Deliberazione 28 aprile 2011 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum consultivi indetti dalla regione Campania per i giorni 5 e 6 giugno 2011 (Deliberazione n.106/11/CSP)”

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 aprile 2011

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai    mezzi   di informazione relative  alla  campagna  per  i  referendum  consultivi indetti dalla regione Campania per  i  giorni  5  e  6  giugno  2011. (Deliberazione n. 106/11/CSP)

 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011)

 

L’AUTORITA’

 

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  28 aprile 2011;

Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione  dell’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali  e  referendarie  per  la  comunicazione  politica»,  come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico  della   radiotelevisione»,   come   modificato   dal   decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, l’art. 7, comma 1;

Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa  legislativa del popolo» e successive modificazioni;

Visto  lo  Statuto  della  Regione  Campania,  approvato  ai  sensi dell’art.  123,  comma  2,  della  Costituzione  e   pubblicato   sul bollettino della regione Campania 26 febbraio  2009,  n.  13,  e,  in particolare,  l’art.  14  che  prevede  l’obbligatorieta’,  ai  sensi dell’art. 133 della Costituzione,  del  referendum  consultivo  delle popolazioni  interessate  dalle   proposte   di   legge   concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti  delle  circoscrizioni  e delle denominazioni comunali;

Vista la  legge  regionale  30  aprile  1974,  n.  54  in  tema  di istituzione di nuovi comuni  e  sul  mutamento  delle  circoscrizioni territoriali dei comuni della Regione Campania;

Considerato che il Consiglio regionale della regione Campania,  con proprie deliberazioni, ha dichiarato  l’ammissibilita’  dei  seguenti referendum consultivi: a) referendum  consultivo  sulla  proposta  di legge concernente l’acquisizione del Rione Bagno del Comune di Aversa al comune di Cesa (deliberazione  19  gennaio  2010);  b)  referendum consultivo sulla proposta di legge concernente  la  variazione  della denominazione   del   Comune   di   Centola   in   Centola   Palinuro (deliberazione 21  gennaio  2009);  c)  referendum  consultivo  sulla proposta di legge concernente la costituzione  del  Comune  unico  di Ischia (deliberazione 20 dicembre 2010);

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 123 del 28 marzo  2011, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania  4  aprile 2011, n. 22, con la quale e’ stata  individuata  nei  giorni  5  e  6 giugno 2011 la data di  convocazione  dei  Comizi  elettorali  per  i referendum consultivi della Regione Campania e sono stati formulati i relativi quesiti referendari;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante «Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19  giugno 2001 n. 8 recante  “modifiche  all’art.  6,  comma  19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Udita la relazione del commissario Antonio  Martusciello,  relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

 

Delibera:

 

Articolo unico

 

1. Al fine di garantire imparzialita’ e parita’ di trattamento  tra i soggetti politici favorevoli  o  contrari  ai  quesiti  di  cui  al referendum consultivo popolare della Regione  Campania  –  avente  ad oggetto: I quesito  «Volete  che  le  circoscrizioni  dei  comuni  di “Aversa”  e  di  “Cesa”   vengano   modificate   secondo   il   piano pubblicato?»; II quesito «Volete che il comune di “Centola” assuma la nuova denominazione di “Centola Palinuro”?»; III quesito «Volete  che sia istituito il nuovo comune di “Ischia”  mediante  la  fusione  dei comuni di Casamicciola Terme, Forio,  Ischia,  Lacco  Ameno,  Serrara Fontana»? – fissato per i giorni 5 e 6  giugno  2011,  nei  territori interessati dalla consultazione  referendaria,  nei  confronti  delle emittenti radiofoniche e televisive private  locali  e  della  stampa quotidiana e  periodica  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  come modificata dalla legge  6  novembre  2003,  n.  313,  in  materia  di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di  attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alla  campagna  per  il referendum  regionale  parzialmente  abrogativo  della  legge   della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “modifiche  all’art.  6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6”  indetto  nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2 e all’art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono  dal  giorno successivo  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  al   referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della  consultazione  referendaria  di  cui  alla  presente delibera  con  le   consultazioni   elettorali   amministrative   e/o referendarie, saranno applicate le disposizioni di  attuazione  della legge  22  febbraio  2000,  n.  28  relative  a   ciascun   tipo   di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino a tutto il 6 giugno 2011.

Il presente provvedimento e’ pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed e’ reso disponibile nel sito  web  della stessa Autorita’: www.agcom.it.

Roma, 28 aprile 2011

 

Il presidente: Calabro’

Il commissario relatore: Martusciello