Deliberazione 30 luglio 2003 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l’elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n.2 della IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, fissata per il giorno 26 ottobre 2003. (Deliberazione n. 184/03 CSP).”

DELIBERAZIONE 30 luglio 2003

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di  accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l’elezione suppletiva della Camera   dei   deputati   nel  collegio  uninominale  n.2 della IX circoscrizione   Friuli-Venezia  Giulia,  fissata  per  il  giorno  26 ottobre 2003. (Deliberazione n. 184/03 CSP).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2003)

L’AUTORITA’

 

Nella  riunione  della  Commissione  per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;
Visto  l’art.  1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne   elettorali  per  l’elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;
Vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la   parita’  di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,   concernente  «Approvazione  del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati»;
Rilevato  che con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2003   sono stati convocati per il giorno 26 ottobre 2003 i comizi per l’elezione    suppletiva   della  Camera  dei  deputati  nel   collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia;
Effettuate  le  consultazioni  con  la Commissione parlamentare per l’indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita  la  relazione  del  Commissario  dott.   Giuseppe  Sangiorgi, relatore   ai   sensi    dell’art.   32  del  regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

1.  Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge   22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai   mezzi    di  informazione  durante  la  campagna  per   l’elezione suppletiva  della  Camera  dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della  IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, fissata per il giorno 26  ottobre  2003,  al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita’ e parita’ di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) le  forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera a),  che  siano  presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le coalizioni  o  le  liste  che  abbiano   presentato  un  candidato che concorre all’elezione nel collegio uninominale.

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Comunicazione politica in campagna elettorale

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva   e radiofonica privata nazionale e locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione  Friuli-Venezia  Giulia  dedica  alla  comunicazione politica nelle  forme  previste  dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:
a) nel  periodo  intercorrente  tra  la  data di convocazione dei comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per il  novanta  per cento, ai soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1,  punto  I),  lettera  a),  tenendo  conto   della  consistenza  dei rispettivi  gruppi  parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti  politici  di cui all’art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;
b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario,  tra i soggetti politici di cui all’art. 2, comma 1, punto II).
2.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza   quindicinale  dalle  emittenti televisive all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all’interno della fascia oraria compresa  tra  le  ore  5  e  le  ore  1,00   del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle  eminenti radiofoniche o televisive nazionali all’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  dalle emittenti radiofoniche e televisive   locali   al   competente Comitato regionale  per le comunicazioni, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.  Ove  possibile,  tali  trasmissioni  sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
3.   Ai   programmi   di  comunicazione   politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di   cui  all’articolo  1,  comma  1, della presente  delibera,   non possono prendere parte persone che risultino candidate  in  altre   competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e’  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Capo II
Messaggi autogestiti in campagna elettorale
sulle emittenti nazionali

Art. 4
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive   nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici   autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

 

Art. 5.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  eminenti  di  cui  all’art.  4,  comma   1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla   base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emiffenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi  non  possono  interrompere   altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno    una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre   messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna    delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 14 – 15,59; terza fascia 22 – 23,59; quarta fascia 9 – 10,59;
d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun  messaggio  puo’  essere  trasmesso   una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua   durata  reca la dicitura «messaggio  autogestito»  con   l’indicazione  del  soggetto  politico committente.

 

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all’art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,    di   cui  viene  indicato  l’indirizzo,  il   numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che   puo’  essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente   la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i  modelli  MAG/1/EN,  resi   disponibili  nel  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.
b)  inviano, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva    del   documento   stesso  con  riguardo   al  numero  dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine,   le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN, resi disponibili   sul  predetto  sito  web  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno   successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana   e  fino al giorno di presentazione delle candidature,  i  soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti  comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,  anche  a   mezzo  telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e  la  durata  dei  messaggi.  A  tale   fine,  possono  essere  anche utilizzati i modelli MAG/3/EN, resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 7.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo III
Messaggi autogestiti in campagna
elettorale sulle emittenti locali

Art. 8.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna   elettorale, le emittenti  radiofoniche e televisive locali che diffondano le proprie trasmissioni  nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione  non in contraddittorio di candidati e programmi, hanno altresi’  facolta’  di   diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.
2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell’ambito della medesima  settimana  a   quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
3.  Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per   messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9
Modalita’ di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti gratuiti

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all’art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla   base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i  messaggi  non  possono  interrompere   altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno    una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre   messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna    delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 12 – 14,59; terza fascia 21 – 23,59; quarta fascia 7 – 8,59; quinta fascia 15 – 17,59; sesta fascia 9 – 11,59; d) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni   messaggio   reca  la  dicitura   «messaggio  autogestito gratuito» con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento

1.   Per  la  trasmissione  dei  messaggi   politici  autogestiti  a pagamento  le  emittenti  di   cui  all’art.  4, comma 1, osservano le seguenti   modalita’,    stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) i  messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione   politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e   tre  minuti  per  le  eminenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le eminenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne’ essere interrotti,  hanno  una  autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni  giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
c) i  messaggi  non  sono  computati  nel   calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
e) ogni  messaggio  reca  la  dicitura   «messaggio  autogestito a pagamento» con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di  trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si   avvalgono   della   facolta’  di  diffondere   messaggi  politici autogestiti a pagamento:
a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di   cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei   messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici   richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale   autoprodotto.  A  tale  fme,  le  emittenti  possono anche utilizzare  i  modelli  MAG/l/EN  per i messaggi politici autogestiti gratuiti  e MAP/l/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi  disponibili  sul  sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom. it;
b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,   al  competente  Comitato regionale  per  le   comunicazioni,  che ne informa l’Autorita’ per le garanzie  nelle   comunicazioni,  il documento di cui alla lettera a), nonche’,   possibilmente  con  almeno  cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori  e   alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine,  le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi  politici   autogestiti  gratuiti  e  MAG/2/EN per i messaggi politici   autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno   successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente   provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana   e  fino  al giorno precedente la data di presentazione  delle   candidature,  i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi   autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle   emittenti    e   al   competente   Comitato  regionale   per  le comunicazioni,  che  ne  informa  l’Autorita’   per  le garanzie nelle comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il   responsabile  elettorale  e  i  relativi  recapiti,   la durata dei messaggi. A tale fine,  possono  anche  essere   utilizzati  i  modelli  MAG/3/EN per i messaggi  politici   autogestiti  gratuiti  e  MAP/3/EN per i messaggi politici   autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

  Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni approva la proposta  del  competente Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti  da  ripartire  tra  i  soggetti  politici   richiedenti, in relazione  alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle   comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2003.

 

Art. 13.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti   per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.
2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

Capo IV
Programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi

Art. 14.
Programmi di informazione

1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino  alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita’    di   trattamento,   l’obiettivita’,    la   completezza   e l’imparzialita’   dell’informazione,  i  programmi  radiotelevisivi di informazione,   riconducibili  alla  responsabilita’  di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:
a) la  presenza  di  candidati e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza   di   assicurare   la    completezza  e  l’imparzialita’ dell’informazione  su   fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all’attualita’ della cronaca.  La presenza delle persone suindicate e’ vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;
b) quando  vengono  trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati,   questioni  relative  alla  competizione   elettorale,  le posizioni  dei diversi soggetti politici impegnati nelta competizione vanno   rappresentate   in   modo   corretto  e  obiettivo  anche  con riferimento   alle  pari  opportunita’  tra  i  due   sessi,  evitando sproporzioni   nelle  cronache  e   nelle  riprese.  Resta  salva  per l’emittente  la   liberta’  di  commento  e  di critica che, in chiara distinzione  tra  informazione  e  opinione,  salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2.  Fermo  il  disposto  del  precedente  comma   1, nel periodo ivi previsto,  la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli   enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, e’ vietata in tutte  le  altre  trasmissioni  radiotelevisive  diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma   1,  in  qualunque trasmissione  radio-televisiva,  diversa   da  quelle di comunicazione politica  e  dai  messaggi   politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento  tale  da  non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V
Disposizioni particolari

Art. 15.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1.  In  conformita’  a  quanto  disposto  dall’art.   6  della legge 22 febbraio  2000,  n.  28,  le   disposizioni  di  cui ai capi primo, secondo  e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione  sonora  che   risultino essere organo ufficiale di un partito  politico  rappresentato  in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali  imprese   e’  comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per   le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 16.
Conservazione delle registrazioni

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a   conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della  legge   22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione   parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 17.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente   provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici   che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare   notizia  dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato    pubblicato   sulla   stessa   testata   interessata  alla diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita’ della testata non sia stato   possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il   numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e’ depositato   un   documento  analitico,  consultabile   su  richiesta, concernente:
a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione   degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le  tariffe  per  l’accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;
c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od   elemento  tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3.  Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi   per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta   dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali   intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le   testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi   distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.
6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei   messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’  avere   inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 18.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1.  I  messaggi  politici  elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica   impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’   uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l’indicazione  del  soggetto politico committente.
2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 19.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a   qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in  condizioni  di  parita’  ai   relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale   quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi   dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi   indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita’  all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche’   le  stampe  elettorali  di   coalizioni,  liste,  gruppi  di candidati e candidati.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 20.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque    diffondere   i  risultati,  anche  parziali,   di  sondaggi demoscopici  sull’esito  delle elezioni e sugli orientamenti politici di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la  pubblicazione   e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico   a  determinate  categorie  di soggetti perche’ esprimano  con   qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione    integrale  o  parziale  dei  risultati  dei   sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente   corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne   costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se   si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il   numero   delle   persone   interpellate  e  l’universo  di riferimento;
f)  il  testo  integrale  delle  domande   rivolte  o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.
3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro   integralita’  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei   ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it  ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.
5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21.
Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1.  Il  competente Comitato regionale per le comunicazioni assolve, nell’ambito  territoriale  di  rispettiva  competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:
a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente  e  del  presente   provvedimento da parte delle emittenti   locali,   nonche’    delle  disposizioni  dettate  per  la concessionaria   del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per  l’indirizzo   generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’art. 22 del presente provvedimento.

 

Art. 22.
Procedimenti sanzionatori

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.   28,  nonche’ di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo   generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate    con   il   presente   atto,   sono    perseguite   d’ufficio dall’Autorita’,  al  fine   dell’adozione  dei  provvedimenti previsti dall’art.   10    della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto  politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2.  La  denuncia  delle  violazioni prevista al comma i deve essere inviata,  anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall’art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
4.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore   e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,   di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di   data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.
5.   L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed   editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le   proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l’Autorita’ stessa.
6.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono   istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni, che formula le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 8.
7.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte   di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni   di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le   dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle registrazioni   e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al  comma 6, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all’Autorita’   per  le  garanzie  nelle comunicazioni.
8.  Il  Comitato  di  cui  al  comma  6   procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  e  acquisisce  le   eventuali  controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli   obblighi  di  legge  mediante  immediato ripristino   dell’equilibrio  nell’accesso  ai  mezzi di comunicazione politica,   secondo le modalita’ di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 10 della  legge  22 febbraio  2000,  n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in   cooperazione  con  il competente  gruppo  della  Guardia   di  finanza, all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,   che  provvede  nel termine di cui al comma  2  del   precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito presso    gli   uffici   del   Dipartimento    garanzie  e  contenzioso dell’Autorita’ medesima.
9.   In   ogni  caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
10.  L’ispettorato  territoriale  del Ministero delle comunicazioni collabora,   a   richiesta,   con   il    Comitato  regionale  per  le comunicazioni.
11.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
12.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma   23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della   legge    medesima,  non  abrogate  dall’art.  13  della   legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   Commissione   parlamentare  per  l’indirizzo   generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente   provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita’.

 

Art. 23.
Ambito territoriale e periodo di applicazione

1.  Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino alla conclusione delle operazioni di voto in data 27 ottobre 2003.
2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi    e   alle   trasmissioni  destinati  ad   essere  trasmessi esclusivamente  nel  territorio  di   Regioni  non  interessate  dalla consultazione  elettorale   di cui all’art. 1, comma 1, della presente delibera.
3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della   campagna per l’elezione suppletiva di cui all’art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali comunali, provinciali  o   referendarie,  saranno  applicate  le disposizioni di attuazione  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
4.  Restano  applicabili  le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio  2000,  n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla   comunicazione  politica  e  alla parita’ di accesso ai mezzi di informazione   che   non   attengono  alla   campagna  per  l’elezione suppletiva di cui all’art. 1, comma 1, della presente delibera.
Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’ per   le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom. it.

Roma, 30 luglio 2003

Il presidente: Cheli