Deliberazione 6 novembre 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni “Misura e modalita’ di versamento del contributo dovuto all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, per l’anno 2015.” (Delibera n. 567/14/CONS)

 

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 6 novembre 2014

 

 

Misura e modalita’ di versamento del contributo dovuto  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, per l’anno  2015.  (Delibera  n. 567/14/CONS).

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2015)

 

 

L’Autorità

 

Nella sua riunione di Consiglio del 6 novembre 2014;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita’.

Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei  servizi  di  pubblica utilita’» e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva n.  2002/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 7 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  normativo comune per le reti ed i servizi di  comunicazione  elettronica,  come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge finanziaria 2006)» e, in  particolare,  il  suo  art.  1,  comma  65, secondo cui «[a] decorrere dall’anno 2007 le spese  di  funzionamento […] dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni  […]  sono finanziate dal mercato di competenza, per la  parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio dello  Stato,  secondo  modalita’ previste  dalla  normativa  vigente  ed  entita’   di   contribuzione determinate con propria  deliberazione  da  ciascuna  Autorita’,  nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate  direttamente alle medesime  Autorita’  […]»  nonche’  il  successivo  comma  66, secondo cui l’Autorita’ ha il potere di adottare le variazioni  della misura e delle modalita’ della contribuzione «nel limite massimo  del 2  per  mille  dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio   approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Considerato che l’Autorita’ svolge competenze riferite a piu’ di un mercato e che pertanto  al  suo  finanziamento  partecipano  soggetti operanti in mercati anche diversi;

Considerato, in particolare, che l’Autorita’ svolge, tra le  altre, le competenze della Autorita’  nazionale  di  regolamentazione  (ANR) previste dal quadro europeo  delle  comunicazioni  elettroniche,  con riferimento al mercato dei soggetti di cui all’art. 12  della  citata direttiva 2002/20/CE;

Considerato che, per tale mercato, lo  stesso  art.  12  detta  una specifica disciplina in tema di finanziamento dei costi della  ANR  e dei diritti amministrativi che possono essere imposti ai soggetti ivi operanti;

Ritenuto, pertanto, che, con riferimento al mercato dei soggetti di cui all’art. 12 della  citata  direttiva  2002/20/CE,  la  disciplina generale sul finanziamento dell’Autorita’ di cui  alla  citata  legge finanziaria 2006 debba essere attuata nel  rispetto  della  specifica disciplina prevista dallo stesso art. 12;

Considerato,  infatti,  che  la  Corte  di  giustizia   dell’Unione europea, con la  sentenza  del  18  luglio  2013,  cause  riunite  da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, ha ritenuto il  sistema di finanziamento dell’Autorita’ compatibile con il diritto europeo  a condizione che  lo  stesso  assicuri  il  rispetto  delle  previsioni contenute nel citato art. 12;

Ricordato, in particolare, che la Corte  ha  infatti  espressamente affermato che «[…] l’art. 12 della  direttiva  autorizzazioni  deve essere interpretato nel senso che esso non osta  alla  disciplina  di uno Stato membro,  come  quella  di  cui  trattasi  nei  procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che  prestano  servizi  o reti di comunicazione elettronica sono tenute a  versare  un  diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’ANR e non finanziati dallo Stato, il cui importo e’ determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto  sia esclusivamente  destinato  alla  copertura  di  costi  relativi  alle attivita’  menzionate  al  paragrafo   1,   lettera   a),   di   tale disposizione, che la totalita’ dei ricavi ottenuti a titolo di  detto diritto non superi i costi complessivi relativi a  tali  attivita’  e che lo stesso diritto  sia  imposto  alle  singole  imprese  in  modo proporzionato, obiettivo e trasparente […]»;

Visto l’art. 12, della direttiva n. 2002/20/CE,  il  quale  dispone che:

(paragrafo 1) «I diritti amministrativi imposti alle imprese  che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale  o  che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso […]:

a) coprono complessivamente i  soli  costi  amministrativi  che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione  del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici […] che  possono  comprendere  i  costi  di  cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione  di  analisi di mercato, di sorveglianza del  rispetto  delle  disposizioni  e  di altri controlli di mercato, nonche’ di preparazione e di applicazione del  diritto  derivato  e  delle  decisioni   amministrative,   quali decisioni in materia di accesso e interconnessione»;

b) sono imposti alle  singole imprese  in  modo  proporzionato, obiettivo  e  trasparente  che  minimizzi  i   costi   amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

(paragrafo 2) «Le autorita’  nazionali  di  regolamentazione  che impongono il  pagamento  di  diritti  amministrativi  sono  tenute  a pubblicare un rendiconto annuo  dei  propri  costi  amministrativi  e dell’importo  complessivo  dei  diritti  riscossi.  Alla  luce  delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

Visto inoltre l’art. 2,  paragrafo  2,  lettera  a),  della  stessa direttiva  2002/20/CE,  ai  sensi  del  quale  «per   “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura  di  reti  o  di  servizi  di comunicazione elettronica e  stabilisce  obblighi  specifici  per  il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti  di  comunicazione  elettronica,  conformemente  alla   presente direttiva»;

Considerato che la corretta attuazione del sistema di finanziamento di cui alla direttiva 2002/20/CE ha implicato la disapplicazione,  in via  amministrativa,  da  parte  dell’Autorita’  della  proroga   del meccanismo di trasferimento di cui all’art. 2, comma 241, della legge n. 191 del 2009, quest’ultima successivamente disapplicata anche  dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sentenze  numeri 2528, 2530, 2533, 2534 e 2542 del 5 marzo 2014;

Considerato che, di conseguenza, con  il  contributo  riscosso  dai soggetti di cui al citato art. 12 non possono  essere  finanziate  le spese di funzionamento di altre Autorita’ diverse da quella  preposta al settore delle comunicazioni elettroniche, e  che  pertanto  questa amministrazione  si  e’  gia’  attivata  per  recuperare   le   somme inizialmente versate all’Autorita’ garante per la  concorrenza  e  il mercato, al Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  alla Commissione di garanzia dell’attuazione della  legge  sullo  sciopero nei servizi pubblici;

Ritenuto, dunque, che, con riferimento al mercato dei  soggetti  di cui all’art. 12 della citata direttiva, la  corretta  attuazione  del sistema di  finanziamento  dell’Autorita’  esige  il  rispetto  delle condizioni  derivanti  dalla  stessa   norma,   secondo   consolidato orientamento della  Corte  di  giustizia,  in  base  alle  quali,  in sintesi:

1) i costi finanziabili dai soggetti di quel mercato sono  soltanto quelli necessari allo  svolgimento  delle attivita’  elencate  nella medesima norma, che coincidono con il complesso di tutte le attivita’ che la ANR e’ chiamata a svolgere in base al quadro normativo, e  

2)  le  modalita’  di  imposizione  del  contributo  devono  essere proporzionate, obiettive e trasparenti;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente,  alla  copertura dei costi derivanti dallo  svolgimento  delle competenze  attribuite all’Autorita’ nel settore postale deve provvedersi con  lo  specifico contributo di cui all’art.  2,  comma  14,  lettera  b)  del  decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, come modificato  dal  decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Considerato che la stima dei costi amministrativi che  l’Autorita’, per l’anno 2015, dovra’ finanziare  attraverso  il  contributo  degli operatori  per  sostenere  le  attivita’  relative  ai   mercati   di competenza, ad esclusione di quello postale, e’ pari a  64,9  milioni di euro, di cui 41,5 milioni di euro per le attivita’ di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE e 23,4 milioni di euro per le attivita’ relative   agli   altri   mercati   di   competenza    dell’Autorita’ (radio-televisione, editoria, pubblicita’, ecc.);

Ritenuto  conseguentemente  opportuno,  in  un’ottica  di   massima trasparenza dell’azione amministrativa, introdurre, per l’anno  2015, modalita’ di contribuzione  differenziate,  tali  da  dare  immediata evidenza della specifica incidenza del mercato ove operano i soggetti di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE rispetto alla stima del fabbisogno complessivo per la copertura delle spese finanziabili  con il contributo di cui all’art. 1,  commi  65  e  66,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato, inoltre, che alla sopra indicata stima del  fabbisogno per lo svolgimento delle attivita’ di cui all’art.  12  della  citata direttiva 2002/20/CE vanno apportate, ai sensi del  paragrafo  2,  le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto  relativo all’anno  2013,  dal  quale  risulta  che  l’insieme   dei   soggetti contemplati nel medesimo  art.  12  ha  complessivamente  versato,  a fronte dei  costi  amministrativi  dell’Autorita’  attribuibili,  una somma eccedente per un importo pari a 4,53 milioni di euro;

Ritenuto  conseguentemente  di  dover  modificare  la   stima   del fabbisogno  per  l’anno  2015,  necessario  allo  svolgimento   delle attivita’ elencate al paragrafo 1 del medesimo art. 12, di un importo equivalente all’eccedenza conseguita, relativamente all’esercizio  di bilancio 2013, pari a 4,53 milioni di euro, con l’effetto di  ridurre a 37 milioni di euro l’entita’ del fabbisogno da  imputare  ai  costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 12;  

Ritenuto dunque di dover adottare, sulla  base  di  tali  stime  di fabbisogno,  la  deliberazione  sulla  misura   della   contribuzione (aliquota contributiva) e sulle  relative  modalita’  di  versamento all’Autorita’ per  l’anno  2015,  da  sottoporre  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’ultimo  periodo  del  comma  65 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che le predette stime di  fabbisogno  differenziate  si riferiscono, altresi’, ad attivita’ relative a mercati di  competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che,  per  l’effetto, e’ necessario stabilire differenti aliquote contributive;  

Considerato inoltre, con  specifica  attenzione  al  profilo  della necessaria  proporzionalita’  nella  ripartizione  del  finanziamento dell’Autorita’  tra  i  soggetti  obbligati,   che   sia   essenziale assicurare modalita’ semplici ed univoche per il calcolo  della  base imponibile della contribuzione, affinche’ essa risulti effettivamente correlata alle sole dimensioni della singola impresa;

Considerato, altresi’, che un criterio semplice ed univoco  per  la determinazione della base imponibile della contribuzione consente una adeguata pianificazione delle entrate,  una  maggiore  efficienza  ed economicita’ nell’attivita’ di accertamento e riscossione  e  riduce, al  contempo,  gli  adempimenti  informativi  posti  a   carico   dei contribuenti;

Ritenuto, pertanto, in linea con la scelta gia’ adottata per l’anno 2014, di individuare quale base imponibile per  l’applicazione  della aliquota contributiva, in linea con le testuali previsioni  dell’art. 1, commi 65 e 66, della citata legge finanziaria 2006,  il  complesso dei ricavi risultanti dal  bilancio  approvato  precedentemente  alla adozione  della  delibera  che  determina  misura  e  modalita’   del contributo per l’anno 2015, coincidenti con  la  voce  A1  del  conto economico, o voce corrispondente per  i  bilanci  redatti  secondo  i principi contabili internazionali;

Considerato, peraltro, che un criterio di contribuzione basato  sui «ricavi lordi» appare, come rilevato dalla stessa Corte di  giustizia nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa  C-284/10,  punto 31), «obiettivo, trasparente e non  discriminatorio»  e,  oltretutto, «non  privo  di  relazione  con  i  costi  sostenuti   dall’autorita’ nazionale competente»;  

Considerato  conseguentemente  che,  per  assicurare   il   gettito complessivo  necessario  a   coprire   i   costi   di   funzionamento dell’Autorita’, l’aliquota contributiva per l’anno 2015 e’ fissata:

a) per i soggetti di cui all’art. 12  della  direttiva  2002/20/CE, sulla base di un fabbisogno stimato pari a 37 milioni di euro,  nella misura  del  1,15  per  mille  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio approvato precedentemente  alla  adozione  della  presente  delibera, coincidenti con la voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

b) per le imprese operanti nei restanti mercati, sulla base  di  un fabbisogno stimato pari a 23,4 milioni di euro, nella  misura  del  2 per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato precedentemente alla adozione della  presente  delibera,  coincidenti con la voce A1 del conto  economico,  o  voce  corrispondente  per  i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali;

Ritenuto  inoltre  di   confermare   per   l’anno   2015   la   non assoggettabilita’ al contributo dei soggetti il  cui  imponibile  sia pari o inferiore a euro 500.000,00, in considerazione di  ragioni  di economicita’ delle attivita’ amministrative inerenti all’applicazione del prelievo, nonche’ per le imprese che versano in  stato  di  crisi avendo attivita’ sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette  a procedure concorsuali e per le imprese che  hanno  iniziato  la  loro attivita’ nel 2014;

Ritenuto  infine  che,  nel  caso  di  rapporti  di   controllo   o collegamento di cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di societa’ sottoposte ad attivita’ di direzione e coordinamento di  cui all’art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna societa’ debba  versare  un autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio bilancio  e  che,  per   agevolare   le   verifiche   di   competenza dell’Autorita’  sulla  esattezza  della  contribuzione  versata,   la societa’ capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella  propria dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette societa’;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione  illustrativa  del  commissario  Antonio  Preto, relatore  ai  sensi  dell’art.   31   del   regolamento   concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti esercenti attivita’ che  rientrano  nelle  competenze attribuite dalla normativa  vigente  all’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  e con le modalita’ disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero di societa’ sottoposte ad attivita’ di direzione e coordinamento di cui all’art.  2497  del  codice  civile, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo  gruppo, ciascuna societa’ esercente le attivita’ di cui al comma 1 e’  tenuta a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita’ disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti  il  cui imponibile sia pari o inferiore a euro  500.000,00,  le  imprese  che versano in stato di crisi avendo attivita’ sospesa, in  liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure  concorsuali  e  le  imprese  che hanno iniziato la loro attivita’ nell’anno 2014.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. Per l’anno 2015, ai fini della contribuzione di cui  all’art.  1 sono previste due diverse aliquote, una per il mercato  dei  soggetti di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE, l’altra per i soggetti operanti nei restanti mercati.

2. Per i soggetti di cui all’art. 12 della direttiva 2002/20/CE, la contribuzione e’ fissata in misura pari al 1,15 per mille dei  ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per  i bilanci  redatti  secondo  i   principi   contabili   internazionali, risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima  dell’adozione  della presente delibera.

3. Per le imprese operanti nei restanti mercati,  la  contribuzione e’ fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla  voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci  redatti secondo i principi contabili internazionali,  risultanti  dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano  il contributo  sull’ammontare  dei  ricavi   delle   vendite   e   delle prestazioni applicando l’aliquota di cui  al  comma  precedente  alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Art. 3

Termini e modalita’ di versamento

1. Il versamento del contributo  di  cui  all’art.  1  deve  essere eseguito entro  il  1°  aprile  2015,  sul  conto  corrente  bancario intestato all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni che sara’ pubblicato sul sito istituzionale a partire dal 15 gennaio 2015.  

2.  In  caso  di  mancato  o  parziale  pagamento  del  contributo, l’Autorita’  adotta  le  piu’  opportune  misure  atte  al   recupero dell’importo non versato, anche attraverso  la  riscossione  coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla  scadenza  del  termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute  ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° aprile 2015 i  soggetti  tenuti  al  versamento  del contributo di cui all’art. 1 dichiarano all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni i dati  anagrafici  ed  economici  richiesti  nel modello telematico all’uopo predisposto e  pubblicato  sul  sito  web dell’Autorita’,   dando   contestualmente    notizia    dell’avvenuto versamento.

2.  Fermo  restando  l’obbligo   di   comunicazione   dell’avvenuto versamento in capo a ciascuna societa’ contribuente, nei casi di  cui all’art.  1,  comma  2,  la  societa’  capogruppo,  nel  rendere   la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo  dettagliato il contributo versato da ciascuna societa’ tenuta alla contribuzione, a qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa  controllata  o coordinata.

3. Le dichiarazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  devono  essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente  il  modello  di cui al precedente comma.

4. La mancata o tardiva dichiarazione  nonche’  l’indicazione,  nel modello  telematico,  di  dati  non  rispondenti  al  vero,  comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell’art. 1,  comma  65,  secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e’  sottoposta,  per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  sito  web dell’Autorita’.

Roma, 6 novembre 2014

Il presidente: Cardani

Il commissario relatore: Preto