Deliberazione 30 luglio 2003 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei membri dei consigli delle province di Trento e di Bolzano, componenti il consiglio della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003(Deliberazione n. 183/03/CSP).”

DELIBERAZIONE 30 luglio 2003

Disposizioni  di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di  accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei membri dei consigli delle province di Trento e di Bolzano, componenti  il consiglio della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003.(Deliberazione n. 183/03/CSP).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2003)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;
Visto  l’art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne   elettorali  per  l’elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la   parita’  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Vista  la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco   e  del  presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;
Visto  lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel    testo   modificato   dall’art.  4  della   legge  costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;
Vista  la  legge  della  provincia  di  Trento   5 marzo 2003, n. 2, recante  «Norme  per l’elezione del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia»;
Vista  la  legge  della  provincia di Bolzano 14 maggio 2003, n. 4, recante «Norme per l’elezione del consiglio provinciale di Bolzano»;
Rilevato  che,  con  decreto  del  presidente  della   giunta  della provincia  autonoma  di  Trento  n. 115 del 3 giugno 2003, sono state fissate  per  il  giorno  26 ottobre   2003  le elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia di Trento;
Rilevato  che,  con  decreto  del  presidente  della   giunta  della provincia  autonoma  di Bolzano n. 42/2 del 3 giugno 2003, sono state fissate  per  il  giorno  26 ottobre  2003   le elezioni del consiglio provinciale di Bolzano;
Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita  la  relazione  del  Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

 

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge   22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni:
a) del  consiglio  provinciale  e  del presidente della provincia autonoma di Trento;
b) del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano;
componenti  il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita’ e parita’ di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio  2000, n. 28, con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale   e  del presidente della provincia autonoma di Trento, si intendono per soggetti politici:
I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le  forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio  provinciale  da rinnovare, ovvero che, pur non costituendo un  gruppo,  rappresentino  una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) le  coalizioni  collegate  ad  un   candidato  alla carica di presidente della provincia;
b) le  forze  politiche  che   presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio provinciale.
2.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio  2000, n. 28, con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale   della  provincia  autonoma  di Bolzano, si intendono per soggetti politici:
I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le  forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio  provinciale  da rinnovare, ovvero che, pur non costituendo un  gruppo,  rappresentino  una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale le forze politiche   che  presentano  liste  di  candidati  per   l’elezione del consiglio provinciale.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Comunicazione politica in campagna elettorale

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

 

1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva   o radiofonica privata,  nazionale  e  locale,  intende   dedicare alla comunicazione politica,  relativa  alla  campagna   elettorale in corso, nelle forme previste  dall’art.  4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
I)  con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia autonoma di Trento:
a) nel  periodo  intercorrente  tra la data di convocazione dei comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera  a), tenendo  conto  della  consistenza   dei rispettivi  gruppi consiliari, per  il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,  per  meta’, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1,   punto  II), lettera a), e per l’altra meta’, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto II), lettera b);
II) con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano:
a) nel  periodo  intercorrente  tra la data di convocazione dei comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1,  punto  I),  lettera  a),  tenendo  conto   della  consistenza  dei rispettivi  gruppi  consiliari,   per  il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,  ai  soggetti  politici  di cui all’art. 2, comma 2, punto II).
2.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza   quindicinale  dalle  emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia oraria compresa  tra  le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle  predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo   telefax,  dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all’Autorita’   per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche  e televisive locali, al competente Comitato provinciale per  i   servizi  radiotelevisivi,  che  ne informa l’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse   con  modalita’  che  ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3.   Ai   programmi   di  comunicazione   politica  sui  temi  delle consultazioni  elettorali  di cui all’art. 1, comma 1, della presente delibera,  non possono prendere parte persone che risultino candidate in  altre  competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e’  comunque  consentito,  nel  corso  dei  programmi medesimi, alcun riferimento.

Capo II
Messaggi autogestiti in campagna elettorale
sulle emittenti nazionali

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive   nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici   autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all’art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla   base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi  non  possono  interrompere   altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno    una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre   messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna    delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 14 – 15,59; terza fascia 22 – 23,59; quarta fascia 9 – 10,59;
d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun  messaggio  puo’  essere  trasmesso   una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua   durata  reca la dicitura «messaggio  autogestito»  con   l’indicazione  del  soggetto  politico committente.

 

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all’art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,    di   cui  viene  indicato  l’indirizzo,  il   numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici   richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale   autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i  modelli  MAG/1/EP,  resi  disponibili   nel  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it .
b) inviano,  anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva    del   documento   stesso  con  riguardo   al  numero  dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine,  le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EP, resi disponibili  sul  predetto  sito  web   dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno   successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana   e  fino al giorno di presentazione delle candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti  comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita’ per le garanzie   nelle  comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e  la   durata  dei  messaggi.  A  tale  fine,  possono   essere  anche utilizzati i modelli MAG/3/EP, resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo III
Messaggi autogestiti in campagna elettorale
sulle emittenti locali

Art. 8.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

 

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti   radiofoniche   e    televisive  locali  che  accettano  di trasmettere   messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione   non  in  contraddittorio  di  liste  e programmi hanno altresi’  facolta’ di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell’ambito della medesima  settimana  a   quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3.  Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per   messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

 

Art. 9.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all’art.  8,  comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla   base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi  non  possono  interrompere   altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno    una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre   messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna    delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 12 – 14,59; terza fascia 21 – 23,59; quarta fascia 7 – 8,59; quinta fascia 15 – 17,59; sesta fascia 9 – 11,59;
d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f)  ogni  messaggio  per  tutta  la  sua   durata reca la dicitura «messaggio  autogestito  gratuito,  con   l’indicazione  del  soggetto politico committente.

Art. 10.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento

1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi   politici  autogestiti  a pagamento  le  emettenti  di   cui  all’art.  8, comma 1, osservano le seguenti modalita’ stabilite sulla base dei criteri fissati dall’art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne’ essere interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni  giornata   di  programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
c) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua   durata  reca la dicitura «messaggio  autogestito  a   pagamento» con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si   avvalgono   della   facolta’  di  diffondere   messaggi  politici autogestiti a pagamento:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,    di   cui  viene  indicato  l’indirizzo,  il   numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici   richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale   autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare,  per  i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EP, nonche’, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EP, resi disponibili nel sito web dell’Autorita’ per le  garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,   al  competente  Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo  fine,  le   emittenti  possono  anche  utilizzare, per i messaggi  politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EP, nonche’, per  i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EP, resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno   successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana   e  fino al giorno di presentazione delle candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti  comunicano,  anche  a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa   l’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste,    indicando   il  responsabile  elettorale  e  i   relativi recapiti,  la  durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati,  per  i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EP, nonche’, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli   MAP/3/EP,    resi   disponibili   nel   predetto    sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni approva la proposta   del   competente    Comitato   provinciale  per  i  servizi radiotelevisivi,  ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi   autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti politici richiedenti,   in  relazione  alle  risorse  disponibili  previste dal decreto  del Ministro delle comunicazioni del 6 maggio 2003, adottato di   concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo all’anno 2003.

 

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il  primo  giorno avviene con sorteggi unici presso il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’ i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo IV
Programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi

Art. 14.
Programmi di informazione

1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino  alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita’    di   trattamento,   l’obiettivita’,    la   completezza   e l’imparzialita’   dell’informazione  relativa alla campagna elettorale in  corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla   responsabilita’  di  una  specifica  testata   giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la  presenza  di  candidati,  esponenti di partiti e movimenti politici,  membri  del  Governo,  delle giunte e consigli regionali e degli  enti locali e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare  la  completezza  e  l’imparzialita’   dell’informazione su fatti  od  eventi  di  interesse  giornalistico legati all’attualita’ della  cronaca.  La  presenza  delle persone suindicate e’ vietata in tutte  le  altre  trasmissioni  radiotelevisive   diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;
b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone   indicate   alla   lettera   a),    questioni  relative  alla competizione  elettorale,  le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati  nella  competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo,  anche  con  riferimento  alle pari opportunita’ tra i due sessi,  evitando  sproporzioni  nelle  cronache e nelle riprese delle persone  indicate  alla  lettera  a).  Resta salva per l’emittente la liberta’  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il   rispetto delle persone.
2.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma   1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa   da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi   politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento  tale  da  non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V
Disposizioni particolari

Art. 15.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,   le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito   per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,   le  singole emittenti che fanno parte del circuito  sono  tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresi’ alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con riferimento all’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione   autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.
4.   Ogni   emittente   risponde    direttamente   delle  violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.
Imprese radiofoniche di partiti politici

In   conformita’   a   quanto  disposto   dall’art.  6  della  legge 22 febbraio  2000,  n.   28,  le  disposizioni  di  cui ai capi primo, secondo,   terzo  e  quarto  del presente titolo non si applicano alle imprese    di  radiodiffusione  sonora  che  risultino  essere   organo ufficiale  di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento  ai  sensi  dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,   n.  67.  Per  tali  imprese e’ comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le    garanzie  nelle  comunicazioni  ogni  indicazione   necessaria  a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.
Conservazione delle registrazioni

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a   conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di   violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della   legge  22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione   parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici   che  intendono diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare   notizia  dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato    pubblicato   sulla   stessa   testata   interessata  alla diffusione  di  messaggi politici elettorali, Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita’ della testata non sia stato  possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il   numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e’ depositato   un   documento  analitico,  consultabile   su  richiesta, concernente:
a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione   degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b)  le  tariffe  per  l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od   elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per   messaggi  politici  elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta   dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5.  Nel  caso  di  edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi,   ai  fini del presente  atto,  le  testate  con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei   messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’  avere   inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 19.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1.  I  messaggi  politici   elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi   chiaramente evidenziati, secondo modalita’  uniformi  per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio   politico  elettorale»  con  l’indicazione   del  soggetto politico committente.
2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a   qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in  condizioni  di  parita’  ai   relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale   quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi   dell’art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni   ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali   di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche’    le  stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque    diffondere   i  risultati,  anche  parziali,   di  sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la  pubblicazione   e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico   a  determinate  categorie  di soggetti perche’ esprimano  con   qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione    integrale  o  parziale  dei  risultati  dei   sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente   corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne   costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se   si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il   numero   delle   persone   interpellate  e  l’universo  di riferimento;
f) il  testo  integrale  delle  domande   rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro   integralita’  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei   Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.
Compiti del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi

1.  Il  Comitato  provinciale per i servizi radiotelevisivi assolve nell’ambito  territoriale  di  rispettiva  competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente  e  del  presente   provvedimento da parte delle emittenti   locali,   nonche’    delle  disposizioni  dettate  per  la concessionaria   del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per  l’indirizzo   generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’art. 23 del presente provvedimento.

 

Art. 23.
Procedimenti sanzionatori

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.   28,  nonche’ di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo   generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 10 della medesima  legge.  Ciascun   soggetto  politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall’art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari   indicati   dalla  legge.  Il  denunciante  deve  inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.
4.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore   e  del giornale  o  periodico  cui  sono  riferibili   le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
5.   L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed   editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le   proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,   del   nucleo   della  Guardia  di   finanza  istituito  presso l’Autorita’ stessa.
6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato provinciale per i servizi    radiotelevisivi,   che   formula   le    relative   proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 8.
7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la   denuncia  della  violazione  da   parte  di  emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui  al   comma  6,  dandone  immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
8.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  6   procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  e  acquisisce  le   eventuali  controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in   via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge   mediante  immediato ripristino  dell’equilibrio  nell’accesso   ai  mezzi di comunicazione politica  secondo  le modalita’ di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 10 della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti  e  supporti  acquisiti,  ivi   incluso  uno specifico verbale di accertamento,   redatto,  ove   necessario,  in  cooperazione  con  il competente  gruppo   della  Guardia  di  finanza, all’Autorita’ per le garanzie   nelle  comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al comma  2  del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito presso   gli   uffici   del    Dipartimento   garanzie  e  contenzioso dell’Autorita’ medesima.
9.   In   ogni  caso,  il  Comitato  di   cui  al  comma  6  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10.  L’ispettorato  territoriale  del Ministero delle comunicazioni collabora,  a  richiesta,  con  il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.
11.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma   23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle   legge    medesima   non  abrogate  dall’art.  13  della   legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo   generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di   attuazione  dettate  con  il   presente  provvedimento  non  sono evitabili  con  il   pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore  dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilita’.

 

Art. 24.
Disposizioni finali

1.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 ottobre 2003.
2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi    e   alle   trasmissioni  destinati  ad   essere  trasmessi esclusivamente  in  ambiti  territoriali   nei  quali  non e’ prevista alcuna consultazione elettorale.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della   campagna  per le elezioni provinciali di cui all’art. 1, comma 1,  della   presente  delibera,  con  altre  consultazioni  elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni  di   attuazione  della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
4.  Restano  applicabili  le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio  2000,  n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla   comunicazione  politica  e  alla parita’ di accesso ai mezzi di informazione   che  non  attengono  alla  campagna  per   le  elezioni provinciali di cui all’art. 1, comma 1, della presente delibera.
5.  Nelle trasmissioni e nei programmi radiotelevisivi disciplinati dalla presente delibera sono rispettate tutte le disposizioni vigenti relative   all’attuazione  del  bilinguismo e a tutela delle minoranze linguistiche.
Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per   le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

Roma, 30 luglio 2003

Il presidente: Cheli