Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato 1 giugno 2005 recante “Disciplinare sulle procedure di trasmissione radiotelevisiva dei lavori nel Senato” (Deliberazione n. 175/2005)

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 1 giugno 2005


Disciplinare sulle procedure di trasmissione radiotelevisiva dei lavori nel Senato (Deliberazione n. 175/2005).

(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 2005)

 

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Considerata  l’esigenza di formalizzare i principi che disciplinano la trasmissione radiotelevisiva in diretta dei lavori del Senato, con particolare  riferimento  alle  procedure  con  le  quali  il  Senato richiede la trasmissione in diretta alla Rai o autorizza le emittenti
che intendano procedere a tale trasmissione,

Delibera:
Art. 1.

1.  Il  Presidente del Senato, apprezzate le circostanze e valutate le   eventuali   proposte avanzate   dai   Presidenti   dei  Gruppi parlamentari, puo’  richiedere  alla  societa’ concessionaria  del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione televisiva in diretta  di  seduta  o  di  parte  di  seduta  dell’Assemblea. La richiesta  e’  avanzata,  di norma,  almeno 24 ore prima dall’inizio della  seduta. Il Presidente fornisce alla societa’ concessionaria le necessarie indicazioni.

2.  I  senatori  che,  nel  corso  della  seduta,  intervengano per dissociarsi  dalle posizioni assunte dal proprio gruppo parlamentare, possono essere ricompresi, ove cosi’ venga disposto, tutti o in parte nella  trasmissione.  Essi  hanno la parola dopo tutti gli oratori di gruppo.

3.  Il  Presidente,  nell’esercizio  dei poteri di cui all’art. 69, comma  1,  del Regolamento del Senato, puo’ sospendere o interrompere la trasmissione televisiva della seduta.

Art. 2.

1.  La  societa’ concessionaria da’ seguito alla richiesta avanzata dal  Presidente del Senato ai sensi dell’art. 1, comma 1, modificando i palinsesti dei programmi e garantendo la trasmissione televisiva in diretta,  senza  interruzioni  per  inserti  pubblicitari  e commenti simultanei.

2.  La  richiesta  avanzata dal Presidente del Senato alla Societa’ concessionaria,   per   la trasmissione  in  diretta,  preclude  la concessione  di  autorizzazioni  per  la  trasmissione televisiva in diretta  della  stessa seduta ad altre emittenti e comporta la revoca di  quelle eventualmente  gia’  concesse. Le emittenti diverse dalla Societa’   concessionaria   possono comunque  ritrasmettere,  previa comunicazione  al  Senato, il segnale di diffusione via satellite  del canale  digitale  dedicato  ai  lavori  parlamentari,  secondo quanto previsto dall’art. 5.

Art. 3.

1.  La societa’ concessionaria del servizio pubblico e le emittenti  televisive  nazionali che intendano trasmettere in diretta la seduta, o  parte  di  seduta, dell’Assemblea del Senato avanzano richiesta di autorizzazione,  di  regola,  almeno  36  ore prima dell’inizio della seduta.

2.  L’autorizzazione  e’  concessa dal Presidente del Senato previa valutazione,  da  parte dei competenti Uffici dell’amministrazione, delle  modalita’  di ripresa, delle esigenze logistiche connesse alla collocazione   degli  apparati  per  la  ripresa  in  diretta,  delle finalita’ informative del programma televisivo.

3.  L’emittente  che  avanza  la  richiesta si impegna affinche’ la trasmissione  televisiva  in diretta  si inserisca in un contesto di natura giornalistica e gli interventi non siano interrotti da inserti pubblicitari e da commenti simultanei.

4.  In  caso di violazione delle condizioni previste, il Presidente del  Senato  ha  facolta’  di disporre  l’interruzione immediata del collegamento in diretta.

Art. 4.

1.    Nessun   diritto   di   esclusiva   deriva   alle   emittenti dall’autorizzazione  alla trasmissione  in diretta concessa ai sensi dell’art. 3.

2.  Detta  autorizzazione  puo’  comunque  essere  revocata,  anche nell’imminenza  della  seduta, per una sopravvenuta valutazione delle condizioni  di  cui  all’art.  3,  commi  2  e  3,  o per fatti nuovi incidenti  sulle stesse, ferma l’applicazione, se del caso, dell’art. 1, comma 3. Vale comunque quanto disposto dall’art. 5 sulla possibile fruizione del segnale satellitare.

Art. 5.

1.  Le emittenti televisive nazionali e le emittenti locali, previa comunicazione  agli  Uffici del  Senato,  possono  ritrasmettere  il segnale  di  diffusione via satellite del canale digitale dedicato ai lavori  parlamentari  assicurando  la  piena visibilita’ del logo del Senato, inserendo la ripresa in un contesto di natura giornalistica, senza  interruzione degli interventi con  inserti  pubblicitari  e astenendosi da commenti simultanei.

Art. 6.

1. Le richieste di autorizzazione per la trasmissione in diretta ai sensi dell’art. 3 sono avanzate   dal  Direttore  di  testata giornalistica o dal Segretario di redazione che assicurano il rispetto delle garanzie sopra precisate sulle  modalita’ di trasmissione anche nel caso di ritrasmissione  del  segnale satellitare.

Art. 7.

1. Le   disposizioni  che  precedono  valgono  anche,  in  quanto applicabili,  per  la trasmissione  televisiva  o  radiofonica delle sedute  delle  Commissioni,  i lavori delle quali siano resi pubblici mediante  impianto  audiovisivo,  ai sensi dell’art. 33, commi 4 e 5, del Regolamento del Senato.

2. Il  potere di disporre la trasmissione spetta al Presidente del Senato,  su  richiesta  della Commissione;  quello  di  disporne  la sospensione  o  l’interruzione spetta al Presidente della Commissione che,  ove  lo  eserciti,  ne informa immediatamente il Presidente del Senato.

3. Per  le sedute delle Commissioni bicamerali e delle Commissioni riunite  del  Senato  e  della Camera  dei deputati, la trasmissione televisiva satellitare avviene sulla base di intese con la Presidenza della Camera dei deputati.