Deliberazione n. 10/05/CSP recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005”

DELIBERAZIONE 10/05/CSP

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005) 

L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2005;

Visto l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista  la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali  per  l’elezione  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la  parita’ di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004,che emana  il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni  concernenti l’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni»;

Rilevato che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005 le elezioni dei  presidenti della regione e dei consigli regionali dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Emilia Romagna, del  Lazio,  della  Liguria, della Lombardia, delle Marche,  del Piemonte, della Puglia, della Toscana, dell’Umbria e del Veneto;

Rilevato che, in data 17 febbraio 2005, a seguito dei provvedimenti di  indizione, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni regionali di cui sopra;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l’indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi   dell’art.   32  del  regolamento  concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

 

Delibera:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313,in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di  informazione  durante la campagna per l’elezione del consiglio e del presidente della  giunta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti  politici, imparzialità e parità di trattamento.

 

Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Capo I
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti
nazionali in campagna elettorale

Art. 2.
Soggetti politici e riparto degli spazi
per la comunicazione politica

1. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio  2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica  nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste  dall’art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

A)in caso di programmi riferiti ad ambito regionale:

a)per il 90 per cento, ai soggetti politici che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, tenendo conto della rispettiva  consistenza; 

b)per il restante 10 per cento, in modo paritario, ai soggetti politici, diversi dai precedenti, che siano rappresentati nel Parlamento europeo o in  uno dei due rami del Parlamento  nazionale; resta inteso che lo spazio dato a ciascuno di questi ultimi soggetti politici non può comunque essere superiore a quello attribuito al soggetto politico di minore consistenza di cui alla precedente lettera a);

B) in  caso di programmi riferiti ad ambito nazionale:
con gli stessi criteri di cui al punto A), tra i soggetti politici la cui rappresentanza nei consigli regionali da rinnovare trovi una proiezione  nell’assemblea parlamentare nazionale o europea e quelli, diversi dai   precedenti, che siano comunque rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale.

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

A)in caso di  programmi riferiti alla competizione in una singola regione: 

a) per metà, in modo paritario, alle liste regionali, ovvero ai gruppi di  liste o alle coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica di  presidente della regione o della giunta regionale;

b) per l’altra metà, in modo paritario, alle forze  politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio regionale, in  circoscrizioni  che  interessino almeno un quarto dell’elettorato regionale, fatta salva l’eventuale presenza di forze    politiche    rappresentative   di   minoranze   linguistiche riconosciute.

B)  in  caso di programmi riferiti ad ambito nazionale:
con gli stessi  criteri  di cui al punto A), tra le liste regionali, ovvero i gruppi  di liste o le coalizioni di liste collegati all’elezione alla carica  di presidente della regione o della giunta regionale e tra le forze  politiche che presentano liste di candidati per l’elezione del consiglio  regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.

 

Art. 3.
Modalita’ di trasmissione della comunicazione politica

1. Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive  nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore   7  e  le  ore  24  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali all’interno  della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno  successivo.  I calendari  delle  predette  trasmissioni sono tempestivamente  comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni.  Ove possibile, tali trasmissioni sono  diffuse  con  modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

2.  Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e’  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche   e  televisive  nazionali  private  possono trasmettere  messaggi  politici  autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

 

Art. 5.
Modalita’ di trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1.  Per  la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito  le  emittenti  di  cui  all’art.  4,  comma 1, osservano le seguenti   modalita’,   stabilite  sulla  base  dei  criteri  fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto  all’art.  2, comma 1, punto II) lettera B); i messaggi sono trasmessi  a parita’ di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 14 – 15,59; terza fascia 22 – 23,59; quarta fascia 9 -10,59;

d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun  messaggio  puo’  essere  trasmesso  una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni  messaggio  reca  la dicitura «messaggio autogestito» con l’indicazione del soggetto politico committente.

 

Art. 6.
Comunicazioni delle emittenti nazionali
e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  emittenti  di  cui  all’art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l’emittente  nazionale  informa  i  soggetti politici che presso  la  sua  sede,  di  cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico  e  la  persona da contattare, e’ depositato un documento, che  puo’  essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare  il  modello  MAG/1/ER,  reso  disponibile  nel  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano,  anche a mezzo telefax, all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  il  documento  di  cui alla lettera a), nonche’ possibilmente  con  almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva   del   documento   stesso  con  riguardo  al  numero  dei contenitori  e  alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile  nel  predetto  sito  web  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  fino  al giorno precedente la data di presentazione  delle  candidature,  i soggetti politici interessati a trasmettere  messaggi  autogestiti  comunicano  alle emittenti e alla stessa  Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i  relativi  recapiti, la durata dei messaggi, nonche’ dichiarando di presentare  candidature  in  collegi o circoscrizioni che interessino almeno  un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, salvo i soggetti   politici   rappresentativi   di   minoranze   linguistiche riconosciute.  A  tale  fine, puo’ anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER,  reso  disponibile nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 7.
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti  per  il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell’Autorita’  per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata  secondo  un  criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Art. 8.
Programmi di informazione trasmessi
sulle emittenti nazionali

1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino  alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita’    di   trattamento,   l’obiettivita’,   la   completezza   e l’imparzialita’   dell’informazione,   i  programmi  di  informazione trasmessi   sulle   emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali private,  riconducibili alla responsabilita’ di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la  presenza  di  candidati,  esponenti di partiti e movimenti politici,  membri  del  Governo,  delle giunte e consigli regionali e degli  enti locali e’ ammessa solo in quanto risponda all’esigenza di assicurare  la  completezza  e  l’imparzialita’  dell’informazione su fatti  od  eventi  di  interesse  giornalistico legati all’attualita’ della cronaca;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone   indicate   alla   lettera   a),   questioni  relative  alla competizione  elettorale,  le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati  nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo,  anche  con  riferimento  alle pari opportunita’ tra i due sessi,  evitando  sproporzioni  nelle  cronache e nelle riprese delle persone  indicate  alla  lettera  a).  Resta salva per l’emittente la liberta’  di  commento  e  di  critica che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,  salvaguardi  comunque  il  rispetto delle persone;

c) fatti  salvi i criteri di cui alle precedenti lettere a) e b),nei  programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere   rilevante   l’esposizione   di   opinioni  e  valutazioni politiche,  dovra’ essere complessivamente garantita, nel corso della campagna  elettorale,  la  presenza  equilibrata  di tutti i soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.

2.  La  presenza  delle  persone  di cui al comma 1, lettera a), e’ vietata in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione  politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e dai programmi di informazione di cui al comma 1.

3.  Nel  periodo  di  cui  al  precedente  comma  1,  in  qualunque trasmissione  radiotelevisiva,  diversa  da  quelle  di comunicazione politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e’ vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei  programmi,  registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento  tale  da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo II
Disciplina delle trasmissioni delle emittenti
locali in campagna elettorale

Art. 9.
Soggetti politici e programmi di comunicazione
politica trasmessi sulle emittenti locali

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all’art. 2, comma 1,lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali  intendono trasmettere devono  consentire una effettiva parita’ di condizioni tra i soggetti politici  competitori,  anche  con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parita’ di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

I)  nel  periodo  intercorrente  tra  la data di convocazione dei comizi  elettorali  e  la data di presentazione delle candidature:

a)alle  forze  politiche  che  costituiscono  un  autonomo  gruppo  nei consigli  regionali da rinnovare; b) alle forze politiche, diverse da quelle  di  cui  alla  lettera  a), che siano presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati  all’elezione  alla  carica  di  presidente della regione o della  giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione   del  consiglio regionale, in circoscrizioni  che  interessino  almeno  un  quarto  dell’elettorato regionale,  fatta  salva  l’eventuale  presenza  di  forze  politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle   predette  trasmissioni  sono  tempestivamente comunicati,  anche  a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni.  Ove  possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita’ che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

4.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della consultazione  elettorale  di  cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali competizioni  non  e’  comunque  consentito,  nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

 

Art. 10.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1.  Nel  periodo  intercorrente  tra la data di presentazione delle candidature  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale, le emittenti   radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere messaggi  politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in  contraddittorio di liste e programmi.

2.  Per  la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  osservano le seguenti modalita’,  stabilite  sulla  base  dei  criteri fissati dall’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi e’ ripartito secondo quanto previsto  all’art. 9, comma 2, punto II); i messaggi sono trasmessi a parita’  di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una  opinione  politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra  uno  e  tre  minuti  per  le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i  messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi, ne’ essere    interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione   nella programmazione  e  sono  trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo  di  sei  contenitori  per ogni giornata di programmazione. I contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie, progressivamente  a  partire  dalla  prima:  prima fascia 18 – 19,59; seconda fascia 12 – 14,59; terza fascia 21 – 23,59; quarta fascia 7 – 8,59; quinta fascia 15 – 17,59; sesta fascia 9 – 11,59;

d) i  messaggi  non  sono  computati  nel  calcolo  dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun  soggetto politico puo’ diffondere piu’ di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni  messaggio  per  tutta  la  sua  durata  reca la dicitura «messaggio   elettorale  gratuito»  con  l’indicazione  del  soggetto politico committente.

 

Art. 11.
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti
politici relative ai messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,   le   emittenti   radiofoniche  e  televisive  locali  che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono  pubblico  il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato  l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la  sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e  la  persona  da  contattare,  e’ depositato un documento, che può essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell’emittente, concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare   i   modelli  MAG/1/ER  resi  disponibili  nel  sito  web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  comitato regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al comitato regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonche’, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ER resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi   autogestiti   comunicano,  anche  a  mezzo  telefax,  alle emittenti  e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove   non   costituiti,   ai   comitati   regionali   per  i  servizi radiotelevisivi,  che  ne informano l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la durata dei messaggi. A tale fine,  possono  anche  essere  utilizzati  i  modelli  MAG/3/ER  resi disponibili  nel  predetto  sito  web  dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.
Numero complessivo dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1.  L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni approva la proposta  del  competente  comitato regionale per le comunicazioni o, ove  questo  non  sia ancora stato costituito, del comitato regionale per  i  servizi  radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo  dei  messaggi  autogestiti  gratuiti  da ripartire tra i soggetti  politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse   disponibili   previste   dal  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno 2005.

 

Art. 13.
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti  per  il  primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del  comitato  regionale  per le comunicazioni o, ove non costituito, del  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l’emittente che trasmettera’ i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2.  La  collocazione  nei  contenitori  dei giorni successivi viene determinata,  sempre  alla  presenza  di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun  contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita’ di presenze all’interno delle singole fasce.

 

Art. 14.
Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali  e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le emittenti   radiofoniche  e  televisive  locali  possono  trasmettere messaggi  politici autogestiti a pagamento, come definiti all’art. 2, comma  1,  lettera  d),  del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma   1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  devono assicurare   condizioni   economiche  uniformi  a  tutti  i  soggetti politici.

3.  Dalla  data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il  penultimo  giorno  antecedente  la  consultazione  elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi  politici  di  cui  al  comma  1  sono tenuti a dare notizia dell’offerta  dei  relativi  spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno  una  volta il giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4.  Nell’avviso  di  cui  al  comma  3  le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede,  della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di  fax,  e’  depositato  un  documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con l’indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalita’ di prenotazione degli spazi;

c) le  tariffe  per  l’accesso  a  tali spazi quali autonomamente determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva locale;

d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto  delle  prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7.  Ciascuna  emittente radiofonica e televisiva locale e’ tenuta a praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore  al  70%  del  listino di pubblicita’ tabellare. I soggetti politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state determinate  le  condizioni  praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati  per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9.  La  prima  messa  in  onda  dell’avviso  di  cui ai commi 3 e 4 costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi politici   autogestiti   a   pagamento   in   periodo   elettorale  o referendario.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1  devono  essere  preceduti  e  seguiti  da un annuncio in audio del seguente   contenuto:   «Messaggio   elettorale   a  pagamento»,  con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura:  «Messaggio  elettorale a pagamento», con l’indicazione del soggetto politico committente.

12.  Le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali non possono stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

 

Art. 15.
Trasmissioni in contemporanea

1.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali che effettuano trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004 e al presente  capo  II  esclusivamente  per le ore di trasmissione non in contemporanea.

 

Art. 16.
Programmi di informazione
trasmessi sulle emittenti locali

1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali fino  alla  chiusura  delle  operazioni  di  voto,  nei  programmi di informazione,  come  definiti  all’art.  2,  comma 1, lettera b), del codice  di  autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni  8 aprile  2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali  devono  garantire  il  pluralismo,  attraverso  la parita’ di trattamento, l’obiettivita’, l’imparzialita’ e l’equita’.

2.  Resta  comunque salva per l’emittente la liberta’ di commento e di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere  comunitario  di  cui  all’art.  16,  comma  5, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  all’art.  1, comma 1, lettera f), della deliberazione  1° dicembre  1998,  n.  78,  della  Autorita’  per  le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3.  Nel  periodo  di  cui  al  comma  1,  in qualunque trasmissione radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai messaggi  politici  autogestiti,  e’  vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

 

Capo III
Disposizioni particolari

Art. 17.
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1.   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  le  trasmissioni  in contemporanea  da  parte  di emittenti locali che operano in circuiti nazionali  comunque  denominati sono considerate come trasmissioni in ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del circuito  o,  in  difetto,  le  singole emittenti che fanno parte del circuito,  sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo II del presente titolo, che si applicano altresi’  alle  emittenti  autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2.  Ai  fini  del  presente provvedimento, il circuito nazionale si determina  con riferimento all’art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti locali dal capo I del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

 

Art. 18.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1.  In  conformita’  a  quanto  disposto  dall’art.  6  della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, le disposizioni di cui ai capi I, II e III del  presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 11, comma  2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e’ comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita’ all’Autorita’ per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare  l’impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 19.
Conservazione delle registrazioni

1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le registrazioni  della totalita’ dei programmi trasmessi sino al giorno della  votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare,  sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei  programmi  in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di  violazione  di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della   legge   22 febbraio   2000,   n.   28,   e   del   codice  di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni   8 aprile   2004,  nonche’  di  quelle  emanate  dalla commissione  parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 20.
Comunicato preventivo per la
diffusione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici  che  intendano diffondere  a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle  elezioni nelle forme ammesse dall’art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio  2000,  n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare  notizia  dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato   pubblicato   sulla   stessa   testata  interessata  alla diffusione  di  messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di effettiva distribuzione, desumibile dagli  adempimenti  di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita’ della testata non sia stato  possibile  pubblicare  sulla  stessa  nel  termine predetto il comunicato  preventivo,  la  diffusione dei messaggi non potra’ avere inizio  che  dal  numero successivo a quello recante la pubblicazione del  comunicato  sulla  testata,  salvo  che  il comunicato sia stato pubblicato,  nel  termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2.  Il  comunicato  preventivo  deve essere pubblicato con adeguato rilievo,  sia  per  collocazione,  sia per modalita’ grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonche’ l’indirizzo ed il  numero  di  telefono  della redazione della testata presso cui e’ depositato un   documento  analitico,  consultabile  su  richiesta, concernente:

a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno  di  pubblicazione  entro  il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;   

b) le  tariffe  per  l’accesso  a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche’ le eventuali condizioni di gratuita’;

c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico rilevante per  la  fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione  del  criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono  essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi  per  messaggi  politici  elettorali  le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore e’ tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta  dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonche’ i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5.  Nel  caso  di  edizioni  locali  o comunque di pagine locali di testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del presente  atto  le  testate  con  diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi  distintamente  le tariffe praticate per le pagine locali e le  pagine nazionali, nonche’, ove diverse, le altre modalita’ di cui al comma 2.

6.  La  pubblicazione  del  comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici elettorali  nel  periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato  rispetto  del  termine  a  tale fine stabilito nel comma 1 e salvo  quanto  previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la  diffusione  dei  messaggi  puo’  avere  inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

 

Art. 21.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali
su quotidiani e periodici

1. I  messaggi  politici  elettorali  di cui all’art. 7 della legge 22 febbraio  2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica  impaginazione  in  spazi  chiaramente evidenziati, secondo modalita’  uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio   elettorale»  con  l’indicazione  del  soggetto  politico committente.

2.  Sono  vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle  elencate al comma 2 dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

 

Art. 22.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in  condizioni  di  parita’  ai  relativi spazi non si applicano agli organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai sensi  dell’art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti  a  fornire  con  tempestivita’  all’Autorita’ per le garanzie nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici, nonche’   le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di candidati e candidati.

Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 23.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1.  Nei  quindici  giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e’ vietato rendere pubblici o comunque   diffondere   i  risultati,  anche  parziali,  di  sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di  voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in  un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresi’, la  pubblicazione  e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in  modo  sistematico  a  determinate  categorie  di soggetti perche’ esprimano  con  qualsiasi  mezzo  e  in  qualsiasi  forma  le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione   integrale  o  parziale  dei  risultati  dei  sondaggi politici   deve  essere  obbligatoriamente  corredata  da  una  «nota informativa»  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  contiene le seguenti indicazioni, di cui e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l’acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si  tratta  di  «sondaggio  rappresentativo»  o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;   

e) il   numero   delle   persone  interpellate  e  l’universo  di riferimento;

f) il  testo  integrale  delle  domande  rivolte  o,  nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la  percentuale  delle  persone  che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui e’ stato realizzato il sondaggio.

3.  I  sondaggi  di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto  se  contestualmente  resi disponibili dal committente nella loro  integralita’  e  corredati  della  «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4.  In  caso  di  pubblicazione  dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 e’ sempre evidenziata con apposito riquadro.

5.  In  caso  di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione  televisiva,  la  «nota  informativa» di cui al comma 2 viene  preliminarmente  letta  dal  conduttore  e  appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

 

Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 24.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1.  I  comitati  regionali  per  le comunicazioni o, ove questi non siano  stati  ancora  costituiti,  i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  assolvono,  nell’ambito  territoriale di rispettiva competenza,  oltre  a  quelli  previsti  agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di  vigilanza  sulla  corretta  e  uniforme applicazione della legislazione  vigente,  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento   da   parte  delle  emittenti  locali,  nonche’  delle disposizioni  dettate  per  la  concessionaria  del servizio pubblico dalla   commissione   parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza   dei   servizi  radiotelevisivi  per  quanto  concerne  le trasmissioni a carattere regionale;

b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni, trasmettendo i relativi  atti  e  gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni per i provvedimenti di sua competenza.

 

Art. 25.
Procedimenti sanzionatori

1.  Le  violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,n.  28,  e  del  codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche’ di quelle emanate dalla   commissione   parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono  perseguite  d’ufficio dall’Autorita’, al fine dell’adozione dei provvedimenti   previsti   dagli  articoli 10  e  11-quinquies  della medesima  legge.  Ciascun soggetto politico interessato puo’ comunquedenunciare  tali  violazioni  entro  il  termine  perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il consiglio nazionale degli utenti istituito presso l’Autorita’ puo’ denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al  capo  II  della  legge  22 febbraio  2000,  n.  28, del codice di autoregolamentazione   di   cui   al   decreto   del  Ministro  delle comunicazioni  8 aprile  2004 e delle relative disposizioni attuative di cui al presente atto.

3.  La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax,  all’Autorita’,  all’emittente  privata o all’editore presso cui  e’  avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le  comunicazioni  ovvero,  ove  il  predetto  organo  non sia ancora  costituito,  al  comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo  della  Guardia  di  finanza nella cui competenza territoriale rientra  il  domicilio  dell’emittente  o  dell’editore.  Il predetto gruppo   della   Guardia   di   finanza   provvede  al  ritiro  delle registrazioni  interessate dalla comunicazione dell’Autorita’ o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4.  La  denuncia  indirizzata  all’Autorita’ e’ procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5.  La denuncia contiene, a pena di inammissibilita’, l’indicazione dell’emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell’editore  e  del giornale  o  periodico,  cui  sono  riferibili le presunte violazioni segnalate,   completa,   rispettivamente,  di  data  e  orario  della trasmissione,  ovvero  di  data  ed edizione, nonche’ di una motivata argomentazione.

6.   L’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  provvede direttamente  alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti   radiotelevisive   nazionali  ed  editori  di  giornali  e periodici,  mediante  le  proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine,   nel   nucleo   della  Guardia  di  finanza  istituito  presso l’Autorita’ stessa.

7.  I  procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono  istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni,  ovvero,  ove  questi non siano ancora costituiti, dai comitati  regionali  per  i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all’Autorita’ secondo quanto previsto al comma 9.

8.  Il  gruppo  della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta   la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di  emittenti radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1, provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all’acquisizione  delle registrazioni  e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici del competente  comitato  di  cui  al  comma 7, dandone immediato avviso, anche   a   mezzo   telefax,  all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni.

9.  Il  comitato  di  cui  al  comma  7  procede ad una istruttoria sommaria,  se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli  interessati  ed  acquisisce  le  eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello  stesso  termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in  via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso comitato trasmette  atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il  competente  gruppo della Guardia di finanza, all’Autorita’ per le garanzie  nelle  comunicazioni,  che provvede, in deroga ai termini e alle  modalita’ procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  entro  le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell’Autorita’ medesima.

10.   In  ogni  caso,  il  comitato  di  cui  al  comma  7  segnala tempestivamente  all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni le attivita’  svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

11.  Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano,   a   richiesta,   con   i  comitati  regionali  per  le comunicazioni,  ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

12.  L’Autorita’  per  le  garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, comma 31,  della  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  e  a  norma  dell’art. 11-quinquies,  comma  3,  della  legge  22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

13.  Le  sanzioni  amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, come modificato dall’art. 1, comma  23,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge  23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della   legge   medesima,  non  abrogate  dall’art.  13  della  legge 22 febbraio  2000,  n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla   commissione   parlamentare  per  l’indirizzo  generale  e  la vigilanza  dei  servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di  attuazione  dettate  con  il  presente  provvedimento,  non  sono evitabili  con  il  pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei  soggetti  a  favore dei quali sono state commesse le violazioni,qualora ne venga accertata la responsabilita’.

 

Art. 26.
Ambito territoriale di applicazione
e altre consultazioni elettorali o referendarie

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle   trasmissioni  destinati  ad  essere  trasmessi esclusivamente  nel  territorio  di  regioni  non  interessate  dalle consultazioni  elettorali  di  cui  all’art. 1, comma 1, del presente provvedimento.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della  campagna  per  le  elezioni  regionali con altre consultazioni elettorali provinciali e comunali o referendarie saranno applicate le disposizioni  di  attuazione  della  legge  22 febbraio  2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Il  presente  provvedimento  e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale dell’Autorita’ per  le  garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito web della stessa Autorita’: www.agcom.it

 

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente: Cheli