MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIV. IV
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e ss. mm. recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020″ (di seguito la Legge di Bilancio 2018) e, in particolare l’articolo 1, comma 1033;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (di seguito la Legge di Bilancio 2019);
VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;
VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, modificata con delibera n. 162/20/CONS, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)” (di seguito PNAF);
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. Road Map) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;
VISTO il documento del Ministro dello Sviluppo Economico “Linee Guida – Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)” posto in consultazione pubblica il 29 marzo 2019;
VISTE le osservazioni alle citate Linee Guida del 29 marzo 2019 fatte pervenire, nell’ambito della citata consultazione pubblica, dagli operatori di rete interessati ad operare in ambito locale;
VISTO il documento “Linee Guida – Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)”, pubblicato il 22 luglio 2019, a seguito della consultazione pubblica, sul sito del Ministro dello Sviluppo Economico;
VISTI i bandi per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale relativi alle aree tecniche n. 4b, reti di I livello per i CH 21, CH 34 e CH 42, del 15 maggio 2020, di cui in pari data è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale e pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero;
VISTO che la sopra citata delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, modificata con delibera n. 162/20/CONS ha richiamato l’attenzioline sul tema della tutela costituzionale delle minoranze linguistiche nella provincia a statuto speciale di Bolzano, richiedendo sulla base della specifica normativa vigente che al servizio radiotelevisivo della provincia in questione sia garantita l’assegnazione di risorse frequenziali adeguate a consentire l’adempimento dei compiti istituzionali, tra cui la diffusione contemporanea nel territorio della provincia, dei contenuti televisivi diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell’area culturale tedesca e ladina e pertanto l’Area Tecnica n. 4 è stata suddivisa in ulteriori due Sub-Aree 4-a e 4-b coincidenti, rispettivamente, con il territorio della Provincia Autonoma di Trento e quello della Provincia Autonoma di Bolzano, con conseguente pianificazione di più reti locali di 1° livello;
VISTO che le citate “Linee Guida – Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033 della Legge n. 205/2017)”, prevedono, per la Provincia autonoma di Bolzano che attraverso un proprio servizio radiotelevisivo deve assicurare la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell’area culturale tedesca e ladina, ai fini dello svolgimento di tale servizio, una riserva di reti di primo livello nella Sub-Area Tecnica n. 4-b;
VISTE le note del 5 giugno e 29 novembre 2019, con cui la RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia Autonoma di Bolzano) ha rappresentato che, in luogo del canale 51 utilizzato in provincia di Bolzano che deve essere liberato nell’autunno 2020, richiede l’urgente assegnazione dei canali 21 e 34 su tutto il territorio della provincia di Bolzano, dal sito della Paganella con gli stessi diagrammi trasmissivi oggi operanti; ciò al fine di informare tempestivamente la popolazione altoatesina sui cambi di canale di quest’anno (e dell’anno 2021) e, soprattutto, di non interrompere la diffusione dei programmi del canale 51 in assenza di un loro spostamento ad altro canale;
VISTA la comunicazione del 21 maggio 2020, inviata a mezzo posta elettronica, con cui la RAS ha fornito specifiche motivazioni per cui richiede l’assegnazione dei canali 21 e 34 e, segnatamente, in quanto necessari alla realizzazione di reti SFN su tutto il territorio provinciale mantenendo l’attuale copertura di oltre il 99,5% della popolazione, precisando inoltre che l’assegnazione del canale 34, già in uso alla RAS, consentirebbe notevoli risparmi di spese e l’immediato passaggio all’MPEG4 e che l’assegnazione del canale 21, canale SFN già oggi disponibile permetterebbe la liberazione in un’unica soluzione del canale 51, canale che deve essere liberato nelle zone di confine già nel settembre 2020. Inoltre, l’utilizzo dei canali 21 e 34 in Paganella permetterebbe l’estensione della rete SFN senza dover utilizzare altre risorse frequenziali pianificate per la provincia di Trento;
RITENUTO che le argomentazioni da ultimo addotte da RAS siano condivisibili e, che, pertanto, la richiesta della RAS sia meritevole di accoglimento;
VISTA che l’art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015, n. 124 prevede la possibilità per la Pubblica amministrazione di annullare in autotutela un atto amministrativo per ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole di 18 mesi dalla sua emanazione, tenendo conto degli interessi dei destinatari;
RITENUTO pertanto che, per le ragioni sopra elencate, sussistano i presupposti per la revoca dei bandi per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso relativi alla Sub-Area Tecnica n. 4-b (Provincia Autonoma di Bolzano) di cui alle reti di I livello – CH 21, CH 34 e CH 42;
CONSIDERATA pertanto l’esigenza di procedere in autotutela alla revoca dei bandi per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale di cui alla Sub-Aea Tecnica n. 4-b per le reti di I livello – CH 21, CH 34 e CH 42, di cui alla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2020, n. 124;
DETERMINA
ART. 1
1. I bandi per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relativi alle reti di primo livello – CH 21, CH 34 e CH 42, della Sub-Area Tecnica n. 4-b (Provincia Autonoma di Bolzano) prevista dal PNAF, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020, sono revocati ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d) della Legge 7 agosto 2015, n. 124.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro CELI