Direttiva Cee 10 settembre 1984, n. 450 “Sulla pubblicità ingannevole”


DIRETTIVA CEE 10 SETTEMBRE 1984, N. 450

“Sulla pubblicità ingannevole”

(pubblicata in G.U.C.E. n. 250/17 del 19 settembre 1984)

 

“Omissis”

Art. 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.

Art. 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi;

2) “pubblicità ingannevole”, qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente;

3) “persona”, le persone fisiche o giuridiche.

Art. 3

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole, se ne devono considerare tutti gli elementi, in particolare i suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, e alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla natura, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale ed i premi o riconoscimenti.

Art. 4

Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell’interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.

Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni, aventi secondo la legislazione nazionale un diritto o legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole, possano:

a) promuovere un’azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o;

b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un’autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.

l. Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata e se sia opportuno che il Tribunale o l’organo amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all’art. 5.

2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell’interesse generale:

di far sospendere la pubblicità ingannevole oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare giungere la sospensione di tale pubblicità;

qualora la pubblicità ingannevole, non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità, anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte dell’operatore pubblicitario.

Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al comma 1 possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza,

– con effetto provvisorio, oppure

– con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva:

di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna, di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.

3. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1 devono:

a) essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b) avere poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l’esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi e

c) motivare, in linea di massima, le loro decisioni.

Allorché le competenze di cui al paragrafo 2 sono esercitate esclusivamente da un’autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate.

Devono inoltre essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l’esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell’autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell’esercizio dei poteri stessi possano essere oggetti di ricorso giurisdizionale.

Art. 5

La presente direttiva non esclude in controllo volontario della pubblicità ingannevole esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all’art. 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quelle giudiziarie o amministrative di cui all’art. 4.

Art. 6

Gli Stati membri attribuiscono ai Tribunali o agli organi amministrativi il potere, in occasione di un procedimento giurisdizionale civile o amministrativo, di cui all’art. 4:

a) di esigere che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità, se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico;

b) di considerare inesatti i dati di fatto, se le prove richieste conformemente alla lett. a) non siano state fornite o siano ritenute insufficienti dal Tribunale o dall’organo amministrativo.

Art. 7

La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale.

Art. 8

Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.