Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall’amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.98 del 29 aprile 1994)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l’art.19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156;
Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 17 dicembre 1992;
Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi e quelle per l’uso degli automezzi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 19 ottobre 1992;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1
I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per i lavori e le prestazioni di qualsiasi natura effettuati per loro conto dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:
a) quota di surrogazione del personale: L.202.535 giornaliere; per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota è stabilita dividendo l’importo giornaliero per l’orario di lavoro previsto dagli accordi contrattuali ed è applicata anche alle frazioni di ora;
b) altri compensi spettanti al personale per lavoro straordinario, per servizio notturno, per missione, rimborso sulla base delle tariffe e diarie vigenti;
c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature 0,05 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;
d) quota d’uso degli automezzi di proprietà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l’autista);
autovetture: spesa fissa giornaliera L.10.770 spesa chilometrica L.450;
veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L.9.440, spesa
chilometrica L.310;
veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L.17.240, spesa chilometrica L.390;
veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L.25.820,
spesa chilometrica L.490;
veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L.50.340, spesa chilometrica L.810;
veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L.87.490, spesa chilometrica L.1.540;
telebus: spesa fissa giornaliera L.97.890, spesa chilometrica L.1.190 (per i servizi filatelici si applicano le tariffe in vigore);
e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;
f) spese generali: 15% dell’ammontare complessivo degli oneri sostenuti.
Art. 2
Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 19 ottobre 1992, citato nelle premesse.
Roma, 24 gennaio 1994
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI
p. il Ministro del tesoro
COLONI
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1994
Registro n.1 Poste, foglio n.7