Deliberazione 6 ottobre 2004 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante “Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 (Deliberazione n. 250/04/CSP)”

 

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 2004

Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 (Deliberazione n. 250/04/CSP)

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 2004)

 

L’AUTORITA’

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 ottobre 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e in particolare l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la  regolazione dei servizi  di   pubblica utilita’. Istituzione  delle  Autorita’  di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;

Vista  la  direttiva  del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE  del 30 giugno 1997;

Vista la legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», e successive modificazioni;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico  e privato»;

Vista la legge  5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione  europea sulla  televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n.408, recante «Disposizioni urgenti in materia di pubblicita’ radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n.581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n.323,recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, recante «Disposizioni urgenti in materia  di esercizio  dell’attivita’ radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante «Differimento di termini  previsti  dalla legge  31 luglio   1997,  n.  249,  relativi all’Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche’ norme in materia di  programmazione  e  di   interruzioni  pubblicitarie televisive»;

Visto il decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n.78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva  e  per  evitare   la  costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio  2000, n.5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attivita’ radiotelevisiva  locale  e   di  termini  relativi  al  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista  la  legge  7 giugno  2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita’ di informazione  e  di  comunicazione  delle   pubbliche amministrazioni»;

Vista  la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante «Disposizioni per l’adempimento  di  obblighi derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2000»;

Vista la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, con la quale e’ stato adottato il regolamento   in    materia   di   pubblicita’ radiotelevisiva e televendite;

vista  la  comunicazione  interpretativa  della Commissione europea (2004/C  102/02)  del 28 aprile 2004, relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere riguardanti la pubblicita’ televisiva»;

Vista la procedura di infrazione n. 2002/4522, ed in particolare la ulteriore   lettera  di costituzione in mora della Commissione europea C(2004)2228    del  7 luglio  2004,  concernente la  conformita’   del Regolamento  in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, di cui alla  delibera  n.  538/0l/CSP  del  26 luglio  2001,  alle previsioni  dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre   1989,  come  interpretato  dalla   Commissione nella  sua Comunicazione interpretativa;

Ritenuto   pertanto   necessario   apportare   alcune  modifiche  al Regolamento  in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, di   cui  alla  delibera  n.   538/01  /CSP  del  26 luglio  2001,  in particolare   per  quanto  concerne  le modalita’ di inserimento delle interruzioni pubblicitarie nella trasmissione di eventi sportivi;

Udita  la relazione del Commissario  relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’art. 32  del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Delibera:
Art. 1.

1.  L’Autorita’  adotta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicita’ radiotelevisiva e le televendite, riportate nell’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La  presente  delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 6 ottobre 2004

Il presidente: Cheli

Allegato A

Modifiche al regolamento in materia di pubblicita’ radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

Art. 1.

All’art. 4, comma  5,  le  parole:  «o  nelle  sue pause», sono sostituite dalle seguenti: «o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo».