Deliberazione 6 agosto 2002 recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale confermativo sulla legge regionale recante: “Disciplina della forma di governo della regione, dell’elezione del consiglio regionale, nonche’ dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello statuto” indetto nella regione Friuli-Venezia Giulia per il giorno 29 settembre 2002″ (Deliberazione n. 164/02/CSP).

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 6 agosto 2002

Disposizioni   di    attuazione   della   disciplina   in   materia  di comunicazione   politica   e  di   parita’  di  accesso  ai  mezzi  di informazione   relative  alla  campagna  per  il  referendum regionale confermativo  sulla  legge regionale recante: “Disciplina della forma   di  governo  della  regione,  dell’elezione  del consiglio regionale, nonche’  dei  referendum  regionali  e dell’iniziativa popolare delle  leggi,  ai  sensi dell’art. 12, comma 2, dello statuto” indetto nella regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  il  giorno   29  settembre 2002.  (Deliberazione n. 164/02/CSP).

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2002)

TITOLO I
Disposizioni generali

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 Nella   riunione   della  Commissione per i servizi e i prodotti del 6 agosto 2002;

Visto  l’art.   1,  comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997,  n.   249,  recante  “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie   nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

Vista  la   legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la  parita’   di  accesso ai mezzi di informazione durante le campagne  elettorali e referendarie per la comunicazione politica”;

Visto  lo   statuto  speciale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, approvato    con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,   n.  1,  e modificato  con  legge  costituzionale  31   gennaio  2001, n. 2, e in particolare l’art. 12, commi 4 e 5;

Vista  la   legge  regionale 27 novembre 2001, n. 29, recante “Norme sul referendum confermativo previsto dall’art. 12, commi 4 e 5, dello  statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia”;

Rilavato   che,  con  decreto  del Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 225 del 29 luglio 2002, e’ stato indetto per  il   giorno  di  domenica  29  settembre  2002 il referendum regionale confermativo sulla legge regionale recante “Disciplina della forma di governo della regione, dell’elezione del consiglio regionale, nonche’ dei   referendum  regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello statuto”;

Effettuate   le  consultazioni  con  la commissione parlamentare per l’indirizzo   generale  e  la  vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita  la   relazione  del  commissario,  dott.  Giuseppe Sangiorgi, relatore   ai   sensi   dell’art.   32   del  regolamento  concernente  l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

1.   Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge  22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai  mezzi  di   informazione  durante  la  campagna  per il referendum regionale  confermativo  sulla  legge  regionale  recante “Disciplina   della  forma  di  governo  della regione, dell’elezione del Consiglio regionale,   nonche’   dei  referendum   regionali   dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello Statuto”, indetto nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il giorno 29  settembre  2002,  al  fine  di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita’ e parita’ di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1.   Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a)   il comitato promotore del quesito referendario;

b)   le   forze  politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio    regionale   o   che   siano    presenti   con  almeno  due  rappresentanti  al   Parlamento  europeo  o  in  uno  dei due rami del Parlamento nazionale;

c)   i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque  denominati,   rappresentativi  di forze sociali e politiche, diverse  da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera b), che abbiano  un  interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile  anche  sulla   base  dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi   devono    essersi  costituiti  entro  dieci  giorni  dalla   pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2.      Entro  lo  stesso  termine  di  dieci   giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota  al  Comitato  regionale  per  le   comunicazioni, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole  o  contraria  al   quesito  referendario,  al  fine  della partecipazione    ai  programmi  di  comunicazione  politica  e   della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

 

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA
IN CAMPAGNA REFERENDARIA

 Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

 1.    Nel  periodo  intercorrente  tra la data di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica    italiana   del   presente  provvedimento  e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi  che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale  che  diffonda  le  proprie   trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia  dedica  alla   comunicazione  politica sui temi del referendum  confermativo,   nelle forme previste dall’art. 4, comma 1, della legge 22  febbraio   2000,  n.  28,  sono  ripartiti  in misura uguale tra i   favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2.      L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di  voto  non  pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri  soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel corso della trasmissione e’ fatta esplicita menzione   delle predette assenze.

3.   Ai   programmi di comunicazione politica sui temi del referendum non  possono   prendere  parte  persone  che  risultino  candidate   in  competizioni  elettorali  in  corso  e  a   tali  competizioni  non e’ comunque   consentito,    nel  corso  dei  programmi  medesimi,  alcun   riferimento.

4.   Le   trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle  emittenti  televisive  all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e  le  ore  24,00  e  dalle   emittenti radiofoniche all’interno della  fascia  oraria   compresa  tra  le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo.  I   calendari   delle   predette   trasmissioni    sono tempestivamente   comunicati   al  Comitato   regionale  per  le comunicazioni,  che  ne  informa   l’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni.  Ove   possibile,  tali  trasmissioni  sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI
IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 4
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1.    Nel  periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche  e  televisive  private locali che diffondono le proprie   trasmissioni  nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione   delle  posizioni  favorevoli  o  contrarie  al quesito referendario,  hanno  altresi’  la facolta’ di diffondere ai medesimi  fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2.   Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell’ambito della  medesima  settimana  a   quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3.   Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per  messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta  per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 5.
Modalita’ di trasmissione
dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1.    Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all’art.  4,   comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite   sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a)   il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto  all’art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parita’ di condizioni  tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b)   i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una  durata   sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta  del   richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti televisive   e   fra  trenta  e  novanta   secondi  per  le  emittenti radiofoniche;

c)   i   messaggi  non  possono  interrompere  altri programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno   una    autonoma   collocazione   nella programmazione  e   sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei   contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori  sono   collocati  uno  per  ciascuna delle seguenti fasce orarie,   progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 – 19,59;  seconda   fascia  12,00  –  14,59; terza fascia 21,00 – 23,59; quarta fascia 07,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta fascia  09,00  –  11,59.   I  messaggi  trasmessi  in ciascun contenitore sono almeno   due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti  favorevoli   e  quelli  contrari  al quesito referendario. A tal fine, qualora   il  numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di  voto   sia  diverso,  l’assegnazione  degli  spazi  ai   soggetti  piu’ numerosi  avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni  caso  i  limiti di cui alla lettera d). L’eventuale mancanza di  messaggi  a  sostegno  di  una  delle  due   indicazioni  di  voto non pregiudica,  in  ogni  caso,   la  trasmissione  di  quelli a sostegno  dell’indicazione   opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d)   i   messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e)   nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f)    ogni  messaggio  reca  la  dicitura  “messaggio   autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.
Modalita’   di  trasmissione
dei  messaggi  politici  autogestiti  a pagamento

1.    Per  la  trasmissione  dei  messaggi  politici   autogestiti  a pagamento  le  emittenti  di  cui   all’art.  4, comma 1, osservano le  seguenti   modalita’,    stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a)   i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una  durata   sufficiente  alla  motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta  del   richiedente,  fra  uno  e  tre  minuti  per le emittenti  televisive   e   fra  trenta  e   novanta  secondi  per  le  emittenti radiofoniche;

b)   i messaggi non possono interrompere altri programmi ne’ essere interrotti,  hanno   una  autonoma collocazione nella programmazione e  sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni  giornata  di   programmazione,  distinti  da  quelli dedicati ai  messaggi a titolo gratuito;

c)   i   messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d)   nessun soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e)   ogni  messaggio  reca  la  dicitura  “messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto politico committente.

 Art. 7.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

 1.      Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di   trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si    avvalgono   della   facolta’  di   diffondere  messaggi  politici autogestiti a pagamento:

a)      rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel   comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente,    di   cui  viene  indicato  l’indirizzo,   il  numero  telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,  concernente  la  trasmissione  dei   messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard  tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

b)      inviano,  anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per le comunicazioni,  che  ne  informa  sinteticamente  l’Autorita’   per le garanzie  nelle  comunicazioni,  il documento di cui alla lettera a), nonche’,  possibilmente  con  almeno  cinque giorni di anticipo, ogni  variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2.   A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica,  i  soggetti  politici  interessati  a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle  emittenti   e al  Comitato  regionale  per  le comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie   richieste,   indicando   il   proprio  responsabile  per  il  referendum, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 8.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1.      L’Autorita’  per  le  garanzie   nelle  comunicazioni approva la proposta  del  Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della  fissazione  del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da  ripartire  tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle  risorse  disponibili  previste  dall’art.   1,  comma 3, del decreto 3 aprile  2002  del  Ministro   delle  comunicazioni, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 9.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1.   La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti  per   il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede  del  Comitato   regionale  per  le  comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2.   La   collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del Comitato,   secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun   contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Capo IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 10
Programmi di informazione

1.   A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data  di  chiusura  della   campagna  referendaria,  al fine di garantire la parita’     di   trattamento,   l’obiettivita’,    la   completezza   e  l’imparzialita’   dell’informazione,  nei programmi radiotelevisivi di informazione,   riconducibili  alla  responsabilita’  di una specifica   testata  giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema   oggetto  del  referendum,  le  posizioni  dei   diversi soggetti  politici  impegnati  a  favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate   in   modo  corretto   e  obiettivo.  Resta  salva  per l’emittente    la  liberta’  di  commento  e  di   critica,  in  chiara distinzione tra informazione e opinione.

2.    Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma   1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,    diversa  da  quelle di comunicazione  politica  e   dai  messaggi  politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche   in  forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al   referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono   attenersi  ad un comportamento tale da non influenzare, anche  in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

 

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11
Imprese radiofoniche e partiti politici

1.   In   conformita’  a  quanto  disposto dall’art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo    del   presente  titolo  non  si  applicano   alle  imprese  di radiodiffusione  sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un  partito  politico  rappresentato  in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per  tali  imprese  e’  comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2.   I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per  le   garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a   qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

1.   Le   emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare   le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno   della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni  dei   programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di   violazione  di  disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28,   ovvero   di   quelle   emanate  dalla   Commissione  parlamentare  per l’indirizzo  generale  e   la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o  recate dal presente provvedimento.

 

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi
politici elettorali su quotidiani e periodici

 1.      Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e   periodici  che  intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima  delle  votazioni,  nelle  forme  ammesse   dall’art. 7, comma 2, della legge  22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi  al  referendum  sono  tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi  attraverso  un  apposito   comunicato  pubblicato  sulla stessa  testata  interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.  Per  la  stampa   periodica  si  tiene  conto  della data di effettiva   distribuzione,  desumibile  dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo   e  non  di  quella  di  copertina.  Ove  in   ragione della  periodicita’  della  testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa  nel  termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione  dei  messaggi  non  potra’  avere   inizio che dal numero successivo a quello  recante  la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che  il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi  di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2.   Il   comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,   sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve   precisare  le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo e il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e’  depositato   un   documento  analitico,   consultabile  su  richiesta, concernente:

a)   le   condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo   giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b)   le   tariffe  per  l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni  di gratuita’;

c)    ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od   elemento tecnico rilevante  per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la  definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3.      Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali  relativi al referendum le  condizioni  di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4.    Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate  per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5.    Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali   intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le   testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi   distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.

6.   La   pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce   condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi   politici  elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’   avere  inizio dal secondo giorno  successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.
Pubblicazione   di  messaggi
politici  elettorali  su  quotidiani  e periodici

1.   I messaggi politici elettorali di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio  2000,   n.  28,  devono essere riconoscibili, anche mediante  specifica   impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’   uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura  “messaggio   politico  referendario”  con  l’indicazione  del soggetto politico committente.

2.    Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle   elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000,  n. 28.

Art. 15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1.   Le   disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,   di messaggi  politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso  in  condizioni  di  parita’  ai   relativi  spazi non si applicano  agli  organi  ufficiali   di stampa dei partiti e movimenti politici   e   alle   stampe  dei  soggetti  politici  interessati  al   referendum di cui all’art. 2, comma 1.

2.   Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano   o periodico che risulta registrato come tale ai  sensi  dell’art.   5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi   indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3.   I   partiti  e  i  movimenti  politici  e  i   soggetti  politici interessati  al  referendum  sono   tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’  per  le   garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e  dei  movimenti  politici,  nonche’   le  stampe  di  soggetti politici interessati al referendum.

 TITOLO IV
Sondaggi politici ed elettorali

Art. 16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1.    Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque    diffondere   i  risultati,  anche  parziali,   di  sondaggi demoscopici  sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici  e  di  voto  degli  elettori,  anche   se  tali  sondaggi  sono  stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata,  altresi’, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti  in  modo  sistematico   a  determinate  categorie di soggetti  perche’ esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2.    Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati   dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente   corredata  da  una  “nota informativa”  che  ne   costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a)   il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b)   il committente e l’acquirente del sondaggio;

c)   i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se  si  tratta   di  “sondaggio  rappresentativo”  o di “sondaggio non   rappresentativo”;

d)   il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e)   il    numero  delle  persone  interpellate  e  l’universo   di riferimento;

f)   il   testo  integrale  delle  domande  rivolte  o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g)   la   percentuale  delle  persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h)   la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.

3.   I   sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto   se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella  loro   integralita’  e  corredati  della  “nota informativa” di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del   Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it  ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4.   In   caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata  con apposito riquadro.

5.   In   caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione   televisiva,  la  “nota  informativa” di cui al comma 2   viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e   appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6.   In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 TITOLO V
Vigilanza e sanzioni

Art. 17.
Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1.   Il   Comitato regionale per le comunicazioni assolve nell’ambito territoriale   di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7,  8 e 9, i seguenti compiti:

a)   di   vigilanza  sulla  corretta  e uniforme applicazione della legislazione  vigente  e  del  presente  provvedimento da parte delle  emittenti   locali,   nonche’   delle   disposizioni  dettate  per  la concessionaria  del   servizio pubblico dalla Commissione parlamentare  per  l’indirizzo   generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b)   di   accertamento  delle  eventuali violazioni, trasmettendo i relativi   atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte   all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.
Procedimenti sanzionatori

1.   Le   violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,   nonche’ di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per  l’indirizzo   generale  e  la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate    con   il   presente   atto,   sono    perseguite   d’ufficio  dall’Autorita’,   al  fine  dell’adozione  dei  provvedimenti previsti dall’art.    10   della  medesima  legge.  Ciascun  soggetto   politico interessato puo’ comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2.   La   denuncia  delle  violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata,   anche  a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati  dall’art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3.   La   denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione   comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4.   La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente   e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e   del  giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,   di  data  e  orario  della  trasmissione,  ovvero   di  data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.

5.      L’Autorita’  per  le  garanzie   nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti  emittenti   radiotelevisive    nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,   mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale  fine,    del   nucleo   della  Guardia  di  finanza   istituito  presso l’Autorita’ stessa.

6.   I   procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono    istruiti   sommariamente   dal   Comitato    regionale  per  le  comunicazioni, che formula le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 8.

7.   Il   gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta    la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di   emittenti  radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni   di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le   dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle   registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse   agli  uffici del competente  Comitato  di  cui  al   comma 6, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo    telefax,  all’Autorita’  per  le  garanzie   nelle comunicazioni.

8.   Il   Comitato  di  cui  al  comma  6  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente   gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere  dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge   mediante  immediato  ripristino  dell’equilibrio  nell’accesso   ai  mezzi di comunicazione   politica,  secondo le modalita’ di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 10 della  legge  22  febbraio   2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti  e  supporti   acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di   accertamento,   redatto,  ove  necessario,  in   cooperazione  con  il competente  gruppo  della  Guardia   di  finanza, all’Autorita’ per le  garanzie  nelle   comunicazioni,  che  provvede  nel termine di cui al comma  2   del  precitato  art.  10, decorrente dalla data di deposito presso    gli   uffici   del   Dipartimento    garanzie  e  contenzioso dell’Autorita’ medesima.

9.   In    ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al   comma  6  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le  attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10.  Il   competente  ispettorato  territoriale  del Ministero delle comunicazioni  collabora,  a richiesta, con il Comitato regionale per  le comunicazioni.

11.      L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma  31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il  presente   provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale dell’Autorita’   per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it.

Roma, 6 agosto 2002

Il presidente: Cheli