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Decreto 2 dicembre 2014 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Linee guida, relative alla definizione delle modalita’ con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilita’ temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.”
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto ministeriale 02/12/2014
Linee guida, relative alla definizione delle modalita’ con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilita’ temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore.
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2014)
Preambolo
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003;
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012;
Vista la legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 116 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014;
Considerato che l’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, demanda ad apposite Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, l’individuazione delle modalita’ di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici e delle pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere;
Considerato che le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;
Considerato che la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato modifiche all’art. 11, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, stabilendo che dette Linee guida sono approvate con uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che l’ISPRA e le ARPA/APPA hanno predisposto le Linee guida relativamente all’individuazione delle modalita’ di fornitura all’ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori, e ai dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
Valutata la necessita’ e l’urgenza di diffondere e pertanto di procedere all’emanazione di dette Linee guida al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l’operativita’ nell’ottica della diffusione delle tecnologie digitali;
Acquisiti, con prot. DVA-2014-0038233 del 19/11/2014, i pareri della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) della Camera dei deputati e della 13ª Commissione permanente del Senato, con osservazioni non ostative, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 116;
Decreta:
Articolo 1
Art. 1
1) Sono approvate le Linee guida, ai sensi dell’art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA relativamente:
alle modalita’ con cui gli operatori forniscono all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti;
ai fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilita’ temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore, cosi’ come riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante al presente decreto.
2) Ai sensi dell’art. 14, comma 8, lettera d) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., le Linee guida di cui al presente decreto potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicita’ semestrale con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.