DL Rilancio. L’Agenzia delle entrate chiarisce la norma relativa al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

(10 giugno 2020)    Il c.d. “DL Rilancio” (decreto legge n 34/2020 recante recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” , prevede, all’art. 28, che ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale o professionale dell’attività di lavoro autonomo, con riferimento all’importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Tale credito di imposta spetta – in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di una delle attività sopracitate – nella misura del 30% dei relativi canoni.

L’Agenzia delle entrate, con la propria circolare n. 14/E dello scorso 6 giugno ha fornito i primi chiarimenti sull’utilizzo di tale credito di imposta, specificando tutti i soggetti e le casistiche cui si riferisce la norma (compresi gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), mentre con la risoluzione n. 32/E (sempre in data 6 giugno u.s.), ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito di imposta. (FC)

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