AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Deliberazione n.172 del 28 luglio 1999 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Rettifica alla delibera n.8/99
“Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.192 del 17 agosto 1999)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 27 luglio 1999;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa’ da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”;
Considerato che il comitato di contatto della Commissione europea, ex art. 23-bis della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 “Televisioni senza frontiere”, nella riunione dell’11 giugno 1999 ha ravvisato l’opportunita’ che il testo dell’art. 2, comma 1, della sopracitata delibera n. 8/99 sia reso formalmente adeguato alle esigenze di omogeneita’ redazionale delle diverse versioni linguistiche;
Considerato, in particolare, che, in tale sede, l’Autorita’ ha condiviso la raccomandazione di procedere alla rettifica del sopra richiamato art. 2, comma 1, inserendo una virgola volta a separare l’espressione negativa “non possono” dal verbo principale “permettere” e sopprimendo le parole “della possibilita’”;
Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;
Delibera:
Articolo unico
1. Il comma 1, dell’art. 2, della delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 e’ sostituito dal seguente:
” 1. L’Autorita’ stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la societa’ che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (piu’ del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l’acquisto di impianti tecnici:
a) le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
f) il Giro d’Italia;
g) il Gran premio d’Italia automobilistico di formula 1;
h) il Festival della musica italiana di Sanremo.”.
La presente delibera di rettifica e’ notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’.
Napoli, 28 luglio 1999
Il presidente: Cheli