D.M. 12 giugno 1998, n.349 del Ministero delle Comunicazioni recante “Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1998, n.349

Regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 1998)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1981, con il quale sono state approvate le norme tecniche riguardanti gli apparati monocanali radiotelefonici per i servizi fisso e mobile terrestre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.339 del 10 dicembre 1981;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 17 febbraio 1983 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 83/189/CEE attuata con legge 21 giugno 1986, n.317 – notifica 98/0064/I;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1986, modificato con decreto ministeriale 17 aprile 1997, n.162, con il quale è stata approvata la normativa tecnica relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.173 del 28 luglio 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n.625, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l’omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre, modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1997, n.188;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n.61;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n.615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.249;

Considerato che l’ETSI (Istituto europeo norme di telecomunicazioni) ha pubblicato le seguenti norme tecniche per apparati radio per il servizio mobile terrestre: norma ETSI ETS 300 – 113 relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio, per segnali di fonia analogica e diversi dalla fonia, muniti di connettore RF interno o esterno, destinati alla trasmissione dati; norma ETSI ETS 300 – 086, relativa alle caratteristiche tecniche e condizioni di prova degli apparati radio per il servizio mobile terrestre, con connettore RF interno od esterno, destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica;

Riconosciuta la necessità di armonizzare le regole tecniche nazionali con quelle dei Paesi appartenenti alla CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) così come previsto dalle decisioni CEPT ERC/DEC/(95)02 e ERC/DEC/(96)07;

Vista la lettera del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato prot. 162196 del 17 luglio 1997, con la quale sono stati segnalati gli orientamenti della Commissioni europea circa l’applicazione della direttiva 83/189/CEE in occasione della adozione dei decreti 4 ottobre 1994, n.625, e 5 giugno 1997, n.188;

Ravvisata l’esigenza di aderire alla richiesta della Commissione europea e, quindi, di formalizzare un provvedimento in sostituzione dei menzionati decreti n.625/1994 e n.188/1997, da sottoporre a procedura di notificazione ai sensi della direttiva 83/189/CEE attuata con legge 21 giugno 1986, n.317;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 27 luglio 1994 e del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (nota GM 111874/4305 DL/CR del 10 giugno 1998);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato devono corrispondere, ai fini dell’omologazione, alle regole tecniche descritte nel presente decreto.

Art. 2

1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nella norma ETSI ETS 300-086, che è reperibile (per consultazione e per acquisto) presso il CEI – Comitato elettrotecnico italiano – Viale Monza, 259 – 20126 Milano e (per la sola consultazione presso il CONCIT-ISCTI-Comitato nazionale di coordinamento per l’informatica e le telecomunicazioni-Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, viale Europa n.190-00144 Roma.

Art.3

1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate nella norma ETSI ETS 300-113, che è reperibile (per consultazione e acquisto) presso il CEI-Comitato elettrotecnico italiano – Viale Monza 259-20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISCTI – Comitato nazionale di coordinamento per l’informatica e le telecomunicazioni-Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, viale Europa n.190-00144 Roma.

Art. 4

1. L’allegato 1 al presente decreto fissa i valori dei parametri indicati come opzioni nelle norme ETSI di cui agli articoli 2 e 3, il rispetto dei quali è essenziale per l’omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

Art. 5

1. A partire dal 1° dicembre 2006 devono essere utilizzati soltanto apparati omologati ai sensi del presente decreto e, per la gamma UHF, soltanto apparati omologati per il passo di canalizzazione 12,5 kHz.

Art. 6

1. I rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono considerati validi ai fini del rilascio dell’omologazione, purché gli apparati rispettino anche le norme di cui all’allegato 1 al presente decreto.

2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n.300, la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocità.

3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione.

Art. 7

1. Il richiedente l’omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle comunicazioni – Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze – Viale America, 201 – 00144 Roma, in seguito denominata DGPGF, e, per conoscenza, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, in seguito denominato ISCTI.

2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:
a) generalità complete del richiedente;
b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell’apparato da omologare.

3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica timbrata e firmata dal richiedente:

a) elenco delle specifiche tecniche;

b) descrizione di funzionamento e di uso dell’apparato;

c) schemi a blocchi e schemi elettrici completi con indicazione ed elenco di tutti i componenti;

d) illustrazioni e fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell’apparato, dalle quali sia possibile individuare l’apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti;

e) eventuale rapporto di prova di cui all’articolo 6.

4. La documentazione, di cui al comma 3, lettera b), deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa alle altre lettere dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

5. La DGPGF, accertata la regolarità della documentazione, qualora non sia stato presentato il rapporto di prova di cui all’articolo 6, provvede ad inviare all’ISCTI, incaricato di effettuare verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l’ISCTI oppure, se quest’ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all’estero, restando, in ogni caso, a carico del richiedente le relative spese.

7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l’avvenuto saldo di quanto dovuto, l’ISCTI comunica alla DGPGF l’esito delle verifiche stesse.

8. La DGPGF provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l’esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l’esonero dalla presentazione dell’esemplare per l’esame di laboratorio nei casi in cui:
a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l’omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;
b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l’omologazione.

10. La DGPGF, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certificato di omologazione.

Art. 8

1. Gli apparati di cui all’articolo 7 debbono essere muniti di una targhetta con l’indicazione del modello dell’apparato, dell’anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati nei certificato di omologazione.

Art. 9

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 4 ottobre 1994, n.625, e 5 giugno 1997, n.188.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro: MACCANICO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1998

Registro n. 5 Comunicazioni, foglio n.321

 

ALLEGATO 1 (articolo 4)

Le regole tecniche specificate nel presente allegato stabiliscono i valori dei parametri di rispetto per l’omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

1) Potenza di uscita a radiofrequenza (RF).
1. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, potenza RF nominale di uscita non deve superare il valore di 25 watt.
2. Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e come stazioni portatili, la potenza RF nominale di uscita non deve superare, rispettivamente, il valore di 10 watt e di 5 watt.
3. La potenza misurata al connettore di antenna, in condizioni normali di prova, non deve comunque superare i suddetti limiti, fatta salva l’incertezza dovuta alla precisione del banco di misura.

2) Passo di canalizzazione
2.1 Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente:
apparati operanti nella gamma VHF: 12,5 kHz;
apparati operanti nella gamma UHF: 12,5 kHz.
2.2 Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz per il periodo transitorio previsto dall’articolo 5.

3) Attenuazione all’intermodulazione in trasmissione.
L’attenuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione deve essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.
Per le stazioni di base e fisse destinate ad utilizzazioni speciali, quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore deve essere di almeno 70 dB.

4) Condizioni di prova a temperatura estrema.
Le temperature estreme sono: 10 °C +55°C.

Visto, il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO