Deliberazione 4 ottobre 2012 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Modifica ed integrazione del Regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto di cui alla delibera n. 38/11/CONS” (Delibera n.443/12/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2012

Modifica ed integrazione del Regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto di cui alla delibera n. 38/11/CONS. (Delibera n. 443/12/CONS).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2012)

L’AUTORITA’

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la  concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione  delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita’»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione  dell’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2003,  n.  259,  recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio  2012  n.  70  e,  in particolare, il suo art. 70, che disciplina i  requisiti  minimi  dei contratti con gli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici»  e  successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.P.R. n. 430/2001 «Regolamento concernente  la  revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a  premio», con particolare riferimento all’art. 2, lett. c) per quanto  riguarda le manifestazioni qui delineate;

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante «Codice per la protezione  dei  dati  personali»  aggiornato  con  le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28  maggio  2012,  n. 69;

Visto il decreto ministeriale n. 145/2006 «Regolamento  recante  la disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui  rientra,  nell’ambito dei servizi di chiamate di massa, il televoto;

Vista la delibera n. 8/99 del Consiglio del 27 marzo  1999  recante «Lista degli eventi di  particolare  rilevanza  per  la  societa’  da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»;

Vista la delibera n. 52/12/CIR recante «Adozione del nuovo piano di numerazione  nel  settore  delle   telecomunicazioni   e   disciplina attuativi, che modifica ed integra il piano  di  numerazione  di  cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.»;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatone approvato con delibera n. 136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni;

Visti i regolamenti per la risoluzione delle controversie  adottati da quest’Autorita’  con  le  delibere  173/07/CONS  e  352/08/CONS  e successive modifiche e integrazioni;

Visto   il   regolamento   concernente   l’organizzazione   e    il funzionamento dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni, approvato  con  delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,   e successive modifiche ed integrazioni;

Vista  la   delibera   n.   659/10/CONS,   recante   «Avvio   della consultazione pubblica in materia di  trasparenza  ed  efficacia  del servizio di televoto», pubblicata sul sito dell’Autorita’ in data  22 dicembre 2010, con avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con  la  quale  l’Autorita’  ha posto in consultazione un testo  di  regolamento  per  la  disciplina della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da motivazione   e   domande   rivolte   al   mercato   per    eventuali approfondimenti;

Vista  la  delibera  n.  38/11/CONS,  recante   «Approvazione   del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia  del  servizio  di televoto», pubblicata sul sito  dell’Autorita’  in  data  4  febbraio 2011, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32  del 10  febbraio  2011,  con  la  quale  l’Autorita’,   in   esito   alla consultazione  pubblica  di  cui  alla  delibera  n.  659/10/CONS  ha approvato in via definitiva il testo di regolamento per la disciplina della trasparenza ed efficacia del  servizio  di  televoto,  come  da allegato A alla delibera stessa;

Visto  l’art.  5,  comma  4,  dell’allegato  A  alla  delibera   n. 38/11/CONS, che  statuisce  il  divieto  di  esprimere  voti  tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e da utenze che forniscono servizi di  call center e dispone che gli operatori vigilino sull’effettiva attuazione di questo divieto, con i mezzi  a  propria  disposizione,  segnalando senza indugio all’Autorita’ eventuali anomalie;

Visto  l’art.  11,  comma  1,  dell’allegato  A  alla  delibera  n. 38/11/CONS, che dispone che i soggetti responsabili adeguino i  mezzi a propria disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche, alle disposizioni  di  cui  all’art.  5,  comma  4  con  le modalita’ attuative da definirsi in un tavolo tecnico  interoperatori dinanzi all’Autorita’;

Visti i verbali delle riunioni del tavolo tecnico di  cui  all’art. 11, comma 1, dell’allegato A alla delibera n. 38/11/CONS, tenutesi il 20 aprile e l’8 novembre 2011 ed il 31 gennaio 2012;

Preso atto delle osservazioni, delle risposte e  delle  valutazioni dei partecipanti al suddetto tavolo tecnico, nel corso  delle  citate riunioni, anche in relazione alle soluzioni avanzate dall’Autorita’;

Considerato  che  il  servizio  di   televoto,   quando   espletato attraverso   connessioni   telefoniche,   puo’   essere    realizzato esclusivamente tramite servizi di chiamate di massa di  cui  all’art. 1, comma 1, lettera n, numero 3, dell’Allegato  A  alla  delibera  n. 52/12/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) e che, nel rispetto  delle soglie di  prezzo  massimo  applicabili  al  singolo  televoto,  come indicato nel  predetto  Allegato  A,  ogni  gestore  ha  comunque  la facolta’  di  applicare  costi  inferiori,  eventualmente  fino  alla completa gratuita’, in base alla politica commerciale scelta  per  lo specifico  programma  radiotelevisivo  e  fatti  salvi  gli   accordi economici di accesso e interconnessione alle reti degli operatori per supportare il servizio stesso;

Considerato che, al fine di definire in maniera precisa le  «utenze che   forniscono   servizi   di   call   center   o   attestate    su centralini/PABX/PBX», a cui e’ vietato il  servizio  di  televoto  ai sensi dell’art. 5, comma 4 dell’Allegato A alla delibera  38/11/CONS, il tavolo tecnico ha concordato che  queste  utenze  si  possono  far coincidere con il sottoinsieme dei clienti business di  un  operatore telefonico di  accesso  da  rete  fissa,  caratterizzati  dall’essere ricompresi in una o piu’ delle seguenti classi:

i) utenti a cui  e’  stata  assegnata  numerazione  di  tipo  GNR (Gruppo  Numerazione  Ridotta)  che  rappresentano  la  preponderante maggioranza delle utenze che forniscono servizi di call center;

ii) utenti che utilizzano sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX;

iii) utenti che utilizzano  connessioni  ISDN-PRA  (Primary  Rate Access);

iv) utenti che utilizzano connessioni ISDN-BA (Basic Access), con numero di accessi base maggiore o uguale a 5;

Considerato che il possibile uso distorto  di  utenze  GNR  con  lo scopo di condizionare l’esito di importanti competizioni  basate  sul televoto ha costituito uno dei principali motivi per i  quali  questa Autorita’ ha intrapreso un’attivita’ di regolamentazione  in  materia di televoto, a tutela di tutti  quegli  utenti  che,  utilizzando  il servizio di televoto, sostengono  delle  spese  e,  pertanto,  devono poter realmente contribuire a determinare l’esito della competizione;

Ritenuto che implementare un blocco preventivo di tali utenze rende il Regolamento approvato  con  la  delibera  38/11/CONS  completo  e, soprattutto, capace di impedire, in maniera  preventiva,  efficace  e stabile nel tempo, l’utilizzo improprio delle utenze multilinea  come i centralini e i call center;

Considerato che, nel caso di voto da rete fissa, l’unica  soluzione tecnica   che   e’   stata   prospettata   dagli    operatori,    per l’implementazione del blocco,  consiste  nella  realizzazione  di  un filtraggio a livello di operatore di accesso;

Preso atto che le analisi di  fattibilita’  ad  operare  un  blocco tecnico  in  tempo  reale  (ex-ante)  del  televoto  da  utenze   che forniscono servizi di call center, o attestate su centralini/PABX/PBX condotte dagli operatori di accesso da rete fissa, hanno  evidenziato costi variabili tra 1 e 3,75 milioni di euro e tempi di realizzazione di 12 /15 mesi;

Ritenuto, quindi, che il termine di 12 mesi sia sufficiente per  la realizzazione di tale blocco;

Considerato che, nel caso degli SMS da mobile, ad ogni  scheda  SIM corrisponde di norma un’utenza contrattualizzata, ai sensi  dell’art. 5, comma 2 del Regolamento e  che,  quindi,  per  tale  tipologia  di origine del televoto sia preferibile una  reportistica  che  consenta all’Autorita’ di poter compiere verifiche, a propria discrezione o  a seguito di denuncia, circa l’eventuale presenza  di  fonti  di  invio massivo di SMS, in quanto i cartellini  di  rete  sono  in  grado  di gestire, per SMS inviato, sia l’informazione sulla cella  di  origine che la numerazione di destinazione dell’SMS;

Considerato che si riscontra sempre piu’ di frequente il ricorso  a modalita’ di televoto via internet;

Considerato  che  qualsiasi  forma  di  televoto,   non   espletata attraverso i tradizionali servizi telefonici, ma che  faccia  uso  di applicazioni internet sia di  rete  fissa  che  di  rete  mobile,  e’ sottoposta a tutte  le  prescrizioni  del  Regolamento  del  televoto approvato con delibera n.  38/11/CONS,  con  particolare  riferimento all’art. 5, che regola i criteri di validita’ del voto;

Ritenuto  di  dover  evidenziare,  con   maggior   chiarezza,   nel Regolamento l’ammissibilita’ solo delle modalita’ di televoto tramite internet che consentono il rispetto dei principi del Regolamento, ivi compresi la tracciabilita’ e  il  conteggio  dei  voti,  in  modo  da garantire che un unico utente possa esprimere,  per  ognuna  di  tali modalita’ di televoto, il numero massimo di voti previsto dall’art. 5 del Regolamento;

Preso atto che nel corso del 2011 si sono verificati vari episodi o condizioni che hanno portato alcune emittenti ad  annullare  sessioni di televoto o ad interrompere trasmissioni con  abbinati  servizi  di televoto senza che venisse nominato alcun  vincitore  della  relativa competizione;

Considerato che,  avuto  riguardo  alla  «struttura»  del  rapporto obbligatorio scaturente dal televoto, lo stesso si  sostanzia  in  un rapporto a prestazioni corrispettive, ove  a  fronte  del  «servizio» reso dall’emittente e dagli operatori telefonici  sussiste  l’obbligo del telespettatore di corrispondere un prezzo e che, pertanto, se  il servizio non viene reso per ragioni imputabili a mere e libere scelte imprenditoriali e non a caso fortuito o a causa di forza maggiore, il pagamento effettuato in anticipo dallo spettatore  risulta  privo  di idonea giustificazione costituendo, ai sensi del  codice  civile,  un possibile ingiustificato arricchimento per il gestore telefonico  ed, eventualmente, per l’emittente, per il titolare della  numerazione  e per i soggetti che gestiscono  le  piattaforme  tecnologiche  su  cui poggia  il  servizio  di  televoto  secondo   quanto   previsto   nei regolamenti contrattuali che  ne  governano  i  rispettivi  rapporti, anche, eventualmente, in materia di regresso;

Ritenuto, quindi, opportuno, ai fini di una maggiore completezza ed esaustivita’ del  Regolamento,  richiamare  in  modo  esplicito,  nel Regolamento  stesso,  l’obbligo  derivante  dall’art.  11,  comma   1 dell’allegato A alla delibera 179/03/CSP e s.m.i. secondo  il  quale: «Gli organismi di telecomunicazioni rimborsano  all’utente  le  somme erroneamente  addebitate.  Se  gli  errati  addebiti  riguardano  una pluralita’ di utenti, gli  operatori  effettuano  automaticamente  il rimborso   nei   confronti   dei    propri    clienti    informandone contestualmente  l’Autorita’,  che  puo’   stabilire   modalita’   di restituzione generalizzata nel caso di eventuali somme residue»,  per le situazioni di  interruzione  o  annullamento  del  televoto  o  di singole sessioni  in  cui  non  venga  nominato  il  vincitore  della relativa competizione;

Considerato  che  nelle   manifestazioni   a   maggiore   rilevanza mediatici, nella maggior  parte  dei  casi,  per  i  vincitori  della competizione a cui e’ abbinato il televoto, sono in  palio  somme  di denaro e contratti di varia natura (pubblicitari, discografici  etc.) e che, pertanto, procedere alla rettifica o all’annullamento  di  una graduatoria, in caso di anomalie o irregolarita’ nelle  procedure  di voto, comporta rilevanti conseguenze giuridiche di  natura  civile  e penale;

Considerato che l’Autorita’, nel caso in cui rilevi irregolarita’ o anomalie  nello  svolgimento  del  servizio  di  televoto   e   delle operazioni ad esso correlate, procede ad effettuare una  segnalazione alle autorita’ giudiziarie competenti, trasmettendo eventualmente gli atti e la documentazione acquisita, ferma  restando  la  facolta’  di applicare le eventuali sanzioni amministrative di propria competenza;    Tutto cio’ premesso ed osservato;

Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

 

Delibera:

 

Art. 1

 

 

Modifiche ed integrazioni all’allegato A

della delibera n. 38/11/CONS

 

1. All’art. 1, comma 1, lettera b):

dopo le  parole  «programmi  radiotelevisivi»  sono  aggiunte  le parole «con qualsiasi mezzo diffusi,»;

le parole «, realizzato tipicamente tramite servizi  di  chiamate di  massa  di  cui  all’art.  1,  comma  1,  lettera  1,  numero   3, dell’allegato A alla delibera 26/08/CIR» sono sostituite dalle parole «. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera n, numero 3 dell’allegato A alla delibera 52/12/CIR (Piano di Numerazione Nazionale) il televoto, quando realizzato attraverso servizi telefonici, e’ ricompreso tra  i cd. servizi di chiamate di massa e, pertanto, ai sensi dell’art.  20, comma 1 e dell’art. 22, comma 1 del Piano di  Numerazione  Nazionale, possono essere utilizzate esclusivamente numerazioni di tipo:

894, nel caso di chiamate da rete fissa;

47, nel caso di invio di SMS».

2. Dopo l’art. 1, comma 1, lettera f) e’ aggiunta la seguente nuova definizione:

«g) “utenze che forniscono servizi di call center o attestate  su centralini/PABX/PBX”: i clienti di un operatore telefonico di accesso da rete fissa, caratterizzati dall’essere ricompresi in  una  o  piu’ delle seguenti classi:

i) utenti a cui e’ stata assegnata numerazione di tipo GNR;

ii) utenti che utilizzano sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX;

iii) utenti che utilizzano connessioni ISDN-PRA  (Primary  Rate Access);

iv) utenti che utilizzano connessioni ISDN-BA  (Basic  Access), con numero di accessi base maggiore o uguale a 5.».

3. All’art. 5, comma 1, le parole «Il  voto  puo’  essere  espresso tramite»  sono  sostituite  dalle  parole   «Le   emittenti   possono realizzare il servizio di televoto sia attraverso servizi  telefonici tradizionali (telefonate, SMS), sia attraverso applicazioni internet. Nel caso di televoto attraverso servizi telefonici, possono esprimere il voto».

4. Dopo l’art. 5, comma 1, e’ inserito il seguente comma 1-bis:

«Il televoto reso mediante applicazioni internet deve  rispettare i principi di cui al comma 1, del presente articolo.  In  particolare tali  applicazioni  internet   devono   garantire   l’identificazione dell’utente votante e la tracciabilita’  dei  voti,  a  garanzia  del rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del  presente articolo.».

5. All’art. 5,  comma  2,  le  parole  «,  singola  o  multipla,  o indirizzo» sono sostituite dalle parole «diversa  da  quelle  di  cui all’art. 1, comma 1, lettera g) e per ciascuna modalita’ di  televoto tramite internet».

6. All’art. 5, comma 4, le parole «ne’  da  utenze  che  forniscono servizi di call center » sono sostituite dalle parole  «e  da  utenze che   forniscono   servizi   di   call   center   o   attestate    su centralini/PABX/PBX, come definite all’art. 1, comma 1, lettera g)».

7. Dopo l’art. 5, comma 4, e’ inserito il seguente comma 4-bis:

«Gli operatori di accesso da rete  fissa  che  intendono  offrire servizi di televoto adeguano i propri sistemi e la  propria  rete  in modo da impedire l’accesso a tali servizi ai propri clienti  titolari di utenze di cui all’art. 1, comma 1, lettera g).».

8. All’art. 6, comma 1,  le  parole  «della  delibera  26/08/CIR  e successive modifiche e integrazioni»  sono  sostituite  dalle  parole «dell’allegato A alla delibera 52/12/CIR».

9. Dopo l’art. 6 comma 4, e’ inserito il seguente comma 4-bis:

«Fermo restando quanto  previsto  nei  regolamenti  contrattuali, anche eventualmente in materia di regresso, tra  emittente,  titolare della numerazione, operatori di accesso e soggetti che gestiscono  le piattaforme tecnologiche attraverso le quali e’ erogato  il  servizio di televoto,  in  caso  di  annullamento  o  sospensione  di  singole sessioni o dell’intero servizio di televoto per ragioni non derivanti da caso fortuito o da forza maggiore,  senza  che  siano  definiti  i risultati delle competizioni per  le  quali  e’  stato  chiesto  agli utenti di esprimere la loro preferenza, il prezzo dei  voti  espressi fino al momento dell’annullamento o sospensione, ai  sensi  dell’art. 11, comma 1,  della  delibera  179/03/CSP,  deve  essere  interamente rimborsato agli utenti.»

10. All’art. 7, comma 1, le parole  «delibera  n.  26/08/CIR»  sono sostituite dalle parole «delibera n. 52/12/CIR».

11. Nell’art. 10, comma 1  le  parole  «e,  in  caso  di  accertata violazione, puo’ pretendere la rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date  nel  corso  delle  trasmissioni  ad  esso abbinate, nonche’ un nuovo conteggio dei voti pervenuti, la rettifica dei  risultati  della  competizione   o,   nei   casi   piu’   gravi, l’annullamento dei risultati della stessa» sono eliminate.

12. Nell’art. 10, comma 2 le parole «ivi compresi, ove del caso,  i dati previsti dall’art. 123, comma  6,  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196» sono eliminate.

13. L’art. 11, comma 1, e’ sostituito dal seguente:

«I  soggetti  responsabili  adeguano  i   propri   sistemi   alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4-bis, entro 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente regolamento».

14. Nell’art. 11, comma 2, dopo la parola «locale» sono aggiunte le parole «, nonche’ a servizi di televoto  espletati  attraverso  altri sistemi di comunicazione».

 

 

Art. 2

 

 

Disposizioni finali

 

1.  Il  presente  provvedimento  e’   pubblicato   nel   sito   web dell’Autorita’, unitamente al testo dell’Allegato A alla delibera  n. 38/11/CONS come integrato e modificato dal presente provvedimento. Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 4 ottobre 2012

 

Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Posteraro