Adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.34 del 11 febbraio 1997)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71;
Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, concernenti “determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato”, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.356 del 30 dicembre 1981, n.205 del 28 luglio 1982 e n.270 del 18 novembre 1991;
Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1989 e 4 agosto 1989, concernenti “determinazione dei canoni di base di concessione per l’impianto e l’esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano le bande di frequenza 10 GHz e superiori”, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.144 del 22 giugno 1989 e n.193 del 19 agosto 1989;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n.537, ed in particolare l’art.10, comma 2;
Considerata la necessità di adeguare i canoni annui e le quote supplementari annue delle concessioni di collegamenti in ponte radio in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
Decreta:
Art. 1
1. I canoni annui e le quote supplementari stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, come modificato ed integrato dai decreti dello stesso Ministro 24 giugno 1982 e 1° agosto 1991, sono rideterminati, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 2,6034 pari a quello individuato dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di gennaio 1982 in riferimento al mese di ottobre 1996.
2. I canoni di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1991, art.2, sono rideterminati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 1,2254 pari a quello individuato dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di dicembre 1991 in riferimento al mese di ottobre 1996.
Art. 2
1. I canoni annui e le quote supplementari annue stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 febbraio 1989, come rettificato dal decreto dello stesso Ministro 4 agosto 1989, sono rideterminati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 1,4166 pari a quello individuato dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di luglio 1989 in riferimento al mese di ottobre 1996.
Art. 3
1. Gli importi dei canoni annui e delle quote supplementari annue sono arrotondati alle mille lire superiori se il prodotto dei fattori di cui agli articoli 1 e 2 è superiore, nelle ultime tre cifre intere, a lire cinquecento ed alle mille lire inferiori negli altri casi.
Art. 4
1. L’ammontare dei canoni di concessione e di autorizzazione è aumentato dell’importo delle spese postali occorrenti per l’invio agli interessati di bollettini di versamento in conto corrente postale premarcati e personalizzati.
Art. 5
1. All’art.5 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981 è aggiunta la seguente lettera: “n) per radiocollegamenti denominati radio L.A.N. (local area network), realizzati a mezzo di apparecchiature con tecnica di modulazione a spettro diffuso (spread spectrum) o con tecnologia DECT (digital european cordless telecomunication), relativi a impianti nell’ambito di ambienti confinati e con l’esclusione di impianti interconnessi a rete pubblica: L. 500.000 per canone base annuo e L. 50.000 per ogni terminale collegato”.
Art. 6
1. E’ in facoltà del concessionario rinunciare alla concessione per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto; la rinuncia deve essere comunicata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Art. 7
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno efficacia ai fini della rideterminazione del deposito cauzionale di cui all’art.189 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156.
Art. 8
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7 entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 1996
Il Ministro: MACCANICO
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997
Registro n.1 Poste, foglio n. 120