Deliberazione 27 febbraio 2003 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum regionali abrogativi della disciplina istitutiva delle nuove province, indetti nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003” (Deliberazione n. 73/03/CSP)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 aprile 2003

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum regionali abrogativi della disciplina istitutiva delle nuove province, indetti nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003. (Deliberazione n. 73/03/CSP)

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/4/2003)

 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 2 aprile 2003;

Visto  l’art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante “”Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo””;

Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la  parita’  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica””;

Vista  la  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la regione Sardegna, e successive modificazioni;

Vista  la  legge  della  regione  Sardegna  17 maggio  1957, n. 20, recante  “Norme  sul referendum popolare,  e successive integrazioni e modificazioni”;

Viste   le   leggi   della  regione  Sardegna  n.  4/1997,  recante disposizioni  in  materia  di  “Riassetto  generale  delle province e procedure   ordinarie  per  l’istituzione  di  nuove  province  e  la modificazione   delle   circoscrizioni   provinciali”   e  successive integrazioni  e  modificazioni;  n.  9/2001,  recante disposizioni in materia  di  “Istituzione  delle province di Carbonia — Iglesias del Medio  Campidano,  della Ogliastra e di Olbia — Tempio”; n. 10/2002, recante   disposizioni   in   materia  di  “”Adempimenti  conseguenti all’istituzione  di nuove province, norme sugli amministratori locali e  modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4″”; nonche’, la deliberazione del Consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante  la  previsione  delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna;

Rilevato  che, con decreto del presidente della regione Sardegna n. 16  del  30  gennaio  2003, in materia di referendum abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove province, sono stati indetti per il giorno  di  domenica 11 maggio 2003 i referendum regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative;

Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita  la  relazione  del  commissario  dott.  Giuseppe  Sangiorgi, relatore   ai   sensi   dell’art.   32  del  regolamento  concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

 

Delibera:

 TITOLO I
Disposizioni generali

 

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

 

1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai  mezzi  di  informazione  durante  la  campagna  per  i referendum abrogativi:

a) della  legge  della  regione  Sardegna  2 gennaio  1997, n. 4, recante disposizioni in materia di “Riassetto generale delle province e  procedure  ordinarie  per  l’istituzione  di  nuove  province e la modificazione   delle   circoscrizioni   provinciali”,  e  successive integrazioni e modificazioni;

b) della  legge  della  regione  Sardegna  12 luglio  2001, n. 9, recante  disposizioni  in  materia di” “Istituzione delle province di Carbonia — Iglesias del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia – Tempio”;

c) della  legge  della  regione  Sardegna  1  luglio 2002, n. 10, recante   disposizioni   in   materia   di  “Adempimenti  conseguenti all’istituzione  di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4”;

d) della  deliberazione  del Consiglio della regione Sardegna del 31  marzo  1999,  recante  la  previsione  delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna, indetti  nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003, al fine di  garantire,  rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita’ e parita’ di trattamento.

 

Art. 2.
Soggetti politici

 

1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) i comitati promotori dei quesiti referendari;

b) le  forze  politiche  che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale   o   che   siano   presenti   con  almeno  due rappresentanti  al  Parlamento  europeo  o  in  uno  dei due rami del Parlamento nazionale;

c) i  comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque  denominati,  rappresentativi  di forze sociali e politiche, diverse  da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che abbiano  un  interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile  anche  sulla  base  dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi   devono  essersi  costituiti  entro  cinque  giorni  dalla pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cinque  giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota  al  Comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa  l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione  favorevole  o  contraria  al quesito referendario, al fine della partecipazione  ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

 

TITOLO II
Radiodiffusione sonora e televisiva

Capo I
comunicazione politica in campagna referendaria

 Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

 

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   del   presente provvedimento  e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi  che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che  diffonda  le  proprie trasmissioni nella regione Sardegna dedica alla comunicazione politica sui temi dei referendum abrogativi, nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2.  L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3.  Ai  programmi di comunicazione politica sui temi dei referendum non  possono  prendere  parte  persone  che  risultino  candidate  in competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali  competizioni  non e’ comunque   consentito,   nel  corso  dei  programmi  medesimi,  alcun riferimento.

4.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori  con  cicli  a cadenza almeno settimanale dalle emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia oraria compresa  tra  le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle   predette  trasmissioni  sono  tempestivamente  comunicati  al Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita’  che  ne  consentano  la fruizione anche ai non udenti.

 

Capo II
Messaggi autogestiti in campagna referendaria

 Art. 4.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

 

1.  Nel  periodo di cui al precedente art. 3, comma l, le emittenti radiofoniche  e  televisive  private locali che diffondono le proprie trasmissioni   nella   regione   Sardegna,   le  quali  accettano  di trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione  delle  posizioni  favorevoli  o  contrarie  al quesito referendario,  hanno  altresi’  la facolta’ di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell’ambito della medesima  settimana  a  quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3.  Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per  messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

 

Art. 5.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

 

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all’art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto  all’art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita’ di condizioni  tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti televisive   e   fra  trenta  e  novanta  secondi  per  le  emittenti radiofoniche;

c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono  collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente   a  partire  dalla  prima:  prima  fascia 18-19,59;  seconda  fascia  12-14,59;  terza  fascia 21-23,59; quarta fascia  7-8,59;  quinta  fascia  15-17,59;  sesta  fascia  9-11,59. I messaggi  trasmessi  in  ciascun  contenitore  sono almeno due e sono comunque  ripartiti  in  misura  uguale  tra  i soggetti favorevoli e quelli  contrari  al  quesito  referendario.  A  tal fine, qualora il numero  dei  soggetti  che  sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l’assegnazione degli spazi ai soggetti piu’ numerosi avviene secondo  un  criterio  di  rotazione,  fermi  restando in ogni caso i limiti  di  cui  alla  lettera d). L’eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso,  la trasmissione di quelli a sostegno dell’indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni   messaggio   reca  la  dicitura  “messaggio  autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 6.
Modalita’   di  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a pagamento

 

1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi  politici  autogestiti  a pagamento  le  emittenti  di  cui  all’art.  4, comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una  durata  sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta  del  richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti televisive   e   fra  trenta  e  novanta  secondi  per  le  emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne’ essere interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni  giornata  di  programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni  messaggio  reca  la  dicitura  “messaggio  autogestito a pagamento”” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 7.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

 

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si   avvalgono   della   facolta’  di  diffondere  messaggi  politici autogestiti a pagamento:

a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,   di   cui  viene  indicato  l’indirizzo,  il  numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto;

b) inviano,  anche  a  mezzo telefax, al Comitato regionale per i servizi  radiotelevisivi,  che  ne informa sinteticamente l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2.  A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica,  i  soggetti  politici  interessati  a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle  emittenti  e al Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi,  anche a mezzo telefax,  le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

 

Art. 8.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

 

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la proposta  del  Comitato  regionale  per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti  da  ripartire  tra  i  soggetti  politici  richiedenti,  in relazione  alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2003.

 

Art. 9.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

 

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del  Comitato  regionale per i servizi radiotelevisivi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla presenza di un funzionario del Comitato di cui  al  comma  l,  secondo  un criterio di rotazione a scalare di un posto  all’interno  di  ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Capo IV
programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi

 Art. 10.
Programmi di informazione

 

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di  chiusura  della  campagna  referendaria,  al fine di garantire la parita’    di   trattamento,   l’obiettivita’,   la   completezza   e l’imparzialita’  dell’informazione,  nei programmi radiotelevisivi di informazione,  riconducibili  alla  responsabilita’  di una specifica testata  giornalistica, quando vengano trattate questioni relative ai temi  oggetto  dei  referendum,  le  posizioni  dei  diversi soggetti politici  impegnati  a  favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate   in   modo  corretto  e  obiettivo.  Resta  salva  per l’emittente   la  liberta’  di  commento  e  di  critica,  in  chiara distinzione tra informazione e opinione.

2.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche  in  forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai  referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono  attenersi  ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

 

Capo V
disposizioni particolari

Art. 11.
Imprese radiofoniche di partiti politici

 

1.  In  conformita’  a  quanto  disposto  dall’art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  le  disposizioni  di  cui ai capi primo, secondo  e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione  sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito  politico  rappresentato  in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali  imprese  e’  comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

 

Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

 

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di  disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero   di   quelle   emanate  dalla  Commissione  parlamentare  per l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

 

TITOLO III
Stampa quotidiana e periodica

 Art. 13.
Comunicato   preventivo   per  la  diffusione  di  messaggi  politici elettorali su quotidiani e periodici

 

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle  votazioni,  nelle  forme  ammesse  dall’art. 7, comma 2, della legge  22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai  referendum  sono  tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi  attraverso  un  apposito  comunicato  pubblicato  sulla stessa testata  interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per  la  stampa  periodica  si  tiene  conto  della data di effettiva distribuzione,  desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo  e  non  di  quella  di  copertina.  Ove  in  ragione della periodicita’  della  testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa  nel  termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei  messaggi  non  potra’  avere  inizio che dal numero successivo a quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi  di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve precisare  le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo e il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e’ depositato   un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:

a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le  tariffe  per  l’accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali  relativi ai referendum le condizioni  di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.

6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma l costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma l e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’  avere  inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 14.
Pubblicazione   di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani  e periodici

 

1.  I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “”messaggio  politico  referendario””  con l’indicazione del soggetto politico committente.

2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

 

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi  politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso  in  condizioni  di  parita’  ai  relativi  spazi non si applicano  agli  organi  ufficiali  di stampa dei partiti e movimenti politici   e   alle  stampe  dei  soggetti  politici  interessati  ai referendum di cui all’art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell’art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3.  I  partiti  e  i  movimenti  politici  e  i  soggetti  politici interessati  ai  referendum  sono  tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei  movimenti  politici,  nonche’  le  stampe  di  soggetti politici interessati ai referendum.

 

TITOLO IV
Sondaggi politici ed elettorali

 Art. 16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

 

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici  sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e  di  voto  degli  elettori,  anche  se  tali  sondaggi  sono  stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti  in  modo  sistematico  a  determinate  categorie di soggetti perche’ esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici  deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  “”nota informativa””  che  ne  costituisce  parte  integrante  e contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l’acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta  di “”sondaggio rappresentativo”” o di “”sondaggio non rappresentativo””;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il   numero   delle   persone  interpellate  e  l’universo  di riferimento;

f) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.

3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita’  e  corredati  della “nota informativa”” di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa,   la  “”nota  informativa””  di  cui  al  comma 2  e’  sempre evidenziata con apposito riquadro.

5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  “nota informativa”” di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “”nota   informativa””   di   cui   al   comma   2   viene  letta  ai radioascoltatori.

 

TITOLO V
Vigilanza e sanzioni

 Art. 17.
Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

 

1.  Il  Comitato  regionale  per  i servizi radiotelevisivi assolve nell’ambito  territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti compiti:

a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle emittenti   locali,   nonche’   delle  disposizione  dettate  per  la concessionaria  del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per  l’indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’art. 18 del presente provvedimento.

 

Art. 18.
Procedimenti sanzionatori

 

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  nonche’ di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate   con   il   presente   atto,   sono   perseguite   d’ufficio dall’Autorita’,  al  fine  dell’adozione  dei  provvedimenti previsti dall’art.   10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall’art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.

5.   L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,   del   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso l’Autorita’ stessa.

6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono  istruiti  sommariamente  dal  Comitato  regionale per i servizi radiotelevisivi,  che  formula  le  relative  proposte  all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 8.

7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 6, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.

8.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  6  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  mediante  immediato ripristino  dell’equilibrio  nell’accesso  ai  mezzi di comunicazione politica,  secondo le modalita’ di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 10 della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con  il competente  gruppo  della  Guardia  di  finanza, all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al comma  2  del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito presso   gli   uffici   del   Dipartimento   garanzie  e  contenzioso dell’Autorita’ medesima.

9.   In   ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  6  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10.  Il  competente  ispettorato  territoriale  del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 Art. 19.
Modifica alla delibera n. 51/03/CSP

 

1.  All’art.  8,  comma  1,  della  delibera n. 51/03/CSP le parole “”dall’art.  1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze””  sono  sostituite  da  “”dal  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni  di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia e delle finanze per l’anno 2003”.

Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

 Napoli, 2 aprile 2003

 Il presidente: Cheli