Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna referendaria per il referendum regionale confermativo sulla legge della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recante: “Disciplina della forma di governo della regione, dell’elezione del consiglio regionale, nonche’ dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art.12, secondo comma,dello Statuto”, ……

PARLAMENTO NAZIONALE
CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA

 

Disposizioni   in  materia  di  comunicazione  politica,  messaggi  autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo,  ai  sensi  della  legge  22  febbraio  2000, n. 28, relative  alla  campagna  referendaria  per  il  referendum regionale confermativo   sulla  legge  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia Giulia,  recante:  “Disciplina   della forma di governo della regione, dell’elezione   del    consiglio  regionale,  nonche’   dei  referendum regionali  e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12,   secondo comma,  dello Statuto”,    indetto   nella  regione Friuli-Venezia Giulia, per il 29 settembre 2002.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2002)

 

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione”:

a) visto lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e modificato con  legge  costituzionale   31  gennaio  2001, n. 2, e in particolare l’art.  12, commi 4 e 5;

b) vista  la  legge  22  febbraio 2000, n. 28, recante “Norme sul referendum  confermativo  previsto  dall’art.  12, commi 4 e 5, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia”;

c) visto   il  decreto  n.  0225  del  presidente  della  regione Friuli-Venezia  Giulia  con  il quale in data 29 luglio 2002 e’ stato indetto  per  il  giorno 29 settembre 2002 il referendum confermativo sulla  legge  regionale  recante  “Disciplina   della forma di governo della  Regione,  dell’elezione   del  consiglio regionale, nonche’ dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, dello statuto”;

d) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per  la  parita’   di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) ritenuto  di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella   Gazzetta   Ufficiale,   adeguata  conoscibilita’  al  presente provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

f) consultata  nella seduta del 1 agosto 2002, l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei   confronti    della   RAI   radiotelevisione  italiana,  societa’ concessionaria   del   servizio   pubblico  radiotelevisivo,  come  di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni

1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla  consultazione  referendaria   regionale  indetta  nella  regione Friuli-Venezia  Giulia  per  il 29 settembre 2002 e si applicano alla programmazione    radiotelevisiva   destinata   ad    essere  irradiata esclusivamente  nel  territorio  della regione Friuli-Venezia Giulia. Esse  hanno  effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  provvedimento   nella  Gazzetta  Ufficiale e cessano di avere  efficacia il giorno successivo allo svolgimento del referendum regionale confermativo.

2.  In  tutte  le  trasmissioni  che,  ai  sensi e con i limiti del presente  provvedimento,   operano  riferimenti  ai  temi  propri  del referendum,   gli  spazi  sono  ripartiti  in  misura  eguale  tra  i favorevoli  ed i contrari al relativo quesito. L’eventuale assenza di sostenitori  di  una  delle  due  indicazioni  di voto non pregiudica l’intervento   nelle    trasmissioni  degli  altri  soggetti,  ma  non determina  un   aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso  della  trasmissione e’ fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Art. 2.
Tipologia   della  programmazione  regionale 
RAI  durante la campagna referendaria nella
regione Friuli-Venezia Giulia.

1.   Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Friuli-Venezia Giulia  ha  luogo  esclusivamente  nelle  forme  e  con  le modalita’ indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del referendum  di  cui all’art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  puo’  effettuarsi  mediante forme di contraddittorio, interviste  ed  ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte  indicazioni  di  voto  per  il  referendum. Essa si realizza mediante  le  tribune  disposte  dalla  commissione  e  le  eventuali ulteriori   trasmissioni   televisive   e  radiofoniche  autonomamente  programmate   dalla    RAI   di   cui  all’art.  5.  Ai  programmi  di comunicazione  politica  sui temi del referendum non possono prendere parte  persone  che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e’ comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento;

b) i  messaggi  politici  autogestiti relativi ai temi propri del referendum  di  cui all’art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,  sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio.  Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all’art. 6;

c) l’informazione e’ assicurata mediante i notiziari regionali ed i   relativi  approfondimenti,  purche’   la  loro  responsabilita’ sia ricondotta  a  quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in  tutte  le  altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione  Friuli-Venezia   Giulia  non  possono  aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1.  Alle  trasmissioni  che  trattano  i temi propri del referendum possono prendere parte:

a) il comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia;

c) le  forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

d) i  comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque  denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza   regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle  lettere  a),  b)  e  e),  che  abbiano un interesse obiettivo e specifico  al  quesito  referendario.   La  loro  partecipazione   alle trasmissioni  e’  soggetta  alle  condizioni  e  ai  limiti di cui al presente provvedimento.

2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera d), devono essersi costituiti  come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.  Entro  lo  stesso  termine  essi chiedono al comitato regionale per le comunicazioni della regione Friuli-Venezia Giulia di partecipare   alle  trasmissioni,   indicando  preventivamente  se  si dichiareranno  favorevoli  o  contrari  al  quesito  referendario. Il comitato,  entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza  regionale  dei  soggetti  richiedenti  e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita’ di votazione

1.  A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  del  presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette  nella  regione Friuli-Venezia Giulia una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle   modalita’   di  votazione,  sulla  data  e  gli  orari  della consultazione.   La  scheda  televisiva  e  quella  radiofonica  sono trasmesse alla commissione.

Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni
di comunicazione politica

1. In riferimento al referendum del 29 settembre 2002, la RAI organizza  e  trasmette  nella  regione Friuli-Venezia Giulia tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i    soggetti  individuati  all’art.   3,  comma  1,  con  le  seguenti modalita’:

a) il  comitato promotore di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), e’  invitato  dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le  motivazioni del quesito referendario e sostenere l’indicazione di voto favorevole;

b) le  forze  politiche  di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c),  sono  invitate  dalla  RAI  a  prendere  parte  alle tribune; la partecipazione  non  puo’  aver  luogo  se  non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo  conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa   di  ciascuno,  nonche’   degli  spazi  disponibili  in ciascuna  tribuna,  anche  in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi  in  parti  uguali  tra  i  favorevoli  e i contrari al quesito referendario.

2.  Le  tribune  di  cui  al  presente  articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre 2002.

3.  Le  ulteriori  trasmissioni   di comunicazione politica, diverse dalle   tribune,  eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.
Messaggi autogestiti

1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti di cui all’art.  4,  commi  3  e  10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’art.   2,  comma  1,  del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2.  I  messaggi  di  cui  al  comma  1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all’art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta,  rivolta  alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data    di   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano  se  e  in  quale misura intendano avvalersi delle strutture  tecniche  della  RAI,  ovvero  fare  ricorso  a  filmati e registrazioni  realizzati in proprio, purche’ con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se  rientranti  tra  i  soggetti  di  cui all’art. 3, comma 1, lettera  d),  dichiarano  che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3.  Nei  cinque  giorni  successivi al termine per la presentazione delle  richieste  di  cui  al  comma  2,  la  RAI determina il numero giornaliero  dei  contenitori  e  ne  definisce  la  collocazione nel palinsesto.   In  rapporto  al  numero  complessivo  delle  richieste pervenute   la  RAI  puo’  altresi’  stabilire  il  numero  massimo di presenze  settimanali  di ciascun soggetto. Il relativo calendario e’ trasmesso  alla   commissione  e  alla Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

4.  Gli  spazi  disponibili  in  ciascun  contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al  quesito  referendario.  L’individuazione dei relativi messaggi e’ effettuata,  ove  necessaria, con criteri che assicurano l’alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai    criteri   di    tutela   del   pluralismo,    dell’imparzialita’, dell’indipendenza e della obiettivita’.

2.  I  direttori  responsabili   dei  programmi  di  cui al presente articolo,  nonche’  i loro conduttori e registi, osservano in maniera   particolarmente   rigorosa  ogni  cautela  atta  ad  evitare  che  si determinino   situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito  referendario.   In particolare essi curano che gli utenti non siano  oggettivamente   nella  condizione di poter attribuire, in base alla  conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Art. 8.
Programmi dell’accesso

1.   La    programmazione   dell’accesso   regionale   nella  regione Friuli-Venezia  Giulia  e’  soggetta  per  il  periodo di vigenza del presente  provvedimento,  alla disciplina di cui all’art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 9.
Comunicazioni e consultazione alla commissione

1.  I  calendari  delle  tribune e le loro modalita’ di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla commissione.

2.   Il    presidente   della   commissione,   sentito  l’ufficio  di presidenza,   tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’interpretazione  e  l’attuazione  del  presente  provvedimento,   in particolare  valutando  gli  atti  di  cui  al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.
Responsabilita’  del  consiglio  di 
amministrazione  e del direttore
generale della RAI

1.  Il  consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI   sono  impegnati,  nell’ambito   delle  rispettive  competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione.

Per   le  tribune  essi  potranno  essere  sostituiti  dal  direttorecompetente.

Art. 11.
Pubblicita’ del provvedimento

Il presente provvedimento sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2002

Il presidente: Petruccioli