Deliberazione 28 aprile 1999 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni” (Deliberazione n. 52/99/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Deliberazione del 28 aprile 1999

Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni (Deliberazione n. 52/99)

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.119 in data 24 maggio 1999)

 

L’AUTORITA’

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare
l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell’Autorita’;

Visto, altresi’, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l’individuazione da parte dell’Autorita’, d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di indirizzi generali relativi ai
requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilita’ degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale e’ stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell’incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell’Autorita’;

Visto il testo della proposta, trasmesso dall’Autorita’ con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l’intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l’atto relativo all’intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632);

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell’art. 32, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1.

A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:

1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma, di cinque membri;

2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;

3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;

4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l’Autorita’, il Presidente sia nominato direttamente dall’esecutivo regionale, sentita la commissione
consiliare competente;

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilita’;

6) per essi siano previste le seguenti incompatibilita’,limitatamente al solo periodo del mandato:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; membro – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali – alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di
incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economicoprofessionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita’, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della
programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle societa’
commerciali (e delle societa’ cooperative) non versano in situazione di incompatibilita’;

7) tra le cause di decadenza dall’incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell’accettazione della nomina. La contestazione della causa di incompatibilita’ e l’adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del presidente del consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l’applicabilita’ delle disposizioni in tema di decadenza anche al presidente del comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al presidente del consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonche’ ad informare l’Autorita’ delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il presidente del comitato, competente a riceverle;

9) al presidente e ai componenti del comitato sia attribuita una indennita’ di funzione;

10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente del comitato sia applicato l’istituto dell’aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l’istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del comitato. Agli altri componenti del comitato sia riconosciuta l’assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del comitato e per l’esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti:

1) i comitati, nella fase iniziale della propria attivita’, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalita’ di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i comitati presentino, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attivita’ per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i comitati predispongano una relazione, sia agli organi regionali sia all’Autorita’, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonche’ sull’attivita’ svolta nell’anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei comitati provvedano in parte le regioni, per l’esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l’Autorita’, per l’esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i comitati siano assistiti da un’apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d’intesa con l’Autorita’.

Art. 2.

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La presente delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell’Autorita’.

Napoli, 28 aprile 1999

Il Presidente: CHELI