Determina della DGSCERP del 1° agosto 2016 “Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Determina per la REGIONE EMILIA ROMAGNA” pubblicata sul sito del Ministero in data 1° agosto 2016

 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,

di Radiodiffusione e Postali

– Divisione IV –

 

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell’art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE EMILIA ROMAGNA

 

 

VISTO l’art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione EMILIA ROMAGNA per le frequenze: CH 29 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF, CH 53 UHF da liberare tutte obbligatoriamente nelle province BOLOGNA – FERRARA – FORLI’ CESENA – MODENA – RAVENNA – REGGIO EMILIA e RIMINI e il CH 42 UHF da liberare obbligatoriamente solo nella provincia di RIMINI;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la nuova graduatoria della regione EMILIA ROMAGNA, pubblicata sul sito del Ministero il 14 luglio 2015 revisionata a seguito delle osservazioni pervenute e recepimento ordinanze giurisdizionali, in esito al bando per l’assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale di cui al D.M. del 5 marzo 2012 in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il D.M. 17 luglio 2014 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTA la relazione istruttoria del 1° agosto 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione EMILIA ROMAGNA;

CONSIDERATO l’art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

CONSIDERATO l’art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 “Destinatari e procedura di attribuzione dell’indennizzo”, che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell’indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all’art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

CONSIDERATO l’art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 – “Manifestazione di interesse”, che prevede per i soggetti titolari di diritto d’uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l’attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall’Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all’art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D;

RITENUTO che l’Amministrazione, ai sensi della suddetta normativa, nel caso in cui non recuperi risorse frequenziali sufficienti per liberare quelle indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, debba procedere all’esproprio delle frequenze degli operatori di rete, sulla base della loro collocazione nelle rispettive graduatorie, formulate ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, indipendentemente dalla partecipazione al bando degli stessi operatori di rete e partendo in modo crescente dall’ultima posizione utile in graduatoria, così come previsto, in particolare, dall’Art.3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015.

DETERMINA

ART. 1

Di approvare le risultanze dell’attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione EMILIA ROMAGNA, che di seguito si riportano:

1. Le frequenze di cui alla Tabella C del suddetto decreto per la regione EMILIA ROMAGNA, e precisamente: CH 29 UHF, CH 39 UHF, CH 45 UHF e CH 53 UHF da liberare tutte obbligatoriamente nelle province di BOLOGNA – FERRARA – FORLI’ CESENA – MODENA – RAVENNA – REGGIO EMILIA e RIMINI e il CH 42 UHF da liberare obbligatoriamente solo nella provincia di RIMINI, non sono state tutte oggetto di domanda di rilascio volontario per l’attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d’uso definitivi delle medesime frequenze, ma soltanto la frequenza CH 42UHF per la provincia di RIMINI.

2. Gli operatori di rete titolari di diritto d’uso definitivo delle frequenze CH 29 UHF, CH 39 UHF, di cui al punto 1), hanno presentato la manifestazione di interesse. Per il CH 45 UHF ha partecipato al bando un solo operatore di rete titolare del diritto d’uso per le province da liberare obbligatoriamente presentando la manifestazione di interesse. L’operatore di rete titolare del diritto d’uso della frequenza CH 53 UHF regionale non ha partecipato al bando.

Delle 5 frequenze indicate al precedente punto 1) andranno liberate 4 frequenze considerato che una fra quelle di cui alla Tab.C sopra indicate e precisamente il CH 42 UHF per la provincia di Rimini è oggetto di volontario rilascio.

ART. 2

All’operatore di rete RETE 7 Srl, titolare del diritto d’uso definitivo del CH 42 UHF per la provincia di RIMINI, frequenza indicata in Tabella C di cui al D.M. 17 Aprile 2015, oggetto di volontario rilascio, verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all’art. 1 del suddetto decreto. Gli impianti operanti sulla frequenza sopra indicata dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà modificato, con l’esclusione della sola provincia di Rimini.

ART. 3

Per gli operatore di rete che non hanno partecipato alla procedura, anche se titolari di diritto d’uso di una frequenza indicata in tabella C del D.M. 17 aprile 2015, non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti a liberare quelle indicate nella suddetta tabella e in considerazione della posizione conseguita nella graduatoria della regione EMILIA ROMAGNA, l’attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.1, avverrà nelle seguenti modalità:

a) L’operatore di rete CANALE ITALIA SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 53 UHF regionale, frequenza indicata in Tab.C, collocato al 18° posto della graduatoria, che non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sulla predetta frequenza, per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, e il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà modificato, rimanendo titolare della suddetta frequenza per le province di Parma e Piacenza. Avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del citato D.M. per le province da rilasciare obbligatoriamente.

La liberazione della frequenza CH 45 UHF nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Reggio Emilia è temporaneamente sospesa in virtù del procedimento di revoca del diritto d’uso definitivo avviato nei confronti della STARTUP COMMUNICATION SRL, in corso di perfezionamento. Questa Direzione si riserva di emanare una determina successiva al completamento della procedura.

Agli operatori di rete, titolari del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza – CH 45 UHF – che hanno partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, presentando la manifestazione di interesse, l’attuazione avverrà nelle seguenti modalità:

a) Gli operatori di rete RETE 8 SRL titolare del diritto d’uso della frequenza CH 45 UHF per la provincia di Piacenza e RETE 7 SRL titolare del diritto d’uso della medesima frequenza per la provincia di Parma/lim, province indicate entrambe in Tab.C da liberare facoltativamente, rimarranno titolari della frequenza.

b) All’operatore di rete DI.TV. SRL, collocato all’11° posto in graduatoria, titolare del diritto d’uso della medesima frequenza per la provincia di Ferrara, provincia indicata in Tab.C da liberare obbligatoriamente, a lui assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6 VHF, tenuto conto che il CH 45 UHF deve essere obbligatoriamente liberato, gli verrà sostituita la frequenza con il CH 34 UHF, non assegnata ad alcun operatore di rete nella provincia di Ferrara, in considerazione sia della manifestazione di interesse indicata nella domanda di partecipazione al bando, sia dalla richiesta formulata dallo stesso operatore con nota prot.n.

58076 del 22.10.2015, nonché del parere tecnico favorevole espresso dall’Ispettorato territoriale competente con nota prot.n.59037 del 27.10.2015.

Per l’operatore di rete titolare della frequenza CH 45 UHF che non ha partecipato alla procedura, il risultato sarà il seguente:

– L’operatore di rete RADIO TELE APPENNINO PARMA SRL, titolare della frequenza CH 45 UHF per la provincia di Parma/lim, che non ha partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 conserverà la titolarità del diritto d’uso a suo tempo rilasciato essendo tale provincia inserita nella tabella C del D.M. 17 aprile 2015 oggetto di rilascio facoltativo.

ART. 4

In conseguenza a quanto rappresentato ai precedenti Artt. 2 e 3, non avendo l’Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti per liberare le altre frequenze indicate nella Tabella C del D.M. 17 aprile 2015 e precisamente CH 29 UHF e CH 39 UHF da rilasciare entrambe obbligatoriamente nelle province di BOLOGNA – FERRARA – FORLI’ CESENA – MODENA – RAVENNA – REGGIO EMILIA e RIMINI, si procederà nel seguente modo:

a) Agli operatori di rete SESTA RETE & RETE 8 SRL (già LA 9 SRL) titolare del diritto d’uso definitivo del CH 32 UHF per le province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, VIA EMILIA TV SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza per la provincia di Parma, AMBROSIANA SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della stessa frequenza per la provincia di Piacenza/lim, FI.TIM SRL, anch’esso titolare della frequenza CH 32 UHF nella provincia di Parma/lim., COMUNICARE SPA, titolare della frequenza CH 32 UHF nella provincia di Parma/lim., TELESTUDIO MODENA2 SRL titolare della medesima frequenza nelle province di Bologna/lim, Modena e Reggio Emilia, classificatisi al 17° posto in graduatoria delle frequenze della regione EMILIA ROMAGNA, non avendo partecipato alla procedura e in considerazione della posizione conseguita in graduatoria dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sulla predetta frequenza, secondo il

calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. La frequenza CH 32 UHF sarà assegnata agli operatori di rete collocati al 10° posto della graduatoria, titolari della frequenza CH 29 UHF da liberare obbligatoriamente nelle province di cui alla Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, frequenza che potrà invece essere riassegnata esclusivamente nelle province facoltative di cui alla medesima tabella e precisamente per Parma e Piacenza. Pertanto:

1. Gli operatori che dovranno lasciare la frequenza e a cui non potrà essere assegnata alcuna altra frequenza e precisamente SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELESTUDIO MODENA2 SRL, dovranno spegnere tutti gli impianti operanti sul CH 32 UHF secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente inviato e i diritti d’uso a suo tempo rilasciati verranno revocati, avranno diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del citato D.M.

2. Gli altri operatori di rete e precisamente VIA EMILIA TV SRL, AMBROSIANA SRL, FI.TIM SRL e COMUNICARE SPA dovranno spegnere tutti gli impianti sul CH 32 UHF e riaccenderli sul CH 29 UHF, frequenza attribuibile nelle province di Parma e Piacenza di cui al diritto d’uso definitivo a ciascuno di essi rilasciato, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente trasmesso. I diritti d’uso a suo tempo rilasciati agli stessi operatori di rete verranno modificati.

b) Agli operatori di rete TRIVENETA SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 41 UHF per la provincia di Ferrara/lim, R.E.I. SRL, anch’esso titolare della medesima frequenza nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini e Parma/lim., che hanno partecipato in intesa alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015 per l’attribuzione della misura economica compensativa a seguito del volontario rilascio della frequenza, e la TELESTAR SRL, titolare della frequenza CH 41 UHF nella provincia di Piacenza che non ha partecipato alla procedura, classificatisi al 16° posto in graduatoria delle frequenze della regione EMILIA ROMAGNA, in considerazione della posizione conseguita in graduatoria, nonché della irregolarità dell’intesa formulata soltanto da due dei tre operatori di rete titolari del diritto d’uso del CH 41 UHF, come previsto dall’Art.2, comma 1, lettera b), l’attuazione di quanto previsto dal D.M. sopra citato avverrà nel seguente modo:

1. La frequenza CH 41 UHF verrà assegnata agli operatori di rete collocati al 5° posto della graduatoria, sulla base dell’ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al bando in sostituzione del CH 39 UHF frequenza da rilasciare obbligatoriamente come da tabella C. del D.M. L’operatore di rete TRIVENETA SRL, pertanto, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sulla frequenza CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, il diritto d’uso a suo tempo rilasciato verrà revocato ed avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art. 3 del citato D.M.;

2. L’operatore di rete R.E.I. SRL, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sulla frequenza CH 41 UHF nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente trasmesso. Avrà diritto all’indennizzo previsto dall’art.3 del D.M. 17 aprile 2015 per le province di cui sopra. Al medesimo operatore considerato che il CH 39 UHF risulta assegnabile nella provincia di Parma, verrà sostituita la frequenza dal CH 41 UHF al CH 39 UHF nella provincia/lim, dovrà spegnere tutti gli impianti eserciti sul CH 41 UHF e riaccenderli sul CH 39 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e il diritto d’uso definitivo allo stesso rilasciato verrà modificato.

3. All’operatore di rete TELESTAR SRL, titolare della medesima frequenza per la sola provincia di Piacenza, considerato che il CH 39 UHF risulta assegnabile nella suddetta provincia, verrà sostituita la frequenza dal CH 41 UHF al CH 39 UHF, dovrà spegnere tutti gli impianti eserciti sul CH 41 UHF e riaccenderli sul CH 39 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e il diritto d’uso definitivo allo stesso rilasciato verrà modificato.

ART. 5

Agli operatori di rete posizionati dal al 10 posto° della graduatoria, così come di seguito elencati, l’attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.4, avverrà nelle seguenti modalità, tenuto conto di quanto previsto all’art.4, comma 2 del D.M. 17 aprile 2015 in merito alla manifestazione di interesse prodotta:

a) Agli operatori di rete SESTA RETE & RETE 8 SRL (ex Fondazione Artigiani della Pace), titolare del diritto d’uso definitivo del CH 39 UHF frequenza di cui alla Tabella C, per le province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini, GTV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza per la provincia di Piacenza, LA 10 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per la provincia di Parma/lim e DI.TV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 39 UHF per le province di Modena e Reggio Emilia/ lim, a lui assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6 VHF, verrà sostituita la frequenza CH 39 UHF con la frequenza CH 41 UHF nell’intera regione a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 39 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.

b) Agli operatori di rete COMUNICARE SPA titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF, di cui alla Tabella C, per le province di Modena/lim, Piacenza, Parma/lim, Reggio Emilia, SESTA RETE & RETE 8 SRL, titolare del diritto d’uso definitivo della medesima frequenza, per la provincia di Bologna, TELEPROGRAMMI SRL titolare del diritto d’uso definitivo della suddetta frequenza per le provincia di Ferrara/lim e DI.TV SRL titolare del diritto d’uso definitivo della frequenza CH 29 UHF per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a quest’ultimo assegnata in sostituzione della frequenza CH 51 UHF, di cui all’avvio del procedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in luogo del CH 6 VHF, verrà sostituita la frequenza CH 29 UHF con la frequenza CH 32 UHF nell’intera regione a ciascuno per le province di cui al diritto d’uso definitivo a suo tempo rilasciato, con le limitazioni come da delibera 265/11/CONS di cui alla tabella D del D.M. 17 aprile 2015. Gli operatori dovranno spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 29 UHF e riaccenderli sulla frequenza CH 32 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato. I diritti d’uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.

ART. 6

La Divisione V “Emittenza radiotelevisiva. Contributi”, della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all’adozione dei conseguenti atti per l’erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.

●●●

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 2, comma 11 e dell’art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all’interno dell’Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 1 agosto 2016

Il Direttore Generale

Antonio Lirosi