D.M. 21 maggio 1992, n. 360 del Ministro P.T. recante “Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme dei 2 GHZ. Regole tecniche 715”

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

DECRETO 21 maggio 1992, n.360

Regolamento per apparecchiature radio per collegamento ad uso privato operante sulle gamme dei 2 Ghz. Regole tecniche 715

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 18 agosto 1992)

 

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n.520, convertito nella legge 21 maggio 1926, n.597, sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n.1978, concernente i compiti dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 1° marzo 1968, n.186, concernente le disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n.325, concernente l’organizzazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;

Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all’Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n.1143;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n.39;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 17 febbraio 1983;

Considerata la necessità di disciplinare le caratteristiche delle apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell’automazione;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art.17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n. GM/64825/4186/DL/PON 12 maggio 1992);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto delle regole

1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di linea per trasmissione in ponte radio tra punti fissi per esclusivo uso privato, senza alcuna connessione alla rete pubblica, operanti nella gamma 2300-2440 MHz; esse stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono soddisfare le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali dati.

Art. 2
Caratteristiche generali

1. Le apparecchiature devono essere progettate per poter trasmettere e ricevere un segnale numerico a velocità di cifra di 704 kbit/s, oppure un segnale a velocità di cifra di 2048 kbit/s, o infine un segnale a velocità di cifra di 2 ´ 2048 kbit/s.

2. Le apparecchiature devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a. manuale d’istruzione con eventuali prescrizioni di sicurezza;

b. schemi circuitali ed a blocchi con relative indicazioni dei valori delle grandezze elettriche e dei livelli del segnale;

c. valori e caratteristiche dei componenti;

d. descrizione dettagliata di funzionamento;

e. caratteristiche di alimentazione.

Art. 3
Banda di radiofrequenza

1. La banda di radiofrequenza utilizzata è quella relativa ad un senso di trasmissione.

2. La larghezza della banda di radiofrequenza utilizzata per la trasmissione deve essere:

0,5 MHz, per la capacità di 704 kbit/s;
1 MHz, per la capacità di 2048 kbit/s;
2 MHz, per la capacità di 2 ´ 2048 kbit/s.

Art. 4
Canale di radiofrequenza

1. Il canale di radiofrequenza è l’insieme delle due bande RF relative ai due sensi di trasmissione.

2. Il distanziamento di frequenza tra portanti in trasmissione e ricezione dello stesso canale di radiofrequenza è pari a 73 MHz, indipendentemente dalla capacità di informazione trasportata di cui all’art.2.

Art. 5
Canalizzazione

1. La canalizzazione a radiofrequenza è riportata nella allegata fig.1.

Art. 6
Banda base

1. Le caratteristiche della banda base sono le seguenti:

a. velocità di trasmissione:

704 kbit/s ± 50 ppm (parte per milione);
2048 kbit/s ± 50 ppm;
2 ´ 2048 kbit/s ± 50 ppm;

b. codice HDB3;

c. impedenza 120 ohm bilanciati o 75 ohm sbilanciati;

d. livelli: deve essere accettato un segnale numerico avente livello nominale di picco 3 V su 120 ohm o 2,37 V su 75 ohm ed anche se attenuato fino a 6 dB alle frequenze di 352 kHz (per il 704 kbit/s), 1024 kHz (per il 2048 kbit/s e per il 2 ´ 2048 kbit/s) per la presenza dei cavi di interconnessione, per i quali si assume una caratteristica attenuazione/frequenza secondo la legge V f.

2. L’apparato deve essere dotato di un dispositivo che rende casuale la sequenza dei bit e che ripristina la sequenza primitiva dei bit (scrambler/descrambler) operante sul segnale di banda base atto ad eliminare eventuali sequenze periodiche presenti sul segnale stesso.

Art. 7
Segnale numerico di prova

1. Il segnale numerico di prova è un segnale pseudocasuale di periodicità ³ 215 – 1.

Art. 8
Condizioni di prova

1. Durante l’esecuzione delle prove l’alimentazione dell’apparato deve essere fornita da una sorgente di alimentazione di prova che sia in grado di erogare le tensioni normali ed estreme. L’impedenza interna della sorgente di alimentazione deve avere un valore sufficientemente basso, tale da influire in maniera irrilevante sui risultati delle prove. Al momento delle prove, la tensione della sorgente deve essere misurata ai morsetti di ingresso degli apparati. Nel caso in cui l’apparato richieda un cavo di alimentazione permanentemente collegato, si deve assumere come tensione di prova quella rilevabile nel punto di connessione sorgente cavo. Per tutto il corso dell’esecuzione delle prove la tensione della sorgente di alimentazione deve essere mantenuta uguale al valore iniziale in ciascuna prova, con una tolleranza di ± 3%.

2. Le prove devono essere eseguite dopo che gli apparati sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l’equilibrio termico ed il prescritto tasso di umidità.

3. Durante l’esecuzione delle prove, in condizioni normali, i valori di temperatura ed umidità devono essere compresi nell’area delimitata dalla curva riportata nella allegata fig.2. Gli apparati alimentati in corrente alternata devono sopportare una tensione di prova compresa in uno scarto del ± 10% dalla tensione nominale, mentre la frequenza di rete deve essere compresa fra 48 e 52 Hz. Se l’alimentazione è in corrente continua le tensioni di prova devono poter variare entro lo 0,85 e l’1,20 della tensione nominale della batteria. Per gli apparati che usano altre sorgenti di alimentazione, ovvero sono in grado di funzionare con più tipi di alimentazione, le tensioni di prova devono essere quelle indicate dal costruttore ed accettate dall’autorità che procede all’esecuzione delle prove. Devono essere, inoltre, esplicitamente precisate nel resoconto delle misure.

4. Durante l’esecuzione delle prove in condizioni estreme, la temperatura e l’umidità devono essere comprese nell’area delimitata dalla curva riportata nella allegata fig. 3. Devono, inoltre, essere possibili le prove di cui al comma precedente.

Art. 9
Trasmettitore

1. Lo scarto di frequenza del trasmettitore è uguale alla differenza fra la frequenza misurata per l’onda portante ed il suo valore nominale; non deve superare il valore di ± 4 ppm sia nelle condizioni normali sia nelle condizioni estreme di prova.

2. Per potenza nominale di uscita del trasmettitore si intende la potenza RF dichiarata dal costruttore, misurata dopo il filtro RF sulla porta comune al senso di trasmissione e ricezione. La potenza nominale non può essere superiore a +27 dBm. Gli apparati sono classificati in base al valore della loro potenza nominale secondo quanto segue:

– classe 1: da + 14 dBm fino a + 20 dBm escluso;
– classe 2: da + 20 dBm fino a + 27 dBm incluso.

Nelle condizioni normali, il valore della potenza trasmessa può avere uno scarto massimo compreso tra ± 1,5 dB rispetto al valore nominale. Nelle condizioni estreme di prova, il valore della potenza trasmessa può invece avere uno scarto massimo compreso tra ± 2 dB rispetto al valore nominale.

1. La densità spettrale della potenza del segnale RF modulato, misurata dopo il filtro RF di trasmissione, deve essere contenuta, per le capacità di informazione di cui all’art.2, nei limiti riportati nella maschera di cui alla fig.4.

2. Le irradiazioni parassite sono espresse mediante il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia in assenza di modulazione. La misura deve essere effettuata con un analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore:

a – 85 dBm tra 1000 e 20000 MHz (ad eccezione della gamma 2300 – 2440 MHz);
a – 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz;
a – 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz;

di 60 dB sotto il livello della potenza nominale di uscita del trasmettitore di cui al secondo comma dell’art.9, nella gamma di frequenze da 2300-2440 MHz, eccezion fatta per la banda RF per la quale è previsto il funzionamento del trasmettitore con:

– frequenza nominale ± 1 MHz per 704 kbit/s;
– frequenza nominale ± 2 MHz per 2048 kbit/s;
– frequenza nominale ± 4 MHz per 2 ´ 2048 kbit/s.

In presenza di modulazione occorre, inoltre, verificare che qualsiasi irradiazione legata al processo di modulazione risulti compresa nella maschera dello spettro riportata nella fig.4.

Art. 10
Ricevitore

1. La potenza di soglia del ricevitore è il valore in dBm della potenza del segnale RF misurato prima del filtro RF di ricezione, a cui corrisponde un tasso di errore del segnale demodulato di 10-3. La potenza di soglia deve essere migliore di:

– 94 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 704 kbit/s;
– 91 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2048 kbit/s;
– 88 dBm per sistemi con velocità di cifra pari a 2 ´ 2048 kbit/s.

2. Le irradiazioni parassite sono espresse attraverso la potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore d’antenna del ricevitore. La misura deve essere effettuata con analizzatore di spettro avente una larghezza di banda a frequenza intermedia di 100 kHz. Il livello delle irradiazioni parassite deve comunque risultare inferiore a:

– 85 dBm tra 1000 e 20000 MHz;
– 40 dBm tra 20000 e 26000 MHz;
– 30 dBm tra 26000 e 40000 MHz.

Art. 11
Antenne

1. Il guadagno riferito al radiatore isotropo per qualsiasi frequenza della gamma 2300-2440 MHz non deve in nessun caso risultare inferiore a 31 dB con un diagramma di radiazione contenuto nella maschera riportata alla fig.5.

2. Il valore di attenuazione del segnale a polarizzazione incrociata (XPD) nella direzione assiale dell’antenna deve essere superiore a 25 dB.

Art. 12
Circolazione delle apparecchiature

1. Ai fini della libera circolazione delle apparecchiature, oggetto delle presenti regole tecniche, nell’ambito dei Paesi della Comunità europea, vengono accettati i certificati di conformità basati su specifiche nazionali di un altro Stato membro, o su parti di tali specifiche, per la parte compatibile con le presenti regole. Le prove di conformità alle regole vengono riconosciute se effettuate in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità. Le apparecchiature fabbricate o commercializzate legalmente negli altri Stati della CEE vanno considerate equivalenti a quelle nazionali se rispettano le presenti regole. Per le apparecchiature corredate da certificati di conformità o di omologazioni per prescrizioni difformi da quelle riportate nelle presenti regole, verranno effettuate in Italia le sole prove non coperte da detti certificati. La documentazione a corredo delle apparecchiature potrà essere redatta in lingua italiana o in lingua francese, inglese, spagnolo, eccetto che per il manuale di cui al punto a) dell’art.2, comma 2 per il quale si richiede la lingua italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 1992

Il Ministro: VIZZINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1992
Registro n.25 Poste, foglio n.282

Seguono:
Fig. 1: Canalizzazione per la banda 2300 + 2440 MHz
Fig. 2: Condizioni normali di prova
Fig. 3: Condizioni estreme di prova
Fig. 4: Maschera dello spettro all’uscita del trasmettitore
Fig. 5: Maschera del diagramma di radiazione azimutale di antenna