DELIBERA N. 599/13/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA APPROVATO CON DELIBERA N. 405/09/CONS DEL 17 LUGLIO 2009
(pubblicato nel sito web dell’Agcom in data 7 novembre 2013)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito “Testo unico”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i., e in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 , di recepimento della direttiva 2007/65/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” (di seguito “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;
RILEVATO che l’articolo 5, comma 3, del Decreto dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accreditamento degli operatori della comunicazione all’interno dell’impianto sportivo;
VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2009, n. 191, recante “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i.;
VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
RITENUTO di procedere ad un aggiornamento del Regolamento per i profili divenuti obsoleti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTA la nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A acquisita in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39078) con la quale si chiede all’Autorità di aggiornare alcune disposizioni del Regolamento alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore nel 2009;
RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una rivisitazione complessiva del citato Regolamento anche al di là dei soli interventi di adeguamento al mutato quadro normativo;
RITENUTO, pertanto, di introdurre, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento e di riformulare alcune disposizioni per assicurare l’adeguamento della normativa anche alle esigenze dettate dalla prassi applicativa;
VISTA la delibera n. 492/13/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente modifiche e integrazioni al regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009;
VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte di Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 45665 del 21 agosto 2013), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 45837 del 23 agosto 2013), FRT (prot. n. 46275 del 29 agosto 2013) e AerAnti Corallo (prot. n. 46850 del 4 settembre 2013) e le considerazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:
1. L’impianto generale e le definizioni
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto esprime un giudizio critico nei confronti degli schemi di regolamento sottoposti a consultazione, ad eccezione delle modifiche di adeguamento alle normative di recente introduzione.
Un altro è intervenuto solo sul regolamento in materia di cronaca audiovisiva e condivide le modifiche di cui al comma 1 dell’articolo unico, lettere a), b), c). d), e), f), g), h), i), l), m), n), o, p) di cui all’allegato A) delibera n. 492/13/CONS del 25 luglio 2013. Si tratta infatti, in gran parte, di aggiornamenti a riferimenti normativi e definizioni del regolamento resesi necessarie a seguito delle modifiche introdotte al “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito, Testo unico) dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
Un soggetto, in sede di audizione, ha suggerito di inserire fra le definizioni quelle di “tribuna stampa” e di “mixed zone” , al fine di delimitare le aree di accesso per i soggetti che effettuano le riprese. Questi ultimi, infatti, sono legittimati a effettuare riprese esclusivamente laddove non vengano fornite le immagini dagli organizzatori della competizione mentre, ove le immagini vengano fornite, le riprese sono circoscritte alle interviste.
Osservazioni dell’Autorità
Le modifiche ai regolamenti si sono rese necessarie, in primo luogo, per adattarli alla nuova realtà normativa, come anche riconosciuto dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alle novità apportate dal Testo unico. Sono dettate altresì dall’esigenza di adattare le regole alle evoluzioni della tecnologia e da quella di far fronte ad alcune criticità, riscontrate dalla scrivente Direzione e segnalate dagli operatori del settore, emerse nel corso degli anni nell’applicazione concreta delle norme.
Piuttosto che fare riferimento alle nozioni di tribuna stampa” e di “mixed zone”, che non sono necessariamente presenti negli stadi di minori dimensioni, si ritiene preferibile inserire la definizione di “aree destinate alle riprese”. Ciò per fare chiarezza sui luoghi dell’impianto sportivo a cui i vari soggetti menzionati dalle norme hanno diritto di accesso, diversi nel caso in cui l’organizzatore della competizione metta a disposizione le immagini dell’evento e nel caso in cui non lo faccia. I tecnici di ripresa, infatti, possono riprendere l’evento esclusivamente laddove non vengano fornite le immagini, verificandosi tale ipotesi solo nel caso in cui l’organizzatore non provveda alla produzione delle immagini, fermo restando il diritto ad effettuare le riprese delle interviste.
A tal fine appare utile la seguente definizione: “aree destinate alla ripresa”, gli spazi all’interno degli impianti sportivi dove si svolgono le riprese dedicate alle interviste e, esclusivamente laddove l’organizzatore della competizione non fornisca le immagini dell’evento, anche gli spalti e il recinto di gioco.”
2. I soggetti che svolgono l’attività propedeutica a divenire pubblicisti
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto chiede che non vengano escluse dall’accesso agli impianti sportivi le persone munite di formale documento comprovante l’esercizio dell’attività propedeutica a diventare pubblicista, in quanto questi soggetti possono svolgere attività giornalistica come gli altri annoverati dalla norma e l’esclusione comporterebbe una ingiustificata discriminazione.
Anche un altro soggetto intervenuto è dello stesso avviso e chiede di ripristinare la formulazione vigente che consente l’accredito anche alle persone munite di formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica editoriale
Osservazioni dell’Autorità
Benché a monte della proposta dell’Autorità ci fosse stata l’intenzione di circoscrivere l’ingresso agli stadi a fini di cronaca sportiva ai soli soggetti effettivamente esercenti l’attività giornalistica in via professionale, anche per evitare fenomeni di ingressi massivi, si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di due soggetti, lasciando invariate, rispetto al testo vigente del regolamento, le disposizioni che annoverano, fra i soggetti titolari del diritto ad accedere agli impianti sportivi, anche le persone munite di formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile editoriale della testata giornalistica.
Al fine di assicurare priorità di accesso a chi esercita l’attività giornalistica in modo professionale, si reputa opportuno ripristinare l’inciso per cui i soggetti che effettuano il tirocinio per divenire giornalisti pubblicisti possono avere accesso all’impianto solo “eccezionalmente”, e concentrare la restrizione degli accessi sulla categoria dei tecnici che possono accedere esclusivamente alle aree destinate alla ripresa.
Al fine di far fronte al problema degli ingressi massivi agli impianti, appare opportuno lasciare fermo quanto già previsto nel testo posto in consultazione per cui solo una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’operatore della comunicazione i soggetti legittimati possono avanzare richiesta di accredito.
3. Messa a disposizione del materiale audiovisivo
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto sostiene che non è sufficiente a garantire il diritto di cronaca la messa a disposizione delle immagini da parte dell’organizzatore della competizione, in quanto afferma che rientra nel diritto di cronaca anche il diritto di riprendere l’evento nella sua integrità, consentendo, quindi, all’operatore della comunicazione di acquisire le proprie immagini.
Osservazioni dell’Autorità
Con riferimento alla questione dell’accessibilità ai luoghi di svolgimento dell’evento, si evidenzia che non rientra nella disponibilità delle emittenti assegnatarie dei diritti la potestà di consentire l’accesso a luoghi di svolgimento dell’evento, la cui gestione è affidata agli organizzatori degli eventi medesimi. Ciò posto, è evidente che i fornitori dei servizi di media audiovisivi che intendano fruire dei brevi estratti a fini di cronaca, debbano essere messi nella condizione di poter accedere all’evento, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 21 Cost., considerato non solo dal punto di vista del suo profilo attivo di libertà di manifestazione del pensiero, anche in forma di cronaca, ma altresì dal punto di vista passivo di diritto ad essere informati e di ricercare le informazioni.
Proprio quest’ultimo aspetto interessa la tematica dell’accesso ai luoghi in cui si svolgono eventi di grande interesse pubblico. Al giornalista deve, infatti, essere dato libero accesso alle fonti di informazione necessarie per l’esercizio del diritto di cronaca, la qual cosa è tuttavia ben diversa dal consentire l’accesso agli impianti senza limitazioni. A tal proposito l’attuale disciplina del diritto di cronaca sportiva prevede l’obbligo dell’organizzatore della competizione e dell’organizzatore dell’evento e degli assegnatari dei diritti di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, le immagini salienti e correlate, contrassegnate dal logo dell’organizzatore della competizione. In ogni caso deve essere garantita la possibilità di acquisire le immagini al fine di esercitare il diritto di cronaca. Solo in subordine, qualora non venisse consentita l’acquisizione delle immagini, deve essere contemplato l’accesso agli impianti al fine di riprendere l’evento.
Non sembrano pertanto meritevoli di accoglimento le richieste di consentire la ripresa degli eventi, laddove questi, oggetto di licenza, siano messi a disposizione nella loro interezza. Si reputa pertanto opportuno, sul punto, lasciare invariate le norme.
4. Accesso agli impianti dei “tecnici di ripresa”
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto afferma che la modifica introdotta nel regolamento dall’Autorità, se approvata, impedirebbe l’esercizio della cronaca audiovisiva a quei soggetti “addetti all’informazione Telereporter” provenienti da altre mansioni professionali esercitate all’interno delle aziende che non potrebbero eseguire correttamente il loro tirocinio, quantomeno in ambito audiovisivo sportivo, in quanto impossibilitati ad accedere all’interno degli stadi o delle altre strutture sportive, perché momentaneamente non iscritti all’albo dei giornalisti (tale iscrizione, infatti, costituisce una facoltà e non un obbligo). Richiede, pertanto, di mantenere la precedente formulazione della norma. Inoltre, non condivide la soppressione del comma 7 dell’art. 6 del Regolamento n. 405/09/CONS che, in caso di limitazione degli accrediti per motivi di ordine pubblico, stabilisce comunque l’obbligo per gli organizzatori delle competizioni di garantire la presenza di un addetto all’informazione e di due tecnici di ripresa.
Anche un altro soggetto manifesta perplessità in ordine alla formulazione dell’art. 6, comma 6, della delibera n. 405/09/CONS posta in consultazione, in quanto sembrerebbe lasciare ad una valutazione discrezionale dell’organizzatore dell’evento la possibilità dei tecnici di ripresa di accedere agli impianti, senza nemmeno fornire dei criteri orientativi in merito a tale valutazione.
Due soggetti chiedono che l’art. 6, comma 6, della 405/09/CONS venga riformulato, precisandone i contorni, in questo modo: “L’operatore della comunicazione che avrà ottenuto l’autorizzazione potrà far accedere nell’impianto sportivo un solo addetto all’informazione e un solo tecnico di ripresa a supporto del primo, quest’ultimo con accesso limitato alla sola mixed zone e alla Sala stampa. È comunque consentito all’Organizzatore dell’evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità della tribuna stampa e delle aree cui accedersi, autorizzare un numero maggiore di addetti dell’informazione e di tecnici di ripresa.” Entrambi i soggetti rappresentano che, in particolare in alcuni impianti sportivi, spesso si verifica un sovraffollamento non più giustificato dall’impiego delle moderne tecnologie.
Suggeriscono di adottare una formulazione flessibile, consentendo, come si evince dal secondo inciso, l’accesso laddove non vi siano particolari esigenze dell’impianto sportivo.
Osservazioni dell’Autorità
Contrariamente a quanto affermato da un soggetto intervenuto, è da escludere che la nuova formulazione innovi rispetto alla precedente in merito alla qualificazione della figura del tecnico di ripresa. Infatti il “Telereporter”, così come descritto dal soggetto intervenuto, potrà avere accesso alle aree ove potrà esercitare la propria attività lavorativa, che consiste nel riprendere l’evento, laddove non siano forniti gli estratti dall’organizzatore della competizione, o le interviste nell’ambito degli spazi dell’impianto sportivo a ciò dedicati.
Per quanto riguarda l’accesso dei tecnici sembra possibile addivenire ad un punto di equilibrio fra quanto proposto dalle associazioni delle emittenti e dalle Leghe. Appaiono, infatti, pertinenti le osservazioni di due soggetti laddove manifestano perplessità in ordine all’assenza di criteri di valutazione per stabilire il numero di persone necessarie a svolgere l’attività di ripresa; d’altro canto, però, è comprensibile l’esigenza di altri soggetti di contingentare il numero di persone presenti negli impianti, qualora non assolvano alla specifica funzione di esercizio del diritto di cronaca. Mentre, infatti, non sussiste un diritto a riprendere l’evento o un diritto all’accesso agli impianti, è previsto il diritto di prendere cognizione dell’evento, consentito dalla messa a disposizione delle immagini.
Alla luce di quanto precisato, appare opportuno intervenire innanzitutto sull’art. 6, comma 6, precisando che i tecnici di ripresa audiovisiva possono accedere soltanto alle aree dell’impianto definite come “aree destinate alla ripresa” come sopra riportate. Tale limitazione troverebbe applicazione esclusivamente qualora l’organizzatore della competizione non mettesse a disposizione degli operatori della comunicazione il materiale audiovisivo necessario per l’esercizio del diritto di cronaca. Nell’eventualità che tale materiale non venisse fornito, sarebbe pacifico che il tecnico di ripresa potrà accedere a tutte le aree dell’impianto sportivo, coerentemente con quanto osservato in merito alla messa a disposizione del materiale audiovisivo.
Inoltre, appare opportuno intervenire sull’art. 6, comma 7, inserendo una formulazione adatta a tutte le realtà disciplinate dal decreto, ripristinando la formulazione vigente che consente di limitare il numero degli addetti solo in gravi circostanze, ferma restando la possibilità di autorizzarne un numero più ampio laddove l’impianto lo consenta: “Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l’organizzatore della competizione può limitare il numero di accrediti all’interno dell’impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all’informazione e a un tecnico di ripresa, sempre tenendo conto delle specifiche aree dell’impianto a cui tali soggetti possono avere accesso, ferma restando la possibilità, per l’organizzatore dell’evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità e della struttura del proprio impianto sportivo, di consentire un accesso più ampio.”
Così intervenendo si ribadirebbe che l’operatore della comunicazione che abbia ottenuto l’autorizzazione possa chiedere l’accredito per più soggetti fra quelli legittimati. Nel contempo, l’organizzatore della competizione, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, che dovranno essere adeguatamente motivati, può apporre un tetto massimo agli accrediti concessi, tenendo conto, però, che sempre dovranno essere accreditati almeno un addetto all’informazione e almeno un tecnico di ripresa. In ragione dell’effettiva evoluzione della tecnologia audiovisiva che rende più agevole l’attività di ripresa, non rendendosi più necessaria la compresenza di più tecnici per effettuare la registrazione, provvedendo il più delle volte lo stesso addetto all’informazione alle riprese con dispositivi mobili, appare ragionevole la riduzione del numero minimo di tecnici di ripresa da minimo due a minimo uno per ciascuna emittente che voglia esercitare il diritto di cronaca.
Si tratterebbe di una norma di tutela minima, derogabile da disposizioni più favorevoli, lasciando salva in ogni caso la possibilità per l’organizzatore dell’evento di consentire un accesso più ampio qualora lo ritenga opportuno in ragione delle proprie capacità organizzative.
5. Ingresso agli impianti
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto afferma che non possono essere introdotte delle limitazioni orarie per l’ingresso allo stadio, come quella prevista nei novellati regolamenti. Rientrerebbe nel diritto di cronaca la facoltà, per l’operatore della comunicazione, di accedere all’impianto ad esempio solo per il secondo tempo dell’evento sportivo.
Osservazioni dell’Autorità
La normativa primaria di riferimento bilancia il diritto di cronaca con altri interessi di rango costituzionale. Nel caso di specie l’accesso agli impianti sportivi è infatti oggetto di disciplina di pubblica sicurezza, motivo per cui si rende necessaria la presentazione all’impianto con un anticipo idoneo a consentire, fra l’altro, i controlli di sicurezza. Ciononostante rientra nel diritto di cronaca anche la cd. libertà negativa, che consiste nella facoltà di descrivere solo parte dell’evento o di prendere cognizione dell’intero evento e, poi, non effettuarne alcun resoconto.
Per questo motivo al giornalista verrebbe consentito di assistere all’evento per l’intero, rispettando i termini di presentazione all’impianto, e poi di liberamente scegliere se e come effettuare la cronaca.
Al fine di rafforzare la libertà di scelta dell’addetto all’informazione, appare tuttavia ragionevole espungere dal testo definitivo la parte in cui viene stabilito che la mancata presentazione entro il termine fissato dall’organizzatore dell’evento comporta il diniego dell’accesso per il singolo evento in quanto sentita eccessivamente categorica e perentoria dai soggetti intervenuti.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;
DELIBERA
Articolo unico
1. L’Autorità adotta le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” approvato con delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009, riportate nell’Allegato A, e approva il testo coordinato del Regolamento nell’Allegato B.
2. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono parti integranti della presente delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.
Roma, lì 28 ottobre 2013
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani