MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA – ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito nella legge n. 121 del 14 Luglio 2008;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’art. 1 comma 1032, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, di cui in particolare l’art. 1, comma 1106;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 concernente il calendario per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, ed in particolare gli artt. 3 e 4;
CONSIDERATA la necessità di fissare le specifiche date relative alle attività di cui all’art. 4, comma 1, 2 e 5 del periodo transitorio per l’Area ristretta B nell’ambito della fase temporale – 1 giugno 2020 / 31 dicembre 2020 – di cui alla Tabella 3 del citato decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019 nonché le specifiche date relative alle attività delle operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province delle regioni dell’Area ristretta B, di cui all’art. 4, comma 8 del suddetto decreto del Ministro dello Sviluppo economico 19 giugno 2019;
AUDITI i titolari dei diritti d’uso dei CH 50 – 53 interessati alle attività di rilascio delle frequenze nell’Area ristretta B nell’incontro del 11 febbraio 2020, in cui gli operatori in ambito locale hanno rappresentato la richiesta di procedere allo spegnimento del proprio multiplex, in considerazione della procedura tecnicamente semplice, in un numero di giorni limitato – non superiore a 30 giorni – nel periodo finale delle operazioni della fase, ma usufruendo della possibilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1031 della legge n. 205/2017 come modificata dalla legge n. 145/2018, del trasporto di almeno un programma sul multiplex contenente l’informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, in coincidenza con la tempistica delle operazioni di rilascio dei CH 50 e CH 52 ed accensione delle frequenze alternative degli operatori nazionali nelle singole regionie Provincia Autonoma di Bolzano dell’Area ristretta B, per avvalersi della medesima risintonizzazione da parte dei cittadini determinata dalle operazioni degli operatori nazionali. Auditi altresì gli operatori nazionali titolari del diritto d’uso avente ad oggetto i CH 50 e CH 52 i quali hanno rappresentato la necessità di prevedere fasi temporali nelle province dell’Area ristretta B commisurate al numero e alla tipologia degli impianti ivi presenti, con la previsione di un periodo complessivamente inteso per le operazioni non superiore a 60 giorni, con una interruzione estiva e la conclusione nel mese di ottobre 2020;
CONSIDERATA l’intervenuta situazione emergenziale del Covid 19 che ha maggiormente interessato le regioni del Nord Italia, i cui effetti sulle operazioni tecniche nell’Area ristretta B non sono allo stato definibili con precisione;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere un periodo per le operazioni più ampio di quello tecnicamente necessario al fine di garantire la necessaria flessibilità organizzativa in base alla situazione contingente nell’Area ristretta B;
DETERMINA
Art. 1
Definizione delle specifiche date
1. Le date delle operazioni di spegnimento dei CH 50 e 52 nelle aree geografiche nell’Area ristretta B, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b) e art. 4 comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, sono definite nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.
2. Le date delle operazioni di spegnimento dei CH 51 e 53 nelle aree geografiche nell’Area ristretta B, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. a), e art. 4, comma 5, nonché le operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti aree geografiche delle regioni e province autonome dell’Area ristretta B, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giugno 2019, sono definite nella tabella 2, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico
Roma, 29 aprile 2020
Il Direttore generale
Dr.ssa Eva Spina