DELIBERAZIONE 8 novembre 2012
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.263 del 10 novembre 2012)
L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
NELLA sua riunione di Consiglio dell’8 novembre 2012;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni”;
VISTI, in particolare, l’art. 1, comma 9, della legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all’Autorità un’ampia potestà organizzativa, nonché l’art. 2, comma 10, della legge n. 481 del 1995, e l’art. 1, comma 5, della citata legge n. 249 del 1997;
VISTA la delibera dell’Autorità n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante “Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e s.m.i.;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità e s.m.i;
VALUTATA l’opportunità di precisare i requisiti richiesti dall’art. 9, comma 3, per l’esercizio delle funzioni di Segretario generale, per un verso sottolineando esplicitamente i necessari profili di moralità e indipendenza e per altro verso consentendo di accedere alla carica non solo a coloro che abbiano svolto le pubbliche funzioni già contemplate nella citata disposizione, ma anche ad alti dirigenti di imprese e organismi pubblici o privati;
VALUTATA inoltre l’opportunità di prevedere che tutte le predette funzioni siano state svolte per un periodo almeno corrispondente a quello richiesto dall’art. 29 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per l’accesso alle funzioni di dirigente di primo livello;
VALUTATA l’esigenza di recepire, sempre in tema di requisiti per il conferimento dell’incarico di Segretario generale, quanto previsto dall’art.1, comma 50, lettere a) e b), della legge recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, approvata dal Parlamento e attualmente in corso di pubblicazione;
VALUTATA, altresì, la necessità di procedere ad una riallocazione di alcune funzioni poste in capo al Segretario Generale e al suo Ufficio presso la Presidenza ovvero presso altri Uffici dell’Autorità, al fine di garantire la migliore ripartizione tra funzioni d’indirizzo amministrativo e funzioni istruttorie e conseguire una maggiore efficienza complessiva della struttura;
CONSIDERATO, in particolare, necessario modificare, ai fini suesposti, gli artt. 3, 9, 14, 23, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;
CONSIDERATA, altresì, l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione del disposto degli artt. 30 e 31 del Regolamento citato, in particolare allocando nell’art. 30 la disposizione, attualmente contenuta nel comma 3 dell’art. 31, recante la facoltà del Consiglio di conferire ad uno o più Commissari il compito di seguire l’istruttoria di singoli procedimenti, nonché definendo compiutamente le rispettive funzioni svolte, con riferimento all’assunzione delle deliberazioni da parte del Consiglio, dagli uffici e dal relatore nominato dal Presidente;
RILEVATO, infine, che risulterà necessario procedere, in conseguenza delle modifiche operate col presente intervento regolamentare, alla emanazione delle delibere attuative di modifica dell’assegnazione degli Uffici a Direzioni e Servizi;
UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
(Modifiche ed integrazioni agli artt. 3, 9, 14, 23, 30, 31 della delibera n. 223/12/CONS recante il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità)
1. L’art. 3 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente rappresenta l’Autorità. Convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle deliberazioni. Cura i rapporti con le Istituzioni dell’Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all’interno, rispettivamente, del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti, abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.
3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all’Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.
4. Fatti salvi i poteri delle Commissioni, nelle materie di competenza delle stesse, il Presidente può, su richiesta di uno o più Componenti, consultare il Consiglio su questioni di carattere interdisciplinare o d’indirizzo generale, al fine di acquisirne eventuali orientamenti.”.
2. L’art. 9 è sostituito dal seguente:
“1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale, il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell’azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sul rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell’Autorità.
2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) risponde dell’efficienza e dell’efficacia complessiva dell’organizzazione e del funzionamento dell’Autorità;
b) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli Organi dell’Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati;
c) cura la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell’Autorità e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;
d) sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali;
e) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali; effettua il costante monitoraggio dei procedimenti ed informa periodicamente gli Organi collegiali sul loro stato di avanzamento;
f) propone al Consiglio, per l’approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;
g) cura la comunicazione degli esiti delle riunioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;
h) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell’Autorità;
i) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;
j) assicura il monitoraggio e la pianificazione dei processi gestionali e
amministrativo-contabili riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo;
k) cura la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale.
3. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello dell’Autorità ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, consigliere parlamentare, dirigente della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche, professore universitario di ruolo, alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati. L’incarico ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocato per gravi motivi. L’incarico non può essere conferito a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale ed a coloro che, nell’anno precedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti alla regolazione o al controllo dell’Autorità.
4. Il Segretario generale è coadiuvato da due Vice Segretari generali.
5. Il Vice Segretario generale, secondo l’ordine di anzianità nell’incarico, sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento. Ciascun Vice Segretario generale esercita le funzioni delegate dal Segretario generale ovvero attribuite in sede di conferimento dell’incarico con delibera del Consiglio. Ciascun Vice Segretario generale può svolgere, a supporto del Segretario generale, le funzioni di coordinamento delle attività tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all’art. 13, commi 3 e 4. Ad uno dei due Vice Segretari generali è affidata la delega al coordinamento dei Servizi di cui all’art. 13, comma 4, lettere c), d) ed e), anche ai fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al comma 2, lettere e) e j), del presente articolo. L’incarico di Vice Segretario generale è cumulabile con l’incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello.
6. L’incarico di Vice Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L’incarico è revocabile per gravi motivi.”.
3. L’art. 14 è sostituito dal seguente:
“1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all’Autorità in materia di:
a) servizi all’ingrosso relativi all’interconnessione e all’accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;
b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;
c) numerazione;
d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze;
e) regolamentazione dello spettro radio e normativa tecnica;
f) mercati emergenti e monitoraggio degli impegni in materia di reti di accesso.”.
4. L’art. 23 è sostituito dal seguente:
“1. Al Servizio affari generali e contratti sono attribuite competenze in materia di:
a) contratti e approvvigionamenti di beni e servizi;
b) gestione e manutenzione degli immobili e dei beni strumentali;
c) gestione del protocollo informatico e degli altri strumenti previsti dal codice dell’amministrazione digitale;
d) gestione dell’inventario.
2. Il Servizio affari generali e contratti in particolare:
a) provvede all’approvvigionamento e alla conservazione dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento dell’Autorità, curando i relativi adempimenti;
b) sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell’Autorità;
c) provvede al buon funzionamento dei servizi generali;
d) provvede alla manutenzione delle sedi e dei beni strumentali nonché alla logistica;
e)provvede alla gestione e al coordinamento delle attività del protocollo generale unico, della posta certificata e della firma digitale;
f) sovrintende alla gestione e all’utilizzo delle autovetture di servizio nel rispetto delle norme generali e di organizzazione;
g) gestisce i sistemi informatici e tecnologici.”.
5. L’art. 30 è sostituito dal seguente:
“1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell’unità la responsabilità del procedimento. Dell’identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell’Autorità e agli indirizzi del responsabile dell’unità organizzativa.
3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al Consiglio.”.
6. L’art. 31 è sostituito dal seguente:
“1. Ogniqualvolta l’Autorità sia chiamata ad assumere una deliberazione, il Presidente nomina uno o più relatori tra i componenti del Consiglio, ai fini della trattazione dell’argomento da parte del Consiglio medesimo.
2. Il relatore introduce la discussione, illustrando le risultanze dell’istruttoria con le proposte degli uffici e formulando motivate conclusioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
3. L’illustrazione delle risultanze dell’istruttoria e delle proposte degli uffici può essere svolta, su richiesta del Presidente o del relatore, dal responsabile dell’unità organizzativa competente.”.
Art. 2
(Disposizioni finali ed entrata in vigore)
1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 novembre 2012
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE ad interim
Laura Aria