DELIBERA N. 600/13/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA APPROVATO CON DELIBERA N. 406/09/CONS DEL 17 LUGLIO 2009
(pubblicato nel sito web dell’Agcom in data 7 novembre 2013)
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito “Testo unico”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e s.m.i., e in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di recepimento della direttiva 2007/65/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;
VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante ” Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” (di seguito “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27;
RILEVATO che l’articolo 5, comma 3, del Decreto dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accreditamento degli operatori della comunicazione all’interno dell’impianto sportivo;
VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2009, n. 190, recante “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i.;
VISTA la propria delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
RITENUTO di procedere ad un aggiornamento del Regolamento per i profili divenuti obsoleti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
VISTA la nota della Lega Nazionale Professionisti Serie A acquisita in data 16 luglio 2013 (prot. n. 39078) con la quale si chiede all’Autorità di aggiornare alcune disposizioni del Regolamento alla luce dell’evoluzione tecnologica e di mercato intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore nel 2009;
RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una rivisitazione complessiva del citato Regolamento anche al di là dei soli interventi di adeguamento al mutato quadro normativo;
RITENUTO, pertanto, di introdurre, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento e di riformulare alcune disposizioni per assicurare l’adeguamento della normativa anche alle esigenze dettate dalla prassi applicativa;
VISTA la delibera n. 493/13/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente modifiche e integrazioni al regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca
Radiofonica approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009:
VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica da parte di Lega Nazionale Professionisti Serie B (prot. n. 45664 del 21 agosto 2013), Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 45838 del 23 agosto 2013) e AerAnti Corallo (prot. n. 46849 del 4 settembre 2013) e le considerazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni:
1. L’impianto generale risultante dalle modifiche
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto esprime un giudizio critico nei confronti degli schemi di regolamento sottoposti a consultazione, ad eccezione delle modifiche di adeguamento alle normative di recente introduzione.
I soggetti intervenuti concordano sugli aggiornamenti a riferimenti normativi e definizioni del regolamento resisi necessaria seguito delle modifiche introdotte al “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (di seguito, Testo unico) dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
Osservazioni dell’Autorità
Le modifiche ai regolamenti si sono rese necessarie in primo luogo per adattarli alla nuova realtà normativa, come anche riconosciuto dai soggetti intervenuti, con particolare riferimento alle novità apportate dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Sono dettate altresì dall’esigenza di adattare le regole alle evoluzioni della tecnologia e da quella di far fronte ad alcune criticità, riscontrate dall’Autorità e segnalate dagli operatori del settore nel corso degli anni nell’applicazione concreta delle norme.
2. I soggetti che svolgono l’attività propedeutica a divenire pubblicisti
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto chiede che non vengano escluse dall’accesso agli impianti sportivi le persone munite di formale documento comprovante l’esercizio dell’attività propedeutica a diventare pubblicista, in quanto questi soggetti possono svolgere attività giornalistica come gli altri annoverati dalla norma e l’esclusione comporterebbe una ingiustificata discriminazione.
Anche un altro soggetto intervenuto è dello stesso avviso e chiede di ripristinare la formulazione vigente che consente l’accredito anche alle persone munite di formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica editoriale
Osservazioni dell’Autorità
Benché a monte della proposta dell’Autorità ci fosse stata l’intenzione di circoscrivere l’ingresso agli stadi a fini di cronaca sportiva ai soli soggetti effettivamente esercenti l’attività giornalistica in via professionale, anche per evitare fenomeni di ingressi massivi, si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di due soggetti, lasciando invariate, rispetto al testo vigente del regolamento, le disposizioni che annoverano, fra i soggetti titolari del diritto ad accedere agli impianti sportivi, anche le persone munite di formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciata dal direttore responsabile editoriale della testata giornalistica.
Al fine di assicurare priorità di accesso a chi esercita l’attività giornalistica in modo professionale, si reputa opportuno ripristinare l’inciso per cui i soggetti che effettuano il tirocinio per divenire giornalisti pubblicisti possono avere accesso all’impianto solo “eccezionalmente”.
Al fine di far fronte al problema degli ingressi massivi agli impianti, appare opportuno lasciare fermo quanto già previsto nel testo posto in consultazione per cui solo una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’operatore della comunicazione i soggetti legittimati possono avanzare richiesta di accredito.
3. Accesso agli impianti dei “tecnici di ripresa”
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto intervenuto manifesta perplessità in ordine alla formulazione dell’art. 7, comma 6, della delibera 406/09/CONS messa in consultazione, in quanto sembrerebbe lasciare ad una valutazione discrezionale dell’organizzatore dell’evento la possibilità dei tecnici di ripresa di accedere agli impianti, senza nemmeno fornire dei criteri orientativi in merito a tale valutazione.
Due soggetti chiedono che l’art. 7, comma 6, della 406/09/CONS venga riformulato, precisandone i contorni, in questo modo: “L’operatore della comunicazione che avrà ottenuto l’autorizzazione potrà far accedere nell’impianto sportivo un solo addetto all’informazione. È comunque consentito all’organizzatore dell’evento, in ragione della propria specifica situazione, della capacità della tribuna stampa e delle aree cui accedersi, autorizzare l’ingresso anche di tecnici di ripresa.” Entrambi i soggetti rappresentano che, in particolare in alcuni impianti sportivi, spesso si verifica un sovraffollamento non più giustificato dall’impiego delle moderne tecnologie. Ad esempio, le imprese radiofoniche non devono avvalersi del fonico per effettuare le finestre informative, dal momento che la tecnologia consente che la ripresa audio possa essere effettuata da un solo soggetto, quest’ultimo soltanto abilitato all’accesso. Suggeriscono di adottare una formulazione flessibile, consentendo l’accesso laddove non vi siano particolari esigenze dell’impianto sportivo.
Osservazioni dell’Autorità
Pur nel condividere l’esigenza rappresentata da altri di contingentare il numero di persone presenti negli impianti, non si ritiene di accogliere la proposta limitazione dell’accesso ad un solo addetto all’informazione nell’ambito della cronaca radiofonica. Sembra infatti opportuno conservare la disposizione attuale che prevede l’accesso per almeno un addetto all’informazione e per almeno un tecnico di ripresa in caso di limitazione dovuta a ragioni di ordine pubblico e sicurezza.
Si tratterebbe, comunque, di una norma di tutela minima, derogabile da disposizioni più favorevoli, lasciando salva in ogni caso la possibilità per l’organizzatore dell’evento di consentire un accesso più ampio qualora lo ritenga opportuno in ragione delle proprie capacità organizzative.
4. Ingresso agli impianti
Posizioni principali dei soggetti intervenuti
Un soggetto afferma che non possono essere introdotte delle limitazioni orarie per l’ingresso allo stadio, come quella prevista nei novellati regolamenti. Rientrerebbe nel diritto di cronaca la facoltà, per l’operatore della comunicazione, di accedere all’impianto ad esempio solo per il secondo tempo dell’evento sportivo.
Osservazioni dell’Autorità
La normativa primaria di riferimento bilancia il diritto di cronaca con altri interessi di rango costituzionale. Nel caso di specie l’accesso agli impianti sportivi è infatti oggetto di disciplina di pubblica sicurezza, motivo per cui si rende necessaria la presentazione all’impianto con un anticipo idoneo a consentire, fra l’altro, i controlli di sicurezza.
Ciononostante rientra nel diritto di cronaca anche la cd. libertà negativa, che consiste nella facoltà di descrivere solo parte dell’evento o di prendere cognizione dell’intero evento e, poi, non effettuarne alcun resoconto.
Per questo motivo al giornalista verrebbe consentito di assistere all’evento per l’intero, rispettando i termini di presentazione all’impianto, e poi di liberamente scegliere se e come effettuare la cronaca.
Al fine di rafforzare la libertà di scelta dell’addetto all’informazione, appare tuttavia ragionevole espungere dal testo definitivo la parte in cui viene stabilito che la mancata presentazione entro il termine fissato dall’organizzatore dell’evento comporta il diniego dell’accesso per il singolo evento in quanto sentita eccessivamente categorica e perentoria dai soggetti intervenuti.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di regolamento posto in consultazione;
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”;
DELIBERA
Articolo unico
1. L’Autorità adotta le modifiche e le integrazioni al “Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9” approvato con delibera n. 406/09/CONS del 17 luglio 2009, riportate nell’Allegato A, e approva il testo coordinato del Regolamento nell’Allegato B.
2. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono parti integranti della presente delibera.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.
Roma, lì 28 ottobre 2013
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani