Deliberazione 3 maggio 2013 “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo sulla istituzione del comune di Castel San Niccolo’ Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolo’ e Montemignaio, indetto per il giorno 16 giugno 2013. (Delibera n. 299/13/CONS)”.

DELIBERA 3 maggio 2013 

Disposizioni  di  attuazione   della   disciplina   in   materia   di  comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative alla  campagna  per  il  referendum  consultivo sulla istituzione del comune di Castel San Niccolo’ Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolo’ e Montemignaio, indetto per il giorno 16 giugno 2013. (Delibera n. 299/13/CONS).

 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2013)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2013;

  Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della  legge  31  luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione  dell’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni e norme sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e

radiotelevisivo»;  

  Vista la propria  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  138 del 15 giugno  2012,  con  la  quale  e’  stato  adottato,  ai  sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo  «Regolamento concernente l’organizzazione ed il  funzionamento  dell’Autorita’,  e successive modifiche ed integrazioni»;

  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per la parita’ di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all’art. 11-quater della legge n. 28/2000;

  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;  

  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge 5 novembre 2004, n. 261;

  Visto l’art. 133,  secondo  comma,  della  Costituzione,  il  quale stabilisce che la regione, sentite le popolazioni  interessate,  puo’ con sue  leggi  istituire  nel  proprio  territorio  nuovi  comuni  e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  «Norme  sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa  legislativa del popolo» e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;  

  Visto l’art. 77, comma 2, dello statuto della regione  Toscana  sui referendum consultivi per l’istituzione di nuovi comuni;

  Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre  2007, recante  «Disciplina  dei   referendum   regionali   previsti   dalla Costituzione e dallo statuto» e successive modifiche;

  Vista la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013 relativa alla «Istituzione  del  comune  di  Castel  San Niccolo’ Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolo’ e Montemignaio.  Formulazione  del  quesito   referendario   ai   sensi dell’art. 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n.  62 (Disciplina dei referendum regionali previsti  dalla  Costituzione  e dallo statuto);

  Visto il decreto del presidente della giunta della regione  Toscana n. 37 del 12 marzo 2013, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della regione Toscana n. 10 del 15  marzo  2013,  con  il  quale  e’  stato indetto il referendum consultivo sull’istituzione del nuovo comune di Castel San Niccolo’ Montemignaio per il  16  giugno  2013,  ai  sensi della legge regionale n. 62 del 23 novembre 2007;

  Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005,  recante «Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19  giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche all’art.  6,  comma  19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

  Vista la propria  delibera  n.  256/10/CSP  del  9  dicembre  2010, recante «Regolamento in materia di  pubblicazione  e  diffusione  dei sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  27  dicembre 2010;

  Viste le  note  del  18  aprile  2013  con  le  quali,  in  ragione dell’impossibilita’ di effettuare  le  consultazioni  previste  dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la  commissione  parlamentare  per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l’Autorita’ ha trasmesso  lo  schema  di provvedimento,  recante  le   «Disposizioni   di   attuazione   della disciplina in materia di  comunicazione  politica  e  di  parita’  di accesso ai mezzi  di  informazione  relative  alla  campagna  per  il referendum consultivo  sull’istituzione  del  comune  di  Castel  San Niccolo’ Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San  Niccolo’ e Montemignai, indetto per il giorno 16 giugno 2013»,  ai  Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  

  Udita la relazione del Presidente;

Delibera

Articolo unico

  1. Al fine di garantire imparzialita’ e parita’ di trattamento  tra i soggetti politici favorevoli  o  contrari  al  quesito  di  cui  al referendum consultivo indetto  per  il  giorno  16  giugno  2013  con decreto del presidente della giunta regionale della Toscana n. 37 del 12 marzo 2013 e relativo all’istituzione del nuovo comune  di  Castel San Niccolo’ Montemignaio  per  fusione  dei  comuni  di  Castel  San  Niccolo’ e Montemignaio, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali  e  della  stampa  quotidiana  e  periodica operanti nei comuni interessati dalla consultazione referendaria,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia  di  disciplina  dell’accesso  ai  mezzi  di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16  maggio  2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina  in  materia  di comunicazione  politica  e  di  parita’  di  accesso  ai   mezzi   di informazione relative  alla  campagna  per  il  referendum  regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19  giugno 2001, n. 8, recante “Modifiche all’art.  6,  comma  19,  della  legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

  2. I termini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, e all’art.  13,  comma 1, della delibera n. 37/05/CSP  del  16  maggio  2005  decorrono  dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  ai  sondaggi  relativi  al   referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli  da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione  e  diffusione  di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

  4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della  consultazione  referendaria  di  cui  alla  presente delibera con  le  consultazioni  elettorali  amministrative,  saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.  

  5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia  sino a tutto il 16 giugno 2013.

  Il presente provvedimento e’ pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, ed e’ reso disponibile nel sito web  della stessa Autorita’: www.agcom.it

Roma, 3 maggio 2013

Il presidente: Cardani