AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 aprile 1999
Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni (Deliberazione 53/99)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.119 in data 24 maggio 1999)
L’AUTORITA’
Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorita’, dei comitati regionali per le comunicazioni;
Visto, altresi’, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l’adozione da parte dell’Autorita’, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni;
Considerato che i comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto funzionalmente organi dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate;
Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale e’ stato approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Tenuto conto degli esiti dell’incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell’Autorita’;
Visto il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall’Autorita’ con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;
Vista l’intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l’atto relativo all’intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 633);
Vista la propria delibera n. 52/99 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni” di pari data;
Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell’art. 32, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;
Delibera:
Articolo unico
1. L’Autorita’ adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e’ riportato nell’allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell’Autorita’.
Napoli, 28 aprile 1999
Il presidente: Cheli
Allegato A alla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249).
I comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall’art. 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.
Art. 1.
Funzioni proprie e funzioni delegate
1. I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome.
2. I Comitati esercitano, altresi’, le funzioni di competenza dell’Autorita’ che saranno loro delegate dalla stessa Autorita’, a sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 2.
Modalita’ di conferimento della delega
1. Le funzioni di cui all’art. 1, comma 2, saranno delegate ai comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonche’ le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
Art. 3.
Modalita’ di esercizio della delega
1. Le funzioni delegate sono esercitate dai comitati nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorita’ al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.
2. Nell’esercizio della delega, i comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui puo’ avvalersi l’Autorita’ ai sensi della normativa vigente.
Art. 4.
Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell’esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall’Autorita’, da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle finalita’ indicate dalla legge n. 249 del 1997,
l’Autorita’ opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell’addebito al comitato interessato nonche’ previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 3, comma 1.
Art. 5.
Funzioni delegabili
1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilita’ generale assegnata in materia all’Autorita’ dalla legge n. 249 del 1997.
2. In particolare sono delegabili:
a) funzioni consultive, in materia di:
– adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;
– definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;
– emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita’ dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attivita’, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
– adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;
– predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
– tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n.5;
– monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
– esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 3;
– rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 8;
– rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 15; conformita’ alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 1; verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
– modalita’ di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita’ in qualunque forma diffusa, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 3;
– rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;
– rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 6;
– rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 7;
– rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed e’ immediatamente operativa, previo nullaosta da parte dell’Autorita’ che ne e’ informata tempestivamente);
– rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all’art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;
– rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all’art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
– controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;
– controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all’art. 1, comma 6, lettera a), n. 10.