operatore di rete non è in alcun modo tenuto a vigilare sul possesso del titolo abilitativo da parte dei soggetti attivi a qualsiasi titolo sulla propria rete o piattaforma distributiva. Ne consegue l’esclusione di responsabilità in caso di mancato possesso del titolo abilitativo da parte del fornitore di servizi di media che faccia uso di tali strutture.
Si ritiene che l’operatore di rete possa al massimo richiedere il possesso del titolo abilitativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi che siano attivi sulle piattaforme distributive chiuse (quali l’IPTV).
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene di accogliere le osservazioni proposte e di non imputare obblighi che non discendono direttamente dal Testo unico, tenendo anche conto delle caratteristiche tecnologiche delle reti “aperte” nelle quali non vi sono operatori legati contrattualmente da rapporti con le emittenti. Pertanto, l’articolo 8, nella sua riformulazione, impone unicamente il rispetto degli obblighi e dei principi di separazione societaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2, del Testo unico per i soggetti verticalmente integrati, ovvero per il soggetto titolare di autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici che sia anche operatore di rete di comunicazione elettronica, stante la previsione della normativa primaria, che non consente deroghe a tale principio.
Articolo 9 (Trasmissioni simultanee)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Uno dei soggetti intervenuti sottolinea che la trasmissione in differita dello stesso palinsesto e le trasmissioni meramente ripetitive non ricadono nella nozione di palinsesto contenuta nel Testo unico, pertanto non si giustifica alcun regime amministrativo e/o di obbligo.
Un altro soggetto, pur condividendo l’approccio adottato dall’Autorità, rileva tuttavia che, stante la frequenza con cui i fornitori di servizi di media operano già su diverse reti, in forza di titoli abilitativi diversi, rilasciati rispettivamente da Autorità e Ministero, l’obbligo di doppia notifica ad entrambe le Amministrazioni sia eccessivamente oneroso. L’alternativa proposta consiste nel considerare una delle due trasmissioni come primaria, e di conseguenza nel disporre che la notifica dovrà essere presentata soltanto all’Autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione per la trasmissione primaria.
Un altro soggetto intervenuto propone di eliminare dal 1° comma dell’art. 9 del Regolamento le parole “via satellite o di distribuzione via cavo”, atteso che l’art. 22 del Testo unico prevede la possibilità di ritrasmissione in simulcast solo da reti di diffusione su frequenze terrestri.
Per quanto concerne i servizi resi da soggetti già in possesso di altri titoli abilitativi, un soggetto propone di prevedere un procedimento semplificato qualora si tratti di servizi diversi dal mero simulcast. Inoltre la società manifesta alcune perplessità circa l’efficacia dell’autorizzazione con riferimento ai simulcast in merito al rispetto della competenza ministeriale relativa ai servizi resi via cavo.
Un soggetto chiede di prevedere i fornitori di servizi radiofonici al comma 1 dell’art. 9.
Propone inoltre l’inserimento di una specifica disposizione per le trasmissioni simultanee operate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre in ambito locale.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene di non poter accogliere la richiesta di esclusione della notifica per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, in quanto la norma del Testo unico, pur circoscrivendola al satellite, ha previsto tale meccanismo al fine di favorire un principio generale quale la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive. Inoltre, occorre tener conto del quadro tecnologico al tempo dell’inserimento di tale previsione nel testo della legge n. 112/04, quando si era ancora in fase di annuncio dello switch-off e la sola tecnologia effettivamente alternativa era rappresentata dal satellite (come evidenziato anche dall’Autorità con la delibera n. 346/01/CONS). Pertanto è ragionevole ritenere che, ad oggi, il principio generale a favore dell’evoluzione tecnologica debba valere per tutti i nuovi mezzi.
Inoltre l’Autorità, in linea con tutti i regolamenti afferenti il rilascio di titoli abilitativi, ritiene di non poter accogliere la richiesta di un’unica notifica, atteso che le autorità competenti al loro rilascio sono Amministrazioni differenti, con la conseguenza che è necessario che le stesse siano in grado di conoscere separatamente ai fini delle rispettive competenze l’eventuale ritrasmissione effettuata dai fornitori di servizi di media. Il meccanismo della notifica non comporta peraltro alcun aggravio economico, né un’eventuale sospensione dell’attività, ma la mera comunicazione dell’eventuale ritrasmissione simultanea integrale del proprio palinsesto, adempimento che si reputa del tutto proporzionato alla fattispecie in esame.
Per quanto concerne la richiesta di prevedere la notifica per le trasmissioni simultanee operate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre in ambito locale, l’Autorità ritiene che tale previsione sia già contenuta nell’attuale enunciato del testo, che va solo formalmente adeguato.
Articolo 10 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Uno dei soggetti intervenuti esprime perplessità sull’utilità del registro, mentre altri soggetti chiedono che venga consentita e riconosciuta dall’Autorità la tenuta dei registri dei programmi anche in modalità telematica.
Nel condividere l’orientamento dell’Autorità, un soggetto non ritiene appropriato l’utilizzo delle espressioni “distribuzione”, ”distribuiti” e “diffuso in simulcast”, pertanto ne chiede l’eliminazione, non giustificando alcun obbligo per tali trasmissioni.
Alcuni operatori ritengono non necessaria la tenuta del registro dei programmi nell’ipotesi in cui il palinsesto consista esclusivamente nella trasmissione in simulcast di un servizio già autorizzato, in quanto risulta sufficiente il registro della trasmissione primaria.
Un soggetto ritiene che il Regolamento debba tener presente le specificità del servizio pubblico radiotelevisivo, che ha il dovere di comunicare semestralmente al Ministero e all’Autorità una dettagliata informativa sui programmi trasmessi. Propone pertanto di riformulare l’art. 10 escludendo da tale obbligo la concessionaria del servizio pubblico.
Uno dei soggetti intervenuti critica la decisione di estendere a tali servizi innovativi le medesime regole stabilite per i servizi tradizionali, con particolare riferimento all’eccessiva onerosità degli obblighi di registrazione e conservazione dei contenuti.
Un soggetto manifesta alcune perplessità sulla sussistenza di un potere regolamentare in capo all’Autorità in tema di compilazione del registro dei programmi, da parte di fornitori di servizi di media oggetto del Regolamento in esame. Infatti, il mero riferimento, contenuto nello schema di regolamento, all’esigenza dell’Autorità di “assicurare una regolare attività di monitoraggio”, non è idoneo ad ampliare il potere regolamentare, anche in considerazione del fatto che l’Autorità dispone degli strumenti conoscitivi previsti, ad esempio, dal Regolamento in materia di procedimenti sanzionatori per acquisire ogni elemento necessario per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza.
Osservazioni dell’Autorità
Si ritiene accoglibile la richiesta di alcuni operatori di eliminare dal testo del Regolamento il riferimento alla conservazione della registrazione dei programmi diffusi in simulcast o time shifted.
Al fine di rendere maggiormente chiara detta esclusione è stato inserito nell’articolo 10, un nuovo comma che prevede la possibilità di compilare un unico registro. Con riferimento alle richieste di attuazione dell’obbligo con modalità telematiche, si prevede che le disposizioni specifiche in materia di registro dei programmi saranno adottate con una separata delibera, con modalità semplificate rispetto al modello di registro esistente.
In merito alla richiesta di esonero per il servizio pubblico si osserva come non tale richiesta non possa essere accolta, in quanto le comunicazioni previste dal contratto di servizio sono funzionali ad altre verifiche inerenti le specificità dell’offerta di servizio pubblico.
Articolo 11 (Garanzie per gli utenti e per gli autori)
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene accoglibile la richiesta di alcuni operatori di richiamare espressamente gli articoli del Testo unico afferenti le garanzie per gli utenti e per gli autori, prevedendo, pertanto, l’introduzione di un articolo specifico in cui vengono richiamate le disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici e le disposizioni sulla protezione dei diritti d’autore.
Articolo 12 (Responsabilità e rettifica)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto intervenuto richiede il ridimensionamento dell’ambito della disposizione, qualora non possa essere eliminato l’intero Capo III. Lo stesso inoltre chiede di chiarire che l’obbligo di registrazione presso il registro della stampa è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ROC e di stabilire termini più lunghi per dar corso ad eventuali richieste di rettifica.
Un altro soggetto chiede la soppressione dell’intera previsione, poiché non ritiene opportuno ripetere norme già previste dal Testo unico.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità, in accoglimento di quanto sollevato, ritiene condivisibile la richiesta di chiarire nel testo il preciso ambito di applicazione degli istituti della responsabilità e della rettifica, prevedendo il richiamo espresso al solo comma 2 dell’articolo 32-quinquies del Testo unico. Non si ritiene, viceversa, di poter accogliere la richiesta di “assimilazione” della iscrizione al ROC alla iscrizione al Registro delle testate, trattandosi di obblighi previsti da norme di legge sui quali la fonte regolamentare non ha capacità di incidere.
Articolo 13 (Comunicazioni commerciali audiovisive)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto chiede la soppressione dell’intera previsione poiché non ritiene opportuno ripetere norme già previste dal Testo unico.
Per quanto concerne i limiti di affollamento orario di pubblicità per le trasmissioni lineari su altre reti di comunicazione elettronica, un soggetto intervenuto suggerisce l’inserimento di un apposito comma che li specifichi chiaramente mediante un richiamo alla normativa europea e ai limiti di affollamento contemplati dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, pari al 20% orario. Ritiene altresì che debbano intendersi escluse dal calcolo dell’affollamento orario le comunicazioni commerciali visualizzate nell’ambito del portale/pagina di trasmissione e le forme di pubblicità interattiva rese disponibili durante la trasmissione dei palinsesti.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento, in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi ma un mero richiamo alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda i limiti specifici previsti dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall’Autorità.
Art 14 (quote di emissione e produzione)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Uno dei soggetti intervenuti chiede la soppressione dell’intera previsione poiché non ritiene opportuno ripetere norme già previste dal Testo unico.
Un altro soggetto richiama l’attenzione su alcune problematiche aperte dall’art. 44 del Testo unico in materia di obblighi di programmazione di opere europee. In particolare, è ritenuto non coerente con la trasmissione su altre reti di comunicazione elettronica l’obbligo di messa in onda di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, in quanto tale tipologia di opere si presenta come più idonea alla distribuzione attraverso le trasmissioni televisive tradizionali, e propone, pertanto l’esclusione dei servizi lineari forniti su altre reti di comunicazione elettronica da tale obbligo. D’altra parte, auspica che l’attività di valorizzazione e promozione delle opere europee ottenga il corretto riconoscimento dell’avvenuto adempimento degli obblighi, attraverso un meccanismo basato sulla comunicazione all’Autorità della fascia oraria di maggior ascolto delle proprie trasmissioni, al fine di comunicare i dati di trasmissione di opere europee in tale fascia.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi, ma un mero richiamo alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall’Autorità.
Articolo 15 (Tutela dei minori)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Alcuni soggetti richiedono l’integrale eliminazione dell’articolo.
Un soggetto, invece, chiede di individuare gli accorgimenti da adottare per la limitazione all’accesso ai programmi di cui all’art. 34, comma 3, del Testo unico, allorché trasmessi su altre reti di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alla difficoltà nell’introduzione di sistemi di filtraggio e parental control su tali reti, essendo queste ultime spesso gestite direttamente dagli operatori di rete piuttosto che dai fornitori di contenuti.
Osservazioni dell’Autorità
L’Autorità ritiene di tener ferma la formulazione recata dallo schema di regolamento in quanto la previsione non costituisce una imposizione di obblighi ma un mero richiamo alla disciplina normativa in vigore. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche previste dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, in accoglimento di quanto sollevato da un soggetto, è stato previsto il richiamo alle disposizioni attuative adottate dall’Autorità.
Articolo 16 (Sanzioni)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto intervenuto richiede, in virtù delle differenze sostanziali tra un’emittente televisiva tradizionale e una micro web tv, di declinare diversamente i profili sanzionatori per le stesse.
Nel non condividere l’orientamento dell’Autorità, un altro soggetto non ritiene giustificato il cambiamento di impostazione rispetto alla delibera n. 127/00/CONS.
Un soggetto ritiene necessario chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97 alle fattispecie considerate dal Regolamento. Suggerisce di tener conto, inoltre, del fatto che nel caso di diffusione di un determinato contenuto audiovisivo (in simultanea o su richiesta) su diverse piattaforme, l‘eventuale violazione dovrebbe essere considerata come unica.
Un altro soggetto, nel condividere l’opportunità dell’applicazione del principio di omogeneità del regime sanzionatorio per tutte le piattaforme, non è d’accordo con l’estensione di tali obblighi mediante uno strumento regolamentare, in considerazione del principio di legalità secondo il quale le sanzioni devono essere previste dalla legge.
Osservazioni dell’Autorità
Con riferimento al regime sanzionatorio per le cd. micro web tv si ribadisce quanto esposto nelle osservazioni di cui all’articolo 2 circa l’ambito di applicazione del Regolamento e le attività che non sono equiparabili ai servizi di media audiovisivi.
Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all’art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97, si chiarisce come questo valga esclusivamente per le norme procedurali del Regolamento e non anche per gli altri obblighi di legge ivi richiamati per relationem, il cui presidio sanzionatorio è già previsto dagli artt. 51 e 52 del Testo unico. Al fine di fugare eventuali dubbi in merito, è stato inserito un richiamo espresso alle uniche disposizioni del Capo I.
Articolo 17 (Disposizioni transitorie)
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto propone la modifica della previsione, sostenendo che non sia giustificato alcun regime amministrativo e/o obbligo. Propone, inoltre, di prevedere un termine più congruo per la richiesta di autorizzazione.
Un altro soggetto, invece, segnala che il Regolamento debba specificare i tempi di adeguamento agli obblighi previsti dal Capo III, per il quale ritiene congruo un termine di centoventi giorni.
Pur condividendo l’orientamento dell’Autorità, uno dei soggetti intervenuti suggerisce la previsione espressa di un obbligo di immediata cessazione dell’attività, nel caso di mancata presentazione della richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti già operanti, entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.
Osservazioni dell’Autorità
Al fine di recepire la sostanza delle osservazioni avanzate, l’Autorità ha modificato i termini per la richiesta di autorizzazione e l’adeguamento agli obblighi da parte dei soggetti già operanti e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, prevedendo che i medesimi possano continuare ad operare, senza soluzione di continuità, a condizione di presentare la richiesta di autorizzazione, nei casi dovuti, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del regolamento. L’Autorità ritiene inoltre non necessario prevedere espressamente l’obbligo di immediata cessazione dell’attività, in quanto riconducibile a principi generali dell’ordinamento.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;
VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo unico
1. L’Autorità adotta il Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del Regolamento di cui al comma 1.
3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.
Napoli, 25 novembre 2010
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino
per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato A alla Delibera 606/10/CONS