Determina della Dgtcsi-Iscti del Ministero dello Sviluppo economico 28 novembre 2019 recante la definizione delle specifiche date di spegnimento dei canali 50-53 nell’Area ristretta A del DM 19 giugno 2019

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA – ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito nella legge n. 121 del 14 Luglio 2008;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’art. 1 comma 1032, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, di cui in particolare l’art. 1, comma 1106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 concernente il calendario per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899del 17 maggio 2017, ed in particolare gli artt.3e 4;

CONSIDERATA la necessità di fissare le specifiche date relative alle attività di cui all’art. 4, comma 1, 2 e 5 del periodo transitorio per l’Area ristretta A nell’ambito della fase temporale –1 gennaio 2020 /31 maggio 2020 – di cui alla Tabella 3 del citato decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 nonché le specifiche date relative alle attività delle operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province delle regioni dell’area ristretta A, di cui all’art. 4, comma 8 e le specifiche date relative alle attività di cui all’art. 4, comma 9 del suddetto decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019;

AUDITI i titolari dei diritti d’uso dei CH 50 – 53 interessati alle attività di rilascio delle frequenze nell’area ristretta A negli incontri del 24 e 31 ottobre 2019, in cui gli operatori in ambito locale hanno rappresentato la richiesta di procedere allo spegnimento del proprio multiplex, in considerazione della procedura tecnicamente semplice, in un numero di giorni molto limitato – non superiore ad una settimana – del mese di maggio 2020, ma usufruendo della possibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1031 della legge n. 205/2017 come modificata dalla legge n. 145/2018, del trasporto di almeno un programma sul multiplex contenente l’informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, in coincidenza con la tempistica delle operazioni di rilascio dei CH 50 e CH 52 ed accensione delle frequenze alternative degli operatori nazionali nelle singole regioni dell’Area ristretta A, per avvalersi della medesima risintonizzazione da parte dei cittadini determinata dalle operazioni degli operatori nazionali. Auditi altresì gli operatori nazionali titolari del diritto d’uso avente ad oggetto i CH 50 e CH 52 i quali hanno rappresentato la necessità di prevedere fasi temporali nelle province dell’Area ristretta A commisurate al numero degli impianti ivi presenti con particolare riferimento alla regione Liguria;

RITENUTO che anche le operazioni di spegnimento facoltativo di cui all’art. 4, comma 9 del citato decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019, in ragione dell’attività di semplice spegnimento delle reti, possano avvenire in un periodo temporale limitato;

DETERMINA

Art. 1
Definizione delle specifiche date

1. Le date delle operazioni di spegnimento dei CH 50 e 52 nelle province nell’area ristretta A, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b) e art. 4 comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, sono definite nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

2. Le date delle operazioni di spegnimento dei CH 51 e 53 nelle province nell’area ristretta A, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a), e art. 4, comma 5, nonché le operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province delle regioni dell’area ristretta A, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, sono definite nella tabella 2, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

3. Le date delle operazioni di spegnimento facoltativo delle frequenze degli operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’art. 4, comma 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, per ognuna delle regioni o province autonome sono definite nella tabella 3, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico

Roma, 28 novembre 2019

Il Direttore generale
Dr.ssa Eva Spina

Allegato (tabelle 1, 2 e 3)