AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 4 aprile 2006
Approvazione dello schema di delibera recante integrazione della delibera n. 435/01/CONS. “Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”. (Delibera n. 191/06/CONS)
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2006)
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 4 aprile 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “ Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS, recante “Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “ Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “ Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;
VISTO il decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data di swicht off dell’analogico entro l’anno 2008;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale;
VISTA la Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante tecnologia DVB-H, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;
VISTA la delibera n. 61/06/CONS recante Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS, le disposizioni ivi stabilite sono adeguate successivamente all’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di avvio dei mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
CONSIDERATA l’opportunità di integrare la citata delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche e nel Testo unico della radiotelevisione, e nel quadro del programma di interventi volti a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale di cui alla delibera n. 163/06/CONS, consenta l’avvio di servizi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili;
CONSIDERATA l’opportunità che, alla luce del principio di neutralità tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre;
CONSIDERATO che rimane fermo il rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale che , comunque non prevede la pianificazione degli impianti con ERP inferiore a 200 Watt, ed il relativo programma di attuazione;
RITENUTO che, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, nel rispetto del principio di tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all’articolo 29 della delibera n. 435/01/CONS , è opportuno prevedere che ciascun soggetto non possa esercitare più di un blocco di diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di integrare ulteriormente la citata delibera n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all’evoluzione della disciplina comunitaria e all’andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili;
CONSIDERATO altresì opportuno adottare lo schema di provvedimento concernente la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili al fine di sottoporlo a consultazione ed acquisire le osservazioni dei soggetti interessati;
UDITA la relazione del Commissario Innocenzi Botti e del Commissario Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità adotta lo schema di provvedimento recante “Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili”, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica ed a tal fine è pubblicato sul sito web dell’Autorità.
3. I contributi dei soggetti interessati devono pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità.
Roma, 4 aprile 2006
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato A alla delibera n. 191/06/CONS
“All’Allegato A alla delibera n. 435/01/CONS sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
1. All’articolo 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera :“g. l’eventuale diffusione di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, indicando se le trasmissioni sono diffuse in chiaro o con un sistema di codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per l’accesso ai programmi ”.
2. All’articolo 15, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: “l. l’eventuale trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili”.
Dopo il Capo IX è aggiunto il seguente :
CAPO X – DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI
Articolo 41
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) “DVB-H” Lo standard DVB-H (Digital Video broadcasting – Handheld), adottato nel novembre 2004 dall’ETSI, con il documento “Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)”, ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11).
b) “trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili”: le trasmissioni televisive ricevute da terminali mobili operanti in standard DVB-H.
c) “Testo unico della radiotelevisione”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
d) “Codice delle comunicazioni elettroniche”: il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Articolo 42
(Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali ricevuti su terminali mobili in tecnologia digitale, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.
Articolo 43
(Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive
digitali terrestri verso terminali mobili)
1. L’offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri , di cui al Capo II del presente regolamento.
2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del Capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di programmi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all’offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g).
3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal Testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti e agli obblighi di trasparenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, sono esclusi dal computo dei programmi di cui all’articolo 43, comma 8 , del testo unico della radiotelevisione, quelli trasmessi esclusivamente verso terminali mobili.
4. Resta fermo il principio, a garanzia dell’ utenza, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), del Testo unico della radiotelevisione , sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ricevibili su terminali fissi.
Articolo 44
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
1. L’ autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all’articolo 12 del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
3. Resa fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 12 del presente regolamento.
4. La fornitura del servizio deve favorire l’ accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica.
Articolo 45
(Licenza dell’operatore di rete)
1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al Capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche verso terminali mobili.
2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di operare su non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili.
3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all’articolo 15, comma 2, lettera l).
4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal Testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi , ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall’ art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera 136/05/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.
5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella delibera 163/06/CONS di cui in premessa.
6. Entro sei mesi dall’avvio del servizio l’operatore di rete trasmette all’ Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all’articolo 12 comma 4 del presente regolamento.
Articolo 46
(Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente Capo, ad eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
Articolo 47
(Disposizioni finali)
1. L’Autorità si riserva di adeguare entro il 31/12/06 le disposizioni del presente capo in relazione all’evoluzione della disciplina comunitaria e all’andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili.