Commissario ad acta
nominato dall’Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 6021/2013
DETERMINAZIONE N. 1/2014
Avvio del procedimento per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4600/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
VISTA la sentenza n. 6021/2013 della 3a sezione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato, conosciuta in date 20 gennaio 2014 e 3 febbraio 2014 a seguito di comunicazione della Segreteria della Sezione nonché di notificazione su istanza di Telenorba S.p.a., con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (a seguire “AGCOM”) “di ottemperare alla sentenza CdS n. 4660/2013 [sic] passata in giudicato e, a tal fine, in sostituzione della stessa AGCOM, nomina il commissario ad acta, indicato in motivazione al par.4, che adotterà i provvedimenti necessari nei modi e tempi di cui in motivazione, fatte salve ulteriori prescrizioni che il Collegio si riserva di impartire, ove necessarie e richieste dal Commissario stesso”;
VISTO il paragrafo 4 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si “nomina il commissario ad acta, nella persona della prof. Marina Ruggieri, docente presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Settore scientifico disciplinare ING-INF 03 (Telecomunicazioni)” e si stabilisce che “Il Commissario, in particolare, in sostituzione dell’AGCOM inottemperante, provvederà a rideterminare a quali canali AGCOM, dopo aver svolto un adeguato sondaggio, avrebbe dovuto assegnare nel 2010 le posizioni LCN 7-8 e 9, ove avesse correttamente applicato il criterio delle preferenze ed abitudini radicate negli utenti all’epoca dello switch off nella propria regione”;
VISTO il paragrafo 5 della motivazione della sentenza n. 6021/2013, in cui si ordina all’AGCOM di informare il Commissario ad acta della nomina e di prendere le iniziative necessarie per consentire il sollecito inizio dell’attività del medesimo;
RILEVATO che ad oggi nessuna comunicazione formale è pervenuta all’organo commissariale da parte dell’AGCOM;
CONSIDERATO che l’Organo commissariale è abilitato a svolgere le proprie funzioni e ad adottare i provvedimenti occorrenti ai fini dell’esecuzione dell’incarico conferito in forza del provvedimento della Magistratura, senza attendere formali comunicazioni da parte dell’AGCOM, anche alla luce della formulazione della sentenza n. 6021/2013 e del fatto che il Commissario ha conseguito aliunde conoscenza legale del provvedimento di nomina;
CONSIDERATA l’urgenza di avviare il procedimento de quo, urgenza rappresentata al paragrafo 6 della motivazione della sentenza n. 6021/2013 nonché dal termine indicato dal Consiglio di Stato (90 giorni dalla data dell’accettazione dell’incarico da parte del Commissario, comunicata all’AGCOM via P.E.C. il 24 febbraio 2014);
VISTO l’obbligo d’informare i soggetti interessati dell’avvio del presente procedimento mediante comunicazione personale ovvero, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante altre forme di pubblicità ritenute idonee;
RILEVATO che in entrambi i giudizi all’esito dei quali sono state adottate le sentenze n. 4660/2012 e n. 6021/2013 l’Ecc.mo Consiglio di Stato ha ritenuto che rivestono la posizione di controinteressati tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi inseriti nelle tabelle pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico o, comunque, interessati all’assegnazione delle posizioni nel Nuovo Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre derivante dall’applicazione della delibera AGCOM 21 marzo 2013 n. 237 e che, per garantire la conoscenza legale dei ricorsi a detti soggetti è stata ordinato, tra le altre cose, l’inserimento di apposito avviso nella home page del sito Internet istituzionale dell’Amministrazione (cfr. ordinanze n. 1063/2012 e n. 2698/2013);
CONSIDERATO che l’obbligo d’informare i soggetti interessati dell’avvio del presente procedimento mediante comunicazione personale possa essere adempiuto solo nei confronti dei soggetti ritualmente costituiti nei giudizi all’esito dei quali sono state adottate le sentenze n. 4660/2012 e n. 6021/2013 (rispettivamente, n. R.G. 9279/2011 e n. R.G. 7750/2012), laddove nei confronti degli altri interessati, alla luce del numero elevatissimo di essi e della materiale impossibilità di reperimento dei relativi riferimenti, è necessario ricorrere ad altra forma di pubblicità;
CONSIDERATO che appare idoneo a garantire a tutti gli interessati conoscenza legale dell’avvio del procedimento l’inserimento di un avviso circa l’adozione del presente provvedimento nella home page del sito Internet istituzionale dell’AGCOM, avviso da collegare mediante ipertesto al testo integrale dello stesso provvedimento così da consentire agli interessati l’acquisizione a mezzo download del relativo documento su supporto elettronico;
DETERMINA
1. È dato avvio al procedimento per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4600/2012 nel caso Telenorba S.p.a. / Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità e nei termini prescritti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6021/2013.
2. La durata entro la quale dovrà concludersi il procedimento è il 25 maggio 2014 salvo proroga, per come stabilito al paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013. In caso di inerzia dell’Organo commissariale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Il responsabile unico del procedimento è il Commissario ad acta prof. Marina Ruggieri, nominato con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6021/2013.
4. La sede dell’Organo commissariale è stabilita a Roma, Via Matteo Bartoli n. 302 – Pal. F – 00143. Le comunicazioni all’Organo commissariale attinenti l’oggetto del presente procedimento potranno essere inviate a mezzo posta raccomandata all’indirizzo indicato ovvero via P.E.C. all’indirizzo ruggieri@pec.torvergata.it. La Parte mittente ha l’onere di indicare motivatamente se gli atti o i documenti inviati contengono parti riservate da sottrarre all’accesso di terzi, in caso contrario se ne presume la completa accessibilità.
5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha l’onere di prendere le iniziative necessarie per consentire il sollecito inizio dell’attività dell’Organo commissariale, per come stabilito al paragrafo 5.1 della motivazione della sentenza n. 6021/2013. Alla luce di ciò e in considerazione di quanto previsto al paragrafo 5 della citata sentenza, l’Organo commissariale invita l’AGCOM a:
– inserire con la massima sollecitudine possibile un avviso circa l’adozione del presente provvedimento nella home page del proprio sito Internet istituzionale, avviso da collegare mediante ipertesto al testo integrale dello stesso provvedimento così da consentire agli interessati l’acquisizione a mezzo download del relativo documento su supporto elettronico;
– mettere a disposizione con la massima sollecitudine possibile copia conforme di tutti i documenti inclusi nel fascicolo istruttorio per l’adozione dei piani dell’ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (delibera AGCOM n. 366/10/CONS e n. 237/13/CONS) relativi alle indagini svolte dagli istituti demoscopici incaricati di rilevare le abitudini e le preferenze degli utenti quanto alla sintonizzazione delle emittenti sui numeri del telecomando (indagini Demoskpea e Piepoli), riservandosi di chiedere gli ulteriori documenti necessari o utili ai fini dell’istruttoria nel presente procedimento.
Roma, 24 febbraio 2014
Il Commissario ad acta
prof. Marina Ruggieri