D.M. 20 febbraio 1998 del Ministro delle Comunicazioni recante “Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell’articolo 3, comma 11 della Legge 31 luglio 1997, n. 249”

 

Ministro delle Comunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1998

Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell’articolo 3, comma 11 della Legge 31 luglio 1997, n. 249

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 in data 24 marzo 1998)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n.223;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1992, che ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la parte relativa all’emittenza televisiva;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992, con cui sono stati approvati la graduatoria delle emittenti televisive nazionali e l’elenco di quelle aventi titolo al rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993 n.323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n.422;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994 n.420;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n.650;

Vista la legge 31 luglio 1997 n.249 ed in particolare l’art.3, commi 8 e 11 in cui si prevede l’assegnazione, anche in via provvisoria, ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l’autorizzazione, delle frequenze che, a parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non sono indispensabili ai soggetti esercenti l’attività radiotelevisiva per l’illuminazione dell’area di servizio e del bacino, nonché di quelle che si rendono disponibili a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti televisive in ambito nazionale in forma codificata;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono state individuate le competenze da svolgere a cura del Ministero delle comunicazioni fino all’entrata in funzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerata la dismissione alla data del 31 dicembre 1997 delle frequenze via etere terrestre utilizzate dall’emittente televisiva nazionale privata Tele+3, avvenuta ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.249;

Considerata l’opportunità di procedere, in via provvisoria, all’assegnazione delle frequenze dismesse limitatamente ai siti e alle coperture tecniche dei relativi impianti, anche in attesa di individuare le ulteriori frequenze non indispensabili di cui all’art.3 comma 8 della legge 31 luglio 1997 n.249;

Riconosciuta la necessità di disciplinare le procedure di assegnazione ai sensi dell’art.3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio 1997, n.249, che prevede, comunque, il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 dicembre 1994 n.420, concernente le emittenti televisive nazionali, alle quali, pertanto, va data priorità nell’assegnazione delle frequenze resesi disponibili;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art.2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive integrazioni, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DAGL, con nota del 17 febbraio 1998, in cui si afferma che “Presa visione dello schema di atto di indirizzo politico-amministrativo, e tenuto conto del carattere ex lege provvisorio delle assegnazioni in oggetto, in attesa della formazione del piano delle frequenze, si concorda sull’opportunità di autolimitare nel frattempo la discrezionalità del Ministero con la fissazione di criteri e principi di massima, a vantaggio della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa”.

EMANA
il seguente atto di indirizzo politico-amministrativo:

1. Le frequenze libere di radiodiffusione televisiva via etere terrestre, anche dismesse alla data del 31 dicembre 1997 in ottemperanza al disposto di cui all’art.3 comma 11 della legge 31 luglio 1997 n.249, sono assegnate in via provvisoria, in attesa dell’approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai destinatari di concessioni o autorizzazione radiotelevisive in ambito nazionale e locale, che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l’autorizzazione. Restano fermi, ai fini dell’utilizzo delle frequenze assegnate, i siti e i parametri di irradiazione degli impianti relativi alle frequenze dismesse, così come censiti ai sensi dell’art.32 della legge 6 agosto 1990, n.223 ed eventualmente modificati dagli organi periferici dell’amministrazione.

2. Nell’ambito della citata assegnazione va comunque assicurato il rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza n.420 del 7 dicembre 1994 secondo cui, coniugando il principio del pluralismo con quello di uguaglianza la discrezionalità dell’amministrazione deve essere orientata acché le reti nazionali assentite siano “- nei limiti delle compatibilità tecniche – tendenzialmente equivalenti e che l’eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto possibile, in modo complessivamente bilanciato su tutte le reti medesime”. Pertanto le emittenti televisive concessionarie o autorizzate in ambito nazionale che, sulla base della graduatoria approvata con decreto ministeriale 13 agosto 1992, hanno conseguito reti con copertura inferiore rispetto a quelle assegnate ad altre emittenti, ad esclusione di quelle che trasmettono in forma codificata, saranno in via prioritaria assegnatarie delle frequenze resesi disponibili.

3. Al fine di realizzare il bilanciamento della copertura tra le reti nazionali previsto al comma 2, si provvederà riassegnando le frequenze resesi disponibili ed a tal fine occorrenti secondo i seguenti criteri. Per ciascuno dei bacini regionali di utenza in cui le emittenti nazionali di cui al comma 2, pur facendo servizio, non raggiungono la copertura del novanta per cento della popolazione, si provvede alla ripartizione delle risorse resesi disponibili, computate in termini di copertura della popolazione, ripartendo il settanta per cento delle predette risorse in modo paritario tra le emittenti in questione ed il residuo trenta per cento in modo inversamente proporzionale al grado di copertura della popolazione da parte di ciascuna di esse, derivante dagli impianti censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223, eventualmente modificati dagli organi periferici dell’amministrazione.

4. Costituiscono condizioni necessarie per l’assegnazione delle frequenze di cui ai commi 2 e 3:

a) il regolare versamento dei canoni concessori o autorizzatori;

b) il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva.

5. Non si effettueranno, comunque, assegnazioni di frequenze volte a migliorare la ricezione nelle aree di servizio già coperte, fatti salvi i casi di gravi interferenze su parte prevalente dell’area di servizio.

6. Le emittenti televisive concessionarie in ambito locale di cui al comma 1 saranno assegnatarie delle rimanenti frequenze non utilizzate per operare il bilanciamento delle reti televisive nazionali, secondo i criteri stabiliti all’art.3, comma 8, della legge n.249 del 31 luglio 1997 anche per l’eliminazione delle situazioni interferenziali altrimenti non risolvibili.

7. Le situazioni interferenziali che danno titolo, in via prioritaria, all’assegnazione delle frequenze di cui al comma 6 saranno valutate secondo il seguente ordine decrescente:

a) situazioni interferenziali provocate ad impianti operanti in territorio estero per naturale trasbordo;

b) situazioni interferenziali che coinvolgono impianti della concessionaria RAI;

c) incompatibilità elettromagnetica tra impianti che si verifichi su parte gran delle relative aree di servizio;

d) incompatibilità elettromagnetica tra impianti che si verifichi su parte marginale delle relative aree di servizio.

Qualora più richiedenti si trovino in posizione di parità in condizioni nell’ambito delle classificazioni sopra indicate dovrà essere attribuita preferenza alle situazioni per le quali l’utilizzazione delle frequenze disponibili crea minor alterazione del quadro radioelettrico esistente, e in subordine, alle situazioni che, nell’ambito delle condizioni tecnico-operative fissate dall’atto di concessione, opportunamente verificate dai competenti organi periferici, contribuiscano maggiormente alla razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico. In caso di ulteriore parità di condizioni verrà utilizzato quale criterio scriminante, quello dell’anzianità della situazione interferenziale segnalata.

8. Costituiscono condizioni necessarie per l’assegnazione delle frequenze disponibili alle emittenti televisive locali:

a) il regolare versamento dei canoni concessori;

b) il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva.

9. Non saranno oggetto di riassegnazione alle emittenti televisive nazionali e locali le frequenze dismesse ai sensi dell’art.3, comma 11 della legge 31 luglio 1997, n.249, che rivestano le seguenti condizioni:

a) ricadano su bande non attribuite al servizio di radiodiffusione dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

b) determinino interferenze su parte prevalente dell’area di servizio dell’impianto dismesso;

c. siano relative ad impianti rilevati non installati o non eserciti con carattere di continuità nel corso delle verifiche effettuate dagli organi periferici dell’amministrazione.

Il presente atto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 febbraio 1998

Il Ministro
MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1998
Registro n.2 Comunicazioni, foglio n.106