Deliberazione 9 ottobre 2002 recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità” (Deliberazione n. 316/02/CONS)

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI


Deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 9 ottobre 2002 n. 316/02/CONS
. Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002)

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2002;

Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’ per  le  garanzie  nelle comunicazioni ed, in particolare, l’art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall’insediamento dell’Autorita’ stessa;

Vista  la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e la  contabilita’, il trattamento  giuridico  ed  economico   del  personale dell’Autorita’, pubblicata  nel  supplemento   ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 545/00/CONS del 1 agosto 2000, recante “Integrazione  all’art.  4  – “organizzazione interna del regolamento concernente  l’organizzazione  ed   il  funzionamento dell’Autorita’”, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 61/0l/CONS del 25 gennaio 2001 recante”Modifiche  ed integrazioni al regolamento   concernente l’organizzazione  ed  il  funzionamento   dell’Autorita’:  istituzione della segreteria generale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001;

Vista  la propria delibera n. 113/01/CONS del 7 marzo 2001, recante “Disciplina   dell’attivita’ sindacale presso l’Autorita’: 1)  convenzione  per  i  diritti   sindacali;  2)  relazioni sindacali; 3) protocollo  d’intesa   relativo  agli  istituti  che  disciplinano  il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente”, ed, in particolare, l’art. 3 del protocollo delle relazioni sindacali;

Vista  la  propria delibera n. 83/02/CONS del 13 marzo 2002 recante “Articolazione dei dipartimenti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e dei   Servizi   di   cui  all’art.  23  del regolamento  concernente l’organizzazione    ed   il   funzionamento  dell’Autorita’”,   ed,  in particolare, l’art. 10 recante “Incarichi speciali”;

Considerati  i  riflessi organizzativi connessi all’istituzione del segretario  generale e le conseguenti ripercussioni che tale modifica regolamentare ha apportato sul funzionamento della struttura;

Considerata  la necessita’ di integrare le previsioni regolamentari concernenti   la  segreteria generale   con  riferimento  ai  compiti assegnati  ed  alla   struttura  facente  capo alla stessa, nonche’ di procedere  ad   un riassetto organizzativo   della   struttura dell’Autorita’ finalizzato al conseguimento di efficiente ed efficace funzionalita’,  anche   attraverso l’opportuna  armonizzazione  delle modifiche introdotte con il precedente assetto organizzativo;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di procedere all’adozione di un nuovo regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’;

Sentite le organizzazioni sindacali SIBC, ASLCOM, CGIL, CISL secondo quanto previsto dall’art. 3 del citato protocollo delle relazioni sindacali;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.
Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’

1. L’Autorita’ adotta il nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorita’, riportato nell’allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2.  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente delibera sono abrogate  le  disposizioni di cui all’art. 10 della delibera n. 83/02/CONS.

3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal  giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La  presente  delibera e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell’Autorita’.

Napoli, 9 ottobre 2002

Il presidente: Cheli

Il segretario generale: Botto

 

Allegato A alla delibera n. 316/02/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento:

l’espressione  “legge  n. 481/1995” indica la legge 14 novembre 1995,  n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei Servizi   di   pubblica   utilita’.  Istituzione  delle  Autorita’  di regolazione dei Servizi di pubblica utilita’”; l’espressione  “legge  n. 249/1997” indica la legge 31 luglio 1997,  n.  249,   recante  “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle   comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

l’espressione  “Autorita’”   indica  l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

l’espressione “presidente” indica il presidente dell’Autorita’;

l’espressione “commissario” indica gli  altri componenti dell’Autorita’;

l’espressione “organi collegiali dell’Autorita’” indica la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio;l’espressione “consiglio” indica il consiglio dell’Autorita’.

Titolo I
L’AUTORITA’

Art. 2.
Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti

1.  Nella  prima  riunione del consiglio, i componenti dichiarano formalmente,  sotto  la propria  responsabilita’,  di non versare in alcuna  delle situazioni di incompatibilita’ di cui all’art.2, comma 8,   della   legge    n.   481/1995.   Ove   ricorrano   situazioni  di incompatibilita’, il consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l’opzione.

2.  Ove il presidente o un commissario incorra in una delle cause di  incompatibilita’  di  cui all’art.  2,  comma   8, della legge n.  481/1995, il consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato,  stabilisce  un  termine  entro  il   quale  egli  puo’ esercitare  l’opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d’incompatibilita’ ovvero l’interessato non abbia presentato le proprie  dimissioni, il presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri  e   al  Ministro  delle comunicazioni,  ove l’incompatibilita’ riguardi il presidente, ovvero ai   Presidenti   della Camera  dei   deputati  o  del  Senato  della Repubblica,  ove   l’incompatibilita’  riguardi  un commissario, per i provvedimenti di competenza.

3.  Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l’interessato.

4.  Le  dimissioni  sono  presentate all’Autorita’, la quale puo’ sentire  l’interessato e formulare osservazioni. Il presidente, o chi ne  fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro  delle  comunicazioni,  qualora  si  tratti  del presidente,  ovvero i Presidenti  della  Camera  dei deputati o del Senato della Repubblica,  qualora si tratti di un commissario, per i provvedimenti di  rispettiva  competenza.  Le  dimissioni  hanno effetto dalla data della  loro  accettazione  e,  in  ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del presidente o di un commissario dalla carica  per  cause  diverse  da quelle di cui ai precedenti commi delpresente  articolo,  il  presidente,  o  chi  ne  fa   le veci, ne da’ notizia,  rispettivamente  al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3.
Il presidente

1.  Il  presidente   rappresenta  l’Autorita’; convoca le riunioni degli organi collegiali, stabilendo l’ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull’attuazione delle deliberazioni.

2.  In  caso  di  assenza  o di impedimento del presidente le sue funzioni  sono  assunte temporaneamente,   per  questioni  urgenti  e indifferibili,  dal commissario il quale all’interno, rispettivamente del  consiglio,  della  commissione   per le infrastrutture e le reti, della  commissione  per  i   servizi  e  i prodotti, abbia la maggiore anzianita’  per elezione  o, in caso di pari anzianita’, sia il piu’ anziano di eta’.

3.  In casi straordinari di necessita’ e di urgenza il presidente puo’  adottare  provvedimenti riferendone  al   consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida.

Art. 4.
Organizzazione interna

1.  Il  gabinetto  del   presidente  e’  costituito  dal  capo  di gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal  presidente  previa   informativa  al  consiglio nell’ambito delle categorie indicate dal comma 2.

2.  A  ciascun  commissario  sono   assegnati due assistenti e due addetti  di segreteria. Ciascun commissario ne definisce le funzioni.  Gli  assistenti  e  gli  addetti  di   segreteria  sono scelti  tra i dipendenti  dell’Autorita’,   dello Stato o di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, tra personale di cui l’Autorita’ puo’ avvalersi ai sensi dell’art. 1, comma 18 e 19, della legge   n.   249/1997,   secondo   quanto   previsto  dal  regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

3.  Gli  incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del consiglio, su designazione del commissario interessato.

Art. 5.
Convocazione e ordine del giorno

1. Gli  organi  collegiali   dell’Autorita’  si  riuniscono nella propria  sede  in   Napoli. E’ ammessa,  mediante  apposito  atto di convocazione, l’indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate dal presidente. Degli argomenti oggetto della  riunione  viene  data comunicazione   attraverso   l’ordine   del    giorno   formulato dal presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei commissari,  e  diramato,  salvo casi straordinari di necessita’ e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su  richiesta di almeno un terzo dei componenti di ciascun organo collegiale  un  argomento  e’ iscritto  all’ordine   del  giorno e la riunione e’ convocata dal presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno  viene  trasmessa ai commissari contestualmente all’ordine del giorno.   Eventuali  integrazioni della predetta documentazione devono comunque   essere  trasmesse  ai  commissari  non  oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l’ordine del giorno puo’ essere integrato dal collegio all’unanimita’ dei presenti all’inizio di ciascuna seduta.

Art. 6.
Uffici dell’Autorita’

1.  L’Autorita’ puo’ stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell’Unione europea.

Art. 7.
Riunioni dell’Autorita’

1. Per  la validita’ delle riunioni di ciascun organo collegiale dell’Autorita’   e’  necessaria la  presenza  della maggioranza  dei componenti.
2.  I  commissari  che  non  possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il presidente.
3.  Salvo  che  non  sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun  organo  collegiale dell’Autorita’,  il   segretario generale assiste alle relative riunioni.

Art. 8.
Segretariato generale

1. Il segretariato generale e’ diretto dal segretario generale il quale  risponde  al  consiglio sul   complessivo  funzionamento della struttura,  assicura  il   coordinamento  dell’azione amministrativa e vigila  sulla   efficienza  e  il  rendimento  dei  dipartimenti e dei servizi dell’Autorita’.

2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle  proposte,  formulate dalle unita’ organizzative, da sottoporre agli organi dell’Autorita’ nonche’ la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

b) sovrintende  all’attuazione alle  deliberazioni dell’Autorita’,  anche  ai  fini  della puntuale   informazione degli organi collegiali;

c) cura   la  pianificazione  dei   procedimenti  istruttori  in conformita’  alle  priorita’  e agli indirizzi stabiliti dagli organi collegiali,   ne    effettua   il  costante  monitoraggio ed   informa periodicamente   gli   stessi   sullo    stato   di   avanzamento  dei procedimenti;

d) propone  al  consiglio  per   l’approvazione  il  piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

e) cura  la  trasmissione  degli  affari   e delle deliberazionidegli organi collegiali alle strutture competenti;

f) cura  la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell’Autorita’  e  fornisce  la necessaria   assistenza  per  il loro svolgimento;

g) cura  la  redazione  del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;

h) sovrintende  alla  gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l’attivita’ dell’Autorita’;

i) sovrintende  alla predisposizione, secondo gli indirizzi del consiglio,   dello   schema   di relazione   annuale  da  sottoporre all’approvazione  dell’Autorita’  per   la  presentazione al Governo a norma  dell’art.  1,  comma   6,  lettera  c),  n.  12  della legge n. 249/1997.

3. L’incarico di segretario generale e’ attribuito dal consiglio, su  proposta  del  presidente, a dirigenti dell’Autorita’ che abbiano gia’   ricoperto  incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero    a   persone   di  particolare  e   comprovata  qualificazione professionale  scelti  tra  i   magistrati  ordinari, amministrativi e contabili,  avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della  prima  fascia  dei  ruoli   delle amministrazioni dello Stato e professori  universitari.  L’incarico   ha una durata non superiore al biennio  ed  e’  rinnovabile,   con  cadenza  biennale, per un periodo complessivo  non superiore  alla  durata del mandato dell’Autorita’.
L’incarico e’ revocabile per gravi motivi.

4.  Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo,  nell’ambito  del segretariato  generale sono costituiti i seguenti uffici:

a) ufficio  del  segretario   generale,  con  compiti di diretta collaborazione, trattazione degli   affari  generali  e   supporto operativo;

b) ufficio  del comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all’art. 9;

c) ufficio della commissione per le infrastrutture e le reti;

d) ufficio della commissione per i servizi ed i prodotti;

e) ufficio del consiglio;

f) ufficio   per   il   supporto   agli  organismi,  comitati  e commissioni che operano presso l’Autorita’.

Art. 9.
Comitato di coordinamento e monitoraggio

1. Il segretario generale, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), c), h), e per la preparazione delle riunioni degli organi collegiali si avvale del comitato di coordinamento e monitoraggio.

2. Il  comitato  e’  presieduto  dal   segretario  generale ed e’ composto  dai  coordinatori di cui  all’art.  24, dai direttori del servizio  giuridico  e   del  servizio risorse umane e finanziarie. In relazione  a  singole   problematiche,  il segretario generale puo’ di volta  in volta   disporre che partecipino alle riunioni del comitato altri  responsabili   di  unita’ organizzative di primo livello e gli assistenti del presidente e dei commissari.

3. Il  segretario  generale puo’ conferire specifiche deleghe ai componenti del comitato.

4. Il  supporto  alle  attivita’   del  comitato  e’  assicurato dall’ufficio di cui all’art. 8, comma 4, lettera b).

Art. 10.
Deliberazioni dell’Autorita’

1.  Le  deliberazioni   dell’Autorita’  sono  adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente  esecutive,  con   il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2.  Il  voto  e’  sempre  palese;   in casi eccezionali e motivati l’organo collegiale puo’ deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parita’ di voti, prevale il voto del presidente.

4. Gli  atti  deliberativi  sono   sottoscritti  dal  presidente, controfirmati dal  commissario relatore,  e  siglati dal segretario generale.

Art. 11.
Verbale delle riunioni

1.  Il  segretariato   generale  cura  la  redazione  del processo verbale  della   riunione dal quale risultano l’ordine del giorno, con eventuali  integrazioni   ed  i  nomi  dei presenti, ciascun argomento trattato,  gli   elementi  essenziali  della  relazione svolta e della discussione nonche’ le decisioni adottate. Quando l’Autorita’ dispone che  alla  riunione partecipino  solo  i  propri componenti, cura la redazione  del   processo verbale il commissario con minore anzianita’ di  elezione  e,   in  caso di pari anzianita’, quello piu’ giovane di eta’.

2. I componenti del collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al presidente e  ai  commissari  almeno  due  giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del segretariato generale.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE

Art. 12.
Organizzazione generale dell’Autorita’

1.  L’Autorita’  e’   costituita  dal  segretariato  generale e da “unita’ organizzative” di primo e di secondo livello.

2. L’organizzazione di primo livello dell’Autorita’ e’ articolata in  Dipartimenti,  con funzioni istruttorie  ai fini dell’esercizio delle  attribuzioni  dell’Autorita’  e  in  servizi, con funzioni di supporto  agli  organi  collegiali,   al  segretariato  generale ed ai  dipartimenti.

3. I dipartimenti sono i seguenti:
a) regolamentazione;
b) vigilanza e controllo;
c) garanzie e contenzioso.

4. I servizi sono, oltre quelli di cui al comma 5, i seguenti:
a) tecnologie;
b) analisi di mercato e concorrenza.

5. Al segretariato generale fanno capo i seguenti servizi:
a) Servizio giuridico;
b) Servizio risorse umane e finanziarie;
c) Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa;
d) Servizio relazioni istituzionali;
e) Servizio relazioni comunitarie e internazionali.

6. L’organizzazione di secondo livello e’ articolata in uffici.

Art. 13.
Servizio giuridico

1. Il Servizio giuridico:

a) fornisce  consulenza  giuridica agli organi e alle strutture dell’Autorita’,  ed  esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;

b) svolge attivita’ di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;

c) provvede  all’elaborazione  di  deduzioni   per  la difesa in giudizio  dell’Autorita’ e  cura i   raccordi con l’Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;

d) provvede   alla  tutela  in   occasione  delle  procedure  di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale;

e) cura  il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza   della  produzione normativa  nazionale,   comunitaria  e internazionale  negli  ambiti di competenza dell’Autorita’ e svolge i compiti relativi alle attivita’ comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza.

Art. 14.
Servizio risorse umane e finanziarie

1.  Il  Servizio  risorse   umane  e  finanziarie  cura gli affari generali,  la   gestione delle risorse, la formazione del personale, nonche’   l’organizzazione  del  lavoro,  in  attuazione delle   norme regolamentari.

2. Il Servizio, in particolare:

a) predispone,  sentiti  i  responsabili di primo livello delle unita’  organizzative,  il  piano delle risorse umane e finanziarie, nonche’  gli  schemi  di  bilancio  preventivo   e di rendiconto della gestione finanziaria;

b) provvede    alla    tenuta    della   contabilita’   generale dell’Autorita’;

c) cura   l’amministrazione   e    la   gestione  del  personale dipendente   dell’Autorita’  e le  relazioni  sindacali.  Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di    formazione   e   aggiornamento  professionale   e  provvede  alla formulazione dei relativi programmi annuali nonche’ all’attivita’ di formazione, d’intesa con le altre unita’ organizzative;

d) provvede  all’approvvigionamento  e  alla   conservazione dei  beni   necessari  per  il funzionamento  dell’Autorita’,  curando  i relativi   adempimenti;  sovraintende  al funzionamento  dei   servizi ausiliari  dell’Autorita’,  compreso  il  protocollo   generale  ed il centralino;

e) predispone  le  procedure  concernenti   l’organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d’intesa con le altre unita’ organizzative;

f) e’   responsabile  del  sistema   informativo  amministrativo dell’Autorita’  e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati,  voci, immagini sia accessibile a tutte le unita’ organizzative che  ne  abbiano  l’esigenza  e  che  i   sistemi specializzati, anche autonomi, delle   diverse    unita’  organizzative  siano  tra  loro interoperabili.

3.  Il  direttore  del  Servizio   risorse  umane e finanziarie e’ individuato  datore  di lavoro   dell’Autorita’  ai sensi del decreto legislativo  del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.
Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa

1.  Il  Servizio  delle relazioni esterne e per i rapporti con la stampa:

a) cura le relazioni con il pubblico;

b) cura l’organizzazione di audizioni;

c) provvede all’organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle   informazioni ufficiali dell’Autorita’  e   predispone  gli strumenti per tale diffusione;

d) cura  la  progettazione  e l’aggiornamento del sito Internet dell’Autorita’;

e) cura  i rapporti dell’Autorita’ con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del presidente.

Art. 16.
Servizio relazioni istituzionali

1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:

a) cura  i  rapporti  con  gli  organi   costituzionali,  con le pubbliche  amministrazioni  e con   le altre Autorita’, nonche’ con i comitati  regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;

b) sovrintende    alle    funzioni del  cerimoniale   e   di rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del presidente.

Art. 17.
Servizio relazioni comunitarie e internazionali

1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:

a) cura  le  relazioni  con  gli   organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorita’ dei Paesi stranieri;

b) coordina,   d’intesa   con   i   servizi  ed  i  dipartimenti interessati,  la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l’Autorita’.

Art. 18.
Dipartimento regolamentazione

1.   Il  Dipartimento   della  regolamentazione  svolge  attivita’ preparatorie  ed   istruttorie ai fini dell’esercizio delle competenze in  tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente all’intero settore delle comunicazioni.

2.   Il   Dipartimento,   in   particolare,  svolge  le  attivita’ preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorita’ dall’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8,  11, 12 e 13; lettera b), numeri 2, 10 e 15; lettera c), numeri 2, 6, 11 e 13 della legge n. 249/1997.

3.  Il  Dipartimento, inoltre, svolge le attivita’ preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorita’, in   virtu’  del rinvio di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, dall’art. 2, com-ma 12, lettera f), della legge n. 481/1995.

Art. 19.
Dipartimento vigilanza e controllo

1.  Il  Dipartimento  della   vigilanza  e  del  controllo  svolge attivita’  di   monitoraggio, controllo  e  verifica  del rispetto di regole,   standard  e  norme  applicative  relative all’intero sistema delle comunicazioni.

2.   Il   Dipartimento,   in   particolare,  svolge  le  attivita’ preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorita’  dall’art.  1,   comma 6, lettera a, numeri 5, 10 e 15; lettera  b),  numeri 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera c), numeri 8 e 10, della legge n. 249/1997.

3.  Il  Dipartimento, inoltre, svolge le attivita’ preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorita’, in   virtu’  del rinvio di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, dall’art. 2, com-ma 12, lettera g) della legge n. 481/1995.

4.  Nello  svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento puo’  avvalersi  della collaborazione  degli organi ausiliari di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

5.  Il  Dipartimento  svolge  le attivita’ connesse alle funzioni affidate all’Autorita’ dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 20.
Dipartimento garanzie e contenzioso

1.  Il  Dipartimento  delle   garanzie  e  del  contenzioso svolge attivita’  di indagine ed istruttoria finalizzate all’accertamento di violazioni  delle  norme  di   garanzia,  nonche’ alla soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.

2.   Il   Dipartimento,   in   particolare,  svolge  le  attivita’ preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorita’  dall’art.  1,   comma  6,  lettera a),  numeri 9 e 14; lettera b), numeri 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/1997.

3.  Il  Dipartimento, inoltre, svolge le attivita’ preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorita’, in   virtu’  del rinvio di cui all’art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, dall’art. 2, com-ma 12, lettera l) della legge n. 481/1995.

Art. 21.
Servizi tecnologie, analisi di mercato e concorrenza

1.  I  Servizi  per  le   tecnologie e per le analisi di mercato e concorrenza  provvedono,  anche su richiesta degli organi collegiali, del  segretariato  generale e dei dipartimenti, ad eseguire indagini, ad  effettuare  analisi  e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione  sullo  stato   attuale  e sull’evoluzione prevista  per  l’intero  sistema delle comunicazioni, con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici e economici.

2. Il Servizio per le tecnologie presta, altresi’, consulenza tecnologica agli organi e alle strutture dell’Autorita’, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla disponibilita’ industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle diverse tecnologie,  nonche’ su questioni specifiche relative agli standard e all’interoperabilita’.

3.  Il  Servizio  analisi  di  mercato   e  concorrenza predispone inoltre  le  analisi  di mercato  per  la  valutazione  del grado di concorrenzialita’ dei mercati.

Art. 22.
Ulteriori attivita’ dei servizi

1. I servizi di cui all’art. 12, comma 4, e all’art. 13, comma 1, lettera a) ciascuno per le materie di propria competenza:

a) sviluppano   l’insieme   delle   informazioni  da  mettere  a disposizione   dei    vari uffici   per   aggiornare  il   patrimonio conoscitivo;

b) promuovono  l’acquisizione  e la realizzazione di ricerche e studi  per monitorare continuativamente le innovazioni riguardanti le tecnologie,  i  mercati,  i  prodotti,  i servizi e le tendenze del consumo;

c) predispongono,  su  richiesta degli organi collegiali, studi conoscitivi  per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare   e  orientare  la  disciplina  relativa   al settore  delle comunicazioni  alle  evoluzioni   previste  o  in  atto  in  merito  a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.

2.  I servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della  propria  attivita’ annualmente  un programma di ricerche e di collaborazioni  con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri da sottoporre all’approvazione del consiglio.

Art. 23.
Coordinamento tra i dipartimenti e tra i servizi

1.  Il  coordinamento  tra   i dipartimenti e tra i servizi di cui all’art.  12,  comma  4, a) e b) e’ assicurato da due coordinatori, scelti tra i rispettivi direttori.

2.  I  coordinatori  sono  nominati,  su   proposta del segretario generale,  dal  consiglio  per una durata non superiore al biennio e rinnovabile,  con  cadenza  biennale,   per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell’Autorita’.

3.  Il coordinatore dei servizi predispone lo schema di relazione annuale   da   sottoporre all’approvazione   dell’Autorita’  per  la presentazione al Governo a norma dell’art. 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge n. 249/1997.

4. Il coordinatore  dei servizi si avvale inoltre di un ufficio studi statistici, documentazione e   pubblicazione  che  svolge  i seguenti compiti:

a) cura   la   base   statistica    e   l’attivita’   editoriale dell’Autorita’;

b) gestisce   il   centro    documentazione   e   la  biblioteca dell’Autorita’;

c) fornisce  a  tutte  le  unita’   organizzative il servizio di ricerca  e  acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali;

d) cura    la    pubblicazione     del    bollettino   ufficiale dell’Autorita’.

Art. 24.
Compiti e responsabilita’ dei coordinatori

1.  I  coordinatori  dei dipartimenti e dei servizi assicurano il buon   andamento  e l’efficienza  delle  strutture  complessive  dei dipartimenti   e  dei  Servizi e ne rispondono al segretario generale; specificamente:

a) coordinano le attivita’ ed i procedimenti che coinvolgono le competenze di piu’ dipartimenti o piu’ servizi;

b) pongono  in essere modalita’ organizzative per facilitare il flusso  di informazioni tra i dipartimenti o tra i servizi al fine di assicurare la coerenza dell’azione amministrativa.

2.   Ai  fini  di  cui  al   comma  1  del  presente  articolo,  i coordinatori indicono riunioni con i direttori dei dipartimenti e dei servizi.

Art. 25.
Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

1.  Gli  incarichi  di direzione delle strutture organizzative di primo  livello sono attribuiti, dal consiglio, di regola, a dirigenti dell’Autorita’, su proposta del presidente formulata sulla base degli orientamenti  preliminarmente  definiti  dal consiglio. Gli incarichi hanno  una durata  non  superiore al biennio e sono rinnovabili, con cadenza  biennale,  per  un  periodo complessivo  non superiore alla durata del mandato dell’Autorita’.

2.  Gli  incarichi  di  cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 26.
Responsabili dei dipartimenti e dei servizi

1. I   direttori   dei  dipartimenti  e  dei  servizi  hanno  la responsabilita’ del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l’attivita’.

2. I direttori dei dipartimenti e dei servizi, in particolare:

a) propongono   al   consiglio,    d’intesa  con  il  segretario generale, l’organizzazione degli uffici  e  la  designazione   dei responsabili degli stessi;

b) assegnano  il  personale  agli uffici da loro dipendenti, in coerenza  con  le  professionalita’  e  le   relative qualifiche e nel rispetto  delle  indicazioni  del piano di ripartizione delle risorse umane;

c) sovrintendono  agli  affari di competenza del dipartimento o del servizio, assicurandone la conformita’ agli orientamenti generali dell’Autorita’;

d) distribuiscono  il  lavoro  tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

e) assegnano,  di  regola  ai  responsabili   degli  uffici,  la trattazione degli affari di competenza;

f) al   termine   di  ogni  anno   predispongono  una  relazione sintetica sulle attivita’ svolte e la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al consiglio;

g) rispondono   della   gestione  delle   risorse  assegnate  al dipartimento  o  al  servizio, secondo  le  norme del regolamento di contabilita’.

h) i  direttori  dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 27.
Verifica periodica della struttura della Autorita’

1.  Ogni  due  anni  la struttura organizzativa dell’Autorita’ e’ sottoposta  a  verifica da parte del consiglio, al fine di accertarne funzionalita’  ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo  alla  scadenza  di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.
Controllo interno

1.  Su  proposta  del   presidente,  il  consiglio  istituisce  il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione  comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti  dalle   norme  vigenti  e dalle direttive dell’Autorita’  nonche’  la   corretta  ed  economica  gestione  delle risorse   pubbliche e l’imparzialita’ ed il buon andamento dell’azione amministrativa    dei   dipartimenti,   dei servizi  e   degli  uffici dell’Autorita’.

2.  Il  servizio  del  controllo   interno  opera  in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al presidente ed al consiglio.

3.  Per l’esame di specifici argomenti, su richiesta del servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il segretario generale o un suo delegato  ed  i responsabili delle  unita’ organizzative di primo livello.

4.   La   delibera  istitutiva   stabilisce  la  composizione  del servizio,  in  almeno   tre membri  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione   e  nel controllo di gestione, la durata, le modalita’ di esercizio  ed   i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del consiglio, dei dirigenti di primo livello.

Titolo III
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 29.
Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

1.  Nell’esercizio delle proprie attivita’, l’Autorita’ si ispira ai   principi della trasparenza, della partecipazione  e  del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 30.
Audizioni

1. L’Autorita’ puo’ disporre l’audizione dei soggetti interessati ai  procedimenti  e  delle categorie rappresentative degli interessi diffusi  relativi  ai  procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2.  L’Autorita’  puo’  disporre  che l’audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 31.
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unita’ organizzativa assegna a se’ o ad altro dipendente dell’unita’  la responsabilita’  del procedimento.   Dell’identita’   personale    del responsabile   del procedimento  e’   fatta  menzione  nella  comunicazione  di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile  del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attivita’  istruttoria  in conformita’  alle   deliberazioni  dell’Autorita’ e agli indirizzi del responsabile dell’unita’ organizzativa.

Art. 32.
Svolgimento e conclusione del procedimento

1.  Il  presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti   dal  consiglio, designa,  di  regola  al  termine  di  un procedimento,  un  relatore  scelto  tra  i componenti, ai fini della trattazione.

2.  Quando  si conclude l’istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l’Autorita’ debba adottare un provvedimento che definisce un   caso  o  un  procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse   dagli   uffici,  introduce  la  fase   della  discussione,formulando e illustrando le proprie conclusioni.

3.   E’   in   facolta’  del  consiglio,   quando  la  natura  del procedimento  lo  richieda, designare  uno  o piu’ commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne al consiglio.

4.  Nel  caso di attivita’ procedimentali di particolare rilievo, quali l’avvio di istruttoria, l’espletamento di attivita’ ispettiva o la  contestazione  delle  risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile  del  Dipartimento  competente  puo’  essere chiamato ad esporre, prima  dell’inizio  dell’esame   dell’affare,  i  risultati dell’attivita’  svolta  e  gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all’Autorita’.

Art. 33.
Informazione all’Autorita’

1.  Il  segretario generale assicura periodicamente all’Autorita’ ogni  utile  informazione, curando   la  presentazione  da  parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale,  sia  di carattere specifico, concernenti l’andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2.  I  criteri  relativi  alle   procedure  di cui al comma 1 sono stabiliti dal consiglio.

Art. 34.
Definizione delle procedure

1. Su proposta del segretario generale, il consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2.  Le  disposizioni  concernenti  le procedure di cui al comma 1 sono  raccolte  in un apposito manuale,  da rendere disponibile al pubblico.

Titolo IV
REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’AUTORITA’

Art. 35.
Redistribuzione delle competenze di cui all’art. 1 comma 6, della legge n. 249/1997

1.  Ai  sensi  dell’art.   1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze  attribuite all’Autorita’  sono  cosi’  redistribuite: al consiglio  sono   attribuite le competenze di cui all’art. 1, comma 6, lettera  a),  numeri 1,  2,  5  e  6, precedentemente attribuite alla commissione  per   le  infrastrutture e le reti e le competenze di cui all’art.  1,   comma  6, lettera  b), numeri 10 e 15, precedentemente attribuite alla commissione per i servizi e i prodotti.

2.  Tutte  le  funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/1997 e non  specificamente assegnate alle  commissioni  sono esercitate dal consiglio.

Titolo V
RELAZIONI CON ALTRE AUTORITA’ INDIPENDENTI

Art. 36.
Relazioni con altre Autorita’

1. L’Autorita’ favorisce ogni opportuno coordinamento con altre autorita’ indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le autorita’ e le amministrazioni competenti degli Stati esteri.